27.3Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, <strong>per</strong> fatto o colpa propri ovverodei suoi <strong>di</strong>pendenti, ausiliari o collaboratori.27.4Il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato nei cui impianti il Fornitoreabbia avuto accesso non possono, in alcun caso, essere considerati depositari de<strong>gli</strong> strumenti, attrezziod altri materiali introdotti dal Fornitore nei propri impianti; in tale ipotesi, custo<strong>di</strong>a e conservazione<strong>di</strong> tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza che possaessere contestata, in capo al Committente, ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Statonei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, alcuna responsabilità <strong>per</strong> eventuali mancanze,sottrazioni, deterioramenti, <strong>di</strong>struzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.SEZIONE IISORVEGLIANZA E VERIFICHEArticolo 28Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore28.1Il Committente è in facoltà <strong>di</strong> controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la correttaosservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, <strong>di</strong> tutte leprescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento <strong>di</strong> tutte le attività necessarie<strong>per</strong> l’esecuzione del <strong>Contratto</strong>.I controlli e le verifiche <strong>di</strong> cui al presente comma possono essere esercitate, tra l’altro, me<strong>di</strong>ante:i) l’esame <strong>di</strong> documenti tecnici, gestionali e programmatici;ii) riunioni nelle fasi <strong>di</strong> progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;iii) sorve<strong>gli</strong>anza tecnica sulle attività produttive;iv) partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;v) partecipazione alle prove <strong>di</strong> collaudo;vi) verifiche ispettive.28.2A tal fine, il Committente, me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>pendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati daun altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà <strong>di</strong> accedere in ogni momento a<strong>gli</strong>stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine <strong>di</strong> seguire lelavorazioni inerenti all’allestimento della fornitura e <strong>di</strong> svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie38
<strong>per</strong> accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza <strong>di</strong>specifiche norme, alle buone regole dell’arte <strong>per</strong> ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà<strong>delle</strong> lavorazioni e il buon funzionamento <strong>delle</strong> parti oggetto della fornitura.In base alla documentazione <strong>di</strong> pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committentein<strong>di</strong>vidua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: “N”) ovvero, in casiparticolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza <strong>di</strong> una esplicitaautorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: “V”).Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell’inizio <strong>delle</strong> relative attività, conun preavviso stabilito in <strong>Contratto</strong>, ma mai inferiore a cinque giorni.Le attività <strong>delle</strong> fasi in<strong>di</strong>cate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza delCommittente; quest’ultimo, ove non intenda presenziare dovrà rendere <strong>per</strong> iscritto una esplicitarinuncia, fatta salva una <strong>di</strong>versa previsione contrattuale.28.3Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà <strong>di</strong> controllare in qualunque momento l’idoneità <strong>delle</strong>procedure, dei mezzi e <strong>delle</strong> apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori osubcontraenti in genere, <strong>per</strong> assicurare e attestare la qualità del prodotto.28.4Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori ocomunque <strong>di</strong> proprio gra<strong>di</strong>mento.28.5In nessun caso, la sorve<strong>gli</strong>anza e le verifiche, che sono effettuate nell’esclusivo interesse delCommittente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell’art.13 <strong>delle</strong> presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>.28.6Durante lo svolgimento <strong>delle</strong> o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> verifica <strong>di</strong> cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà<strong>di</strong> sospendere <strong>di</strong> propria iniziativa le lavorazioni in attesa <strong>di</strong> conoscere l’esito <strong>delle</strong> verifiche ovvero<strong>di</strong> continuare ininterrottamente l’esecuzione al <strong>Contratto</strong>, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo <strong>di</strong>uniformarsi ai risultati <strong>delle</strong> verifiche stesse ed il rispetto dei termini <strong>di</strong> esecuzione contrattualmenteprevisti.28.7Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a <strong>di</strong>sposizione del<strong>per</strong>sonale del Committente tutti i necessari mezzi <strong>di</strong> protezione antinfortunistica relativi alle39
- Page 1: Allegato 2 alla DdG 124/AD del 15 a
- Page 4 and 5: Articolo 27Accesso del Fornitore e
- Page 6 and 7: Articolo 47 Materiali difettosi ...
- Page 8 and 9: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOPRE
- Page 11 and 12: Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Page 13 and 14: 4.3Le comunicazioni del Committente
- Page 15 and 16: disegni, attrezzature, apparecchi,
- Page 17 and 18: contrattuale, entro i trenta giorni
- Page 19 and 20: prestazione ricadano nella sua giur
- Page 21 and 22: 10.4La garanzia di cui al comma 1 d
- Page 23 and 24: Contratto ed in ogni caso mai oltre
- Page 25 and 26: attività di consegna e assistenza
- Page 27 and 28: effetto nei riguardi del Committent
- Page 29 and 30: mandanti nei confronti del Committe
- Page 31 and 32: carenze od omissioni dei progetti,
- Page 33 and 34: 20.5Qualora previsto dalla discipli
- Page 35 and 36: attive procedure documentate per te
- Page 37: ii) nonché, con congruo anticipo,
- Page 41 and 42: contenere la riproduzione della fir
- Page 43 and 44: 32.5Nel collaudo finale, si tiene c
- Page 45 and 46: 35.1.8I materiali vanno presentati
- Page 47 and 48: 35.3.6Qualora, in esito alle operaz
- Page 49 and 50: 37.3Decorsi tali termini, ovvero qu
- Page 51 and 52: 40.4Il Committente è in facoltà d
- Page 53 and 54: Articolo 43Marcature sugli imballag
- Page 55 and 56: CAPO IVGARANZIE - PENALI - RISOLUZI
- Page 57 and 58: 48.4Il Committente può autorizzare
- Page 59 and 60: 51.2Le penali, nella misura di cui
- Page 61 and 62: per un ammontare complessivo pari a
- Page 63 and 64: dovute spettano al Fornitore gli in
- Page 65 and 66: violazione di una qualsiasi delle n
- Page 67: generale, per tutte le controversie