10.9Qualora <strong>per</strong> l’esecuzione della fornitura sia prevista la consegna <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> proprietà delCommittente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva <strong>di</strong>versa previsionecontrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una <strong>delle</strong> forme previstenel presente articolo.10.10In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie <strong>di</strong> cui il Committente si sia avvalso, intutto o in parte, durante l’esecuzione del <strong>Contratto</strong>.In caso <strong>di</strong> mancata reintegrazione <strong>delle</strong> garanzie, il Committente ha facoltà <strong>di</strong> trattenere i ratei <strong>di</strong>prezzi fino alla concorrenza <strong>di</strong> un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale <strong>delle</strong>garanzie, ripristini l’ammontare <strong>delle</strong> garanzie medesime.Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell’ipotesi <strong>di</strong> contratti pluriennali e <strong>di</strong>contratti che abbiano ad oggetto <strong>forniture</strong> <strong>di</strong> rilevante entità, costituite da prestazioni <strong>di</strong>stinte le unedalle altre, il Committente è in facoltà <strong>di</strong> autorizzare una riduzione dell’importo della garanzia,proporzionale alla parte del <strong>Contratto</strong> alla quale sia stata data corretta esecuzione.10.11E’, comunque, facoltà del Committente derogare alle prescrizioni <strong>di</strong> cui al presente articolo. Inparticolare, il Committente è sempre in facoltà <strong>di</strong> stabilire, nei singoli contratti ove ritenutoopportuno in relazione alle caratteristiche, <strong>di</strong>mensioni e complessità <strong>delle</strong> prestazioni ivi previste,l’obbligo del Fornitore a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché <strong>di</strong> prevedere unamaggiore durata <strong>delle</strong> stesse, nonché <strong>di</strong> richiedere che la garanzia <strong>di</strong> cui al comma 1 del presentearticolo, sia rilasciata, esclusivamente, da istituto bancario o assicurativo <strong>di</strong> primaria importanza.Articolo 11Anticipazioni11.1E’ esclusa la facoltà del Committente <strong>di</strong> erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale, salvo il caso incui il <strong>Contratto</strong> riguar<strong>di</strong> <strong>forniture</strong> oggetto <strong>di</strong> cofinanziamento da parte della Unione Europea.11.2Nel caso in cui il <strong>Contratto</strong> riguar<strong>di</strong> <strong>forniture</strong> oggetto <strong>di</strong> cofinanziamento da parte della UnioneEuropea, è facoltà del Committente prevedere in <strong>Contratto</strong> l’erogazione <strong>di</strong> un’anticipazione sulprezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque <strong>per</strong> cento) dell’importo del finanziamento dellaUnione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in22
<strong>Contratto</strong> ed in ogni caso mai oltre quin<strong>di</strong>ci giorni dalla data <strong>di</strong> inizio <strong>delle</strong> attività <strong>di</strong> esecuzione dellafornitura, secondo quanto previsto nei documenti <strong>di</strong> pianificazione della qualità, ovvero secondo lein<strong>di</strong>cazioni contrattuali. Nell’ipotesi <strong>di</strong> ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini <strong>di</strong>cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore <strong>gli</strong> interessi nella misura legale, <strong>per</strong>tutto il <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> ritardo.11.3L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempicontrattuali; sulle somme restituite, spettano al Committente <strong>gli</strong> interessi nella misura legale, applicatial <strong>per</strong>iodo necessario al recu<strong>per</strong>o dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico <strong>di</strong>esecuzione della fornitura.11.4Nell’ipotesi in cui la durata del <strong>Contratto</strong> sia su<strong>per</strong>iore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzocontrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, <strong>di</strong>anno in anno, <strong>per</strong> un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.Articolo 12Prezzi contrattuali12.1Le <strong>forniture</strong>, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sonoremunerate in base ai prezzi stabiliti nel <strong>Contratto</strong>.12.2Salva <strong>di</strong>versa previsione contrattuale, i prezzi si riferiscono a <strong>forniture</strong> interamente finite e completein ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a <strong>per</strong>fetta regola d’arte, secondo le prescrizioni emodalità in<strong>di</strong>cate nel <strong>Contratto</strong> e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le <strong>forniture</strong>stesse sono destinate, nel rispetto <strong>delle</strong> norme vigenti, <strong>di</strong> tutte le prescrizioni tecniche, <strong>di</strong> sicurezza,<strong>di</strong> igiene e sanitarie in vigore, comprese spese <strong>di</strong> trasporto ed ogni altro onere.12.3Eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità <strong>di</strong> osservare le norme e prescrizioni sopravvenuteovvero riconducibili a fatto <strong>di</strong> terzi, sono ad esclusivo carico del Fornitore, che non può avanzarealcuna pretesa <strong>di</strong> compenso ulteriore.Il Fornitore riconosce i prezzi contrattuali come fissi ed invariabili, pienamente remunerativi, salvoquanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.23
- Page 1: Allegato 2 alla DdG 124/AD del 15 a
- Page 4 and 5: Articolo 27Accesso del Fornitore e
- Page 6 and 7: Articolo 47 Materiali difettosi ...
- Page 8 and 9: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOPRE
- Page 11 and 12: Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Page 13 and 14: 4.3Le comunicazioni del Committente
- Page 15 and 16: disegni, attrezzature, apparecchi,
- Page 17 and 18: contrattuale, entro i trenta giorni
- Page 19 and 20: prestazione ricadano nella sua giur
- Page 21: 10.4La garanzia di cui al comma 1 d
- Page 25 and 26: attività di consegna e assistenza
- Page 27 and 28: effetto nei riguardi del Committent
- Page 29 and 30: mandanti nei confronti del Committe
- Page 31 and 32: carenze od omissioni dei progetti,
- Page 33 and 34: 20.5Qualora previsto dalla discipli
- Page 35 and 36: attive procedure documentate per te
- Page 37 and 38: ii) nonché, con congruo anticipo,
- Page 39 and 40: per accertare la rispondenza della
- Page 41 and 42: contenere la riproduzione della fir
- Page 43 and 44: 32.5Nel collaudo finale, si tiene c
- Page 45 and 46: 35.1.8I materiali vanno presentati
- Page 47 and 48: 35.3.6Qualora, in esito alle operaz
- Page 49 and 50: 37.3Decorsi tali termini, ovvero qu
- Page 51 and 52: 40.4Il Committente è in facoltà d
- Page 53 and 54: Articolo 43Marcature sugli imballag
- Page 55 and 56: CAPO IVGARANZIE - PENALI - RISOLUZI
- Page 57 and 58: 48.4Il Committente può autorizzare
- Page 59 and 60: 51.2Le penali, nella misura di cui
- Page 61 and 62: per un ammontare complessivo pari a
- Page 63 and 64: dovute spettano al Fornitore gli in
- Page 65 and 66: violazione di una qualsiasi delle n
- Page 67: generale, per tutte le controversie