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Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

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<strong>per</strong> accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza <strong>di</strong>specifiche norme, alle buone regole dell’arte <strong>per</strong> ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà<strong>delle</strong> lavorazioni e il buon funzionamento <strong>delle</strong> parti oggetto della fornitura.In base alla documentazione <strong>di</strong> pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committentein<strong>di</strong>vidua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: “N”) ovvero, in casiparticolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza <strong>di</strong> una esplicitaautorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: “V”).Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell’inizio <strong>delle</strong> relative attività, conun preavviso stabilito in <strong>Contratto</strong>, ma mai inferiore a cinque giorni.Le attività <strong>delle</strong> fasi in<strong>di</strong>cate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza delCommittente; quest’ultimo, ove non intenda presenziare dovrà rendere <strong>per</strong> iscritto una esplicitarinuncia, fatta salva una <strong>di</strong>versa previsione contrattuale.28.3Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà <strong>di</strong> controllare in qualunque momento l’idoneità <strong>delle</strong>procedure, dei mezzi e <strong>delle</strong> apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori osubcontraenti in genere, <strong>per</strong> assicurare e attestare la qualità del prodotto.28.4Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori ocomunque <strong>di</strong> proprio gra<strong>di</strong>mento.28.5In nessun caso, la sorve<strong>gli</strong>anza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse delCommittente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’art.13 <strong>delle</strong> presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>.28.6Durante lo svolgimento <strong>delle</strong> o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> verifica <strong>di</strong> cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà<strong>di</strong> sospendere <strong>di</strong> propria iniziativa le lavorazioni in attesa <strong>di</strong> conoscere l’esito <strong>delle</strong> verifiche ovvero<strong>di</strong> continuare ininterrottamente l’esecuzione al <strong>Contratto</strong>, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo <strong>di</strong>uniformarsi ai risultati <strong>delle</strong> verifiche stesse ed il rispetto dei termini <strong>di</strong> esecuzione contrattualmenteprevisti.28.7Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a <strong>di</strong>sposizione del<strong>per</strong>sonale del Committente tutti i necessari mezzi <strong>di</strong> protezione antinfortunistica relativi alle39

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