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n. 80 Aprile 2013

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Condizionalità:<br />

si può prolungare la monosuccessione<br />

tenendo la sostanza organica del terreno<br />

Giovanni Scanabissi - Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue<br />

Come è noto, gli agricoltori che beneficiario di aiuti diretti al reddito<br />

e/o del sostegno di alcune misure di sviluppo rurale (indennità<br />

compensativa, pagamenti agroambientali, pagamenti per<br />

l’igiene e il benessere animali, ecc) devono osservare i criteri di<br />

gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in<br />

buone condizioni agronomiche ed ambientali, che nel loro insieme<br />

costituiscono la condizionalità.<br />

I criteri di gestione obbligatori sono requisiti di base in materia<br />

ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli<br />

animali, che devono essere osservati in applicazione di direttive e<br />

regolamenti comunitari. Le norme per il mantenimento dei terreni<br />

in buone condizioni agronomiche ed ambientali richiedono l’adozione<br />

di pratiche atte a garantire un uso sostenibile del terreni.<br />

Tali norme comprendono, in particolare, un criterio di avvicendamento<br />

secondo il quale un determinato cereale non può essere<br />

coltivato sullo stesso appezzamento (monosuccessione) per più di<br />

5 anni consecutivi.<br />

Ai fini del rispetto di tale criterio, si prendono in esame le colture<br />

praticate a partire dal 2008 e si considerano i cereali autunnovernini<br />

(frumento, triticale, orzo, avena, segale, ecc.) come se<br />

costituissero un’unica coltura. Le colture intercalari in secondo<br />

raccolto non vengono considerate e quindi non interrompono la<br />

monosuccessione.<br />

Il criterio generale sopra indicato prevede alcune deroghe.<br />

La monosuccessione si può protrarre per più di 5 anni consecutivi<br />

nelle risaie e, per i cereali autunno-vernini, nei territori montani.<br />

Inoltre, poiché la normativa in tema di condizionalità collega l’avvicendamento<br />

all’obiettivo di mantenere la sostanza organica del<br />

terreno, la coltivazione di un cereale può essere prolungata oltre<br />

il quinquennio nei seguenti casi:<br />

se si dimostra per mezzo di analisi di aver mantenuto il livello di<br />

sostanza organica del suolo;<br />

oppure, in alternativa, se si assicura il mantenimento del livello<br />

di sostanza organica del suolo mediante l’adozione di adeguate<br />

pratiche agronomiche.<br />

Le modalità applicative della deroga in questione sono state definite<br />

in dettaglio con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19<br />

dicembre 2012, predisposta dal Settore Agricoltura sostenibile e<br />

infrastrutture irrigue in collaborazione con i Settori Fitosanitario e<br />

Produzioni zootecniche della Regione Piemonte.<br />

20 Agricoltura <strong>80</strong>

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