21.07.2015 Views

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

40.4Il Committente è in facoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>per</strong> proprie esigenze che il Fornitore sospenda l’esecuzionedel <strong>Contratto</strong> e <strong>di</strong> fissare nuovi termini <strong>di</strong> ultimazione, senza che spetti al Fornitore alcun compensoo indennizzo.Qualora, tuttavia, la sospensione dell’esecuzione del <strong>Contratto</strong> si protragga <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> temposu<strong>per</strong>iore ad un decimo della durata complessiva prevista <strong>per</strong> l’esecuzione del <strong>Contratto</strong>, il Fornitorepuò <strong>di</strong>ffidare il Committente affinché autorizzi la ripresa <strong>delle</strong> attività. In caso <strong>di</strong> ulteriore duratadella sospensione, il Fornitore ha <strong>di</strong>ritto alla rifusione dei maggiori oneri subiti durante il <strong>per</strong>iodosuccessivo alla data in cui è stato inviato l’atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffida.In ogni caso, la <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong> cui al presente comma costituisce con<strong>di</strong>zione necessaria affinché ilFornitore possa ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri subiti durante il <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong>sospensione <strong>di</strong> cui al presente comma.40.5La proroga dei termini e la sospensione dell’esecuzione del <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> cui al comma 4 del presentearticolo (<strong>per</strong> il tempo in cui essa si protragga) escludono l’applicazione <strong>delle</strong> penali <strong>di</strong> cui a<strong>gli</strong> articoli50 e 51 <strong>delle</strong> presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>.40.6Salva <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sposizione contrattuale, il mese <strong>di</strong> agosto non rientra nel computo dei terminicontrattuali.Articolo 41Tolleranza sulla quantità dei materiali41.1E’ facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materialientro il limite del 5% (cinque <strong>per</strong> cento), salvo <strong>di</strong>versa <strong>per</strong>centuale stabilita in <strong>Contratto</strong> e fermerestando tutte le con<strong>di</strong>zioni contrattuali, comprese eventuali penali.41.2Ai materiali consegnati in più oltre l’eccedenza tollerata, sono applicabili le <strong>di</strong>sposizioni concernentiil ritiro <strong>di</strong> materiali, <strong>di</strong> cui a<strong>gli</strong> articoli 37, 38 e 39 <strong>delle</strong> presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>Generali</strong>. Per quelliconsegnati in meno oltre il limite <strong>di</strong> tolleranza in<strong>di</strong>cato, valgono le <strong>di</strong>sposizioni sulle inadempienzecontenute nel Capo IV.51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!