21.07.2015 Views

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10.4La garanzia <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo, ovvero la quota residua della stessa ove sia statocontrattualmente previsto lo svincolo progressivo della stessa è restituita alla scadenza del <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong>garanzia <strong>di</strong> buon funzionamento <strong>di</strong> cui al successivo art. 46 <strong>delle</strong> presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>, salva<strong>di</strong>versa previsione contrattuale.Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine dellafornitura, la restituzione è effettuata dopo l’accettazione dell’ultima partita.In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventualicontestazioni inerenti l’esecuzione del <strong>Contratto</strong>.10.5La garanzia <strong>di</strong> cui al comma 1 del presente articolo è prestata, salva <strong>di</strong>versa previsione, me<strong>di</strong>antefideiussione bancaria, assicurativa ovvero rilasciata da<strong>gli</strong> interme<strong>di</strong>ari finanziari iscritti nell’elencospeciale <strong>di</strong> cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, autorizzati dal Ministerodell’Economia e <strong>delle</strong> Finanze a svolgere, in via esclusiva o prevalente, attività <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> garanzie.10.6In ogni caso, la fideiussione deve prevedere espressamente:- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;- la rinuncia alla possibilità del fideiussore <strong>di</strong> far valere il decorso del termine <strong>di</strong> sei mesi entro ilquale, nell’ipotesi <strong>di</strong> scadenza dell’obbligazione principale, il cre<strong>di</strong>tore è tenuto a proporre (ai sensidell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;- la sua o<strong>per</strong>atività entro quin<strong>di</strong>ci giorni a semplice richiesta scritta del Committente.10.7Ai sensi del precedente art. 8 <strong>delle</strong> presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>, nell’ipotesi <strong>di</strong> mancata costituzionedella garanzia <strong>di</strong> cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre la decadenzadell’affidamento e l’acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazionedell’offerta.10.8L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 <strong>delle</strong>presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>, è subor<strong>di</strong>nata alla costituzione <strong>di</strong> una garanzia fideiussoria <strong>di</strong> importopari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso <strong>di</strong> interesse legale applicato al <strong>per</strong>iodo necessario alrecu<strong>per</strong>o dell’anticipazione stessa secondo il programma <strong>di</strong> esecuzione della fornitura.21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!