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4. La Legge 124-2017 (Giadrossi)

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a cura di<br />

Ing. C. <strong>Giadrossi</strong>


‣ SUPERAMENTO MAGGIOR TUTELA<br />

(Tutela simile e Offerta PLACET)<br />

‣ PORTALE OFFERTE<br />

‣ GRUPPI DI ACQUISTO


TUTELA: <strong>2017</strong> – 2018 - 2019<br />

Tutela Simile (mercato libero)<br />

dal 1 gen <strong>2017</strong><br />

<strong>Legge</strong> Annuale<br />

Concorrenza 29 ago <strong>2017</strong><br />

Offerta Placet (mercato libero)<br />

dal 1 gen 2018<br />

Portale Confrontabilità<br />

Offerte entro gen 2018<br />

Fine M. Tutela<br />

1 luglio 2019<br />

<strong>2017</strong><br />

2018<br />

2019<br />

Maggior Tutela


Tutela Simile<br />

Contratto di Tutela SIMILE:<br />

è un contratto di fornitura di energia elettrica concluso – nel mercato libero - sulla<br />

base di uno schema contrattuale standard predisposto dal venditore ammesso<br />

nell’ambito della Tutela SIMILE<br />

Facilitatore:<br />

è il soggetto individuato per promuovere la diffusione della Tutela SIMILE presso i<br />

clienti (associazione di consumatori).<br />

Regolamento:<br />

è il regolamento recante le modalità per l’individuazione dei venditori ammessi,<br />

allegato A alla delibera 369/2016/R/eel.<br />

Sito Centrale:<br />

è il sito finalizzato alla promozione e alla gestione dell’interazione, nell’ambito tra<br />

clienti, venditori e l’Amministratore (Acquirente Unico)


Ambito di applicazione<br />

Hanno diritto di ottenere una fornitura di energia elettrica in Tutela<br />

SIMILE i clienti domestici e le PMI serviti in Maggior Tutela, oppure i<br />

clienti aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela limitatamente ai casi di<br />

richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o<br />

precedentemente disattivato.<br />

Il Sito Centrale garantisce il contatto tra clienti e venditori a partire dal<br />

1°gennaio <strong>2017</strong> e sino al superamento del servizio di maggior tutela (e<br />

comunque non oltre il 30 giugno 2018).<br />

IMPORTANTE<br />

<strong>La</strong> conclusione del contratto di Tutela SIMILE da parte del singolo<br />

cliente è consentita una sola volta, sempre che il venditore non perda i<br />

requisiti necessari (es. fallimento del venditore).


Principali caratteristiche<br />

12 mesi Non prorogabile Sottoscrizione web<br />

Rateizzazione: il venditore è tenuto ad offrire la rateizzazione in tutti i casi di<br />

fatturazione di importi anomali, ricostruzione consumi per accertato malfunzionamento<br />

misuratore, mancato rispetto della periodicità di fatturazione. Applicazione delle stesse<br />

regole applicate ai clienti della Maggior Tutela.<br />

Recesso: il cliente che vuole uscire dalla Maggior tutela non deve inviare la<br />

comunicazione del recesso al venditore uscente, ma basta sottoscrivere un contratto<br />

con il fornitore di tutela simile prescelto.<br />

Deposito cauzionale: è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito<br />

cauzionale o di un’altra forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.<br />

Fatturazione: applicazione integrale della disciplina sulla fatturazione (TIF). <strong>La</strong><br />

scadenza del pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di<br />

emissione.


Principali caratteristiche (2)<br />

Condizioni economiche:<br />

dall’ARERA.<br />

la spesa materia energia è completamente definita<br />

Bonus una tantum: sconto sulla materia energia, espresso in €/Pdp/anno applicato dal<br />

venditore interamente nella prima fattura emessa. Se l’importo della fattura è inferiore al<br />

valore del bonus, la parte eccedente potrà essere applicata nelle successive fatture. Lo<br />

sconto proposto da ciascun fornitore è immediatamente individuabile sul Portale.<br />

Sul Portale le offerte dei fornitori ammessi sono ordinate in base a valori decrescenti del<br />

bonus.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE<br />

Ogni venditore ammesso redige uno schema di contratto conforme con quanto<br />

previsto dall’Autorità nel Regolamento.<br />

Sono vietate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, nonché la<br />

conclusione di patti o l’introduzione di clausole particolari non contemplate nello<br />

schema di contratto.<br />

Sono vietati servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica.<br />

Sono applicate le disposizioni del Codice di Condotta Commerciale, la regolazione<br />

dell’Autorità per i venditori del mercato libero in materia di condizioni contrattuali,<br />

trasparenza della bolletta e qualità commerciale.<br />

Restano ferme le previsioni legislative in materia di trattamento dei dati personali e in<br />

materia fiscale, nonché l’applicazione del Codice del Consumo.<br />

Lo schema di contratto redatto dal venditore deve contenere almeno le seguenti<br />

condizioni.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (2)<br />

Oggetto del contratto<br />

Il contratto ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica. Non<br />

possono essere offerti, nell’ambito di tale contratto, servizi e<br />

promozioni aggiuntivi.<br />

Pertanto nel contratto non deve esserci alcun riferimento ad altre<br />

promozioni o servizi al di fuori della fornitura elettrica.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (3)<br />

Conclusione del contratto, durata e condizioni applicate alla scadenza del contratto<br />

• Per i clienti serviti in maggior tutela, la conclusione del contratto avviene unicamente online<br />

attraverso la pagina web appositamente dedicata e predisposta dal venditore e pertanto si<br />

configura come contratto a distanza (come definito ai sensi del Codice del Consumo, artt. 49 e 51).<br />

• Il venditore comunica al cliente l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre<br />

entro il termine e secondo le modalità da questi stabilite e pubblicate nell’ambito del contratto.<br />

• Il contratto ha durata di un anno e non può contenere clausole di rinnovo automatico o<br />

proroga.<br />

• Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto, il venditore effettua una apposita<br />

comunicazione scritta al cliente indicando: la data in cui il contratto giunge a termine; che è possibile<br />

aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo venditore; in alternativa è possibile aderire<br />

ad un’offerta di mercato libero con un altro venditore scelto dal cliente; il cliente può sempre<br />

richiedere il rientro in maggior tutela; se il cliente non procede con alcuna scelta, sarà applicato dal<br />

venditore un ulteriore anno alle medesime condizioni senza sconto.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (4)<br />

Consegna copia integrale contratto<br />

L’art. 12.1 della delibera 104/10 (Codice Condotta Commerciale) specifica quali sono le<br />

modalità di consegna del contratto al cliente: al momento della conclusione del<br />

contratto di fornitura - o comunque entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, se<br />

questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la<br />

trasmissione immediata del documento - il venditore consegna o trasmette al cliente in<br />

forma cartacea, o su altro supporto durevole, una copia integrale del contratto.<br />

Data di avvio della fornitura<br />

Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino la data di attivazione della<br />

fornitura e le modalità con cui il cliente verrà informato dell’eventuale diversa data di avvio,<br />

o del mancato avvio, e delle cause che l’hanno determinata.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (5)<br />

Diritto di ripensamento (ove applicabile)<br />

Obbligatorio solamente per i clienti domestici, da esercitarsi entro 14 giorni solari dalla<br />

conclusione del contratto.<br />

Mandati al fornitore o a terzi<br />

Viene conferito al venditore un Mandato senza rappresentanza alla stipula dei contratti<br />

di misura, trasporto e dispacciamento con il Distributore competente e con Terna.<br />

Diritto di recesso e cessazione della fornitura<br />

Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina<br />

riguardante il recesso e la cessazione della fornitura.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (6)<br />

Reclami e richieste di informazioni<br />

Il Codice di Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino le modalità per l’inoltro<br />

scritto di richieste di informazioni e reclami, nonché le modalità di attivazione delle<br />

procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie. In particolare, devono essere<br />

indicate almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e<br />

di eventuali altri Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il<br />

venditore si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di<br />

conciliazione da parte del cliente, e la cui procedura sia gratuita.<br />

Elenco Organismi ADR disponibile su sito AEEGSI:<br />

(http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm#ADR)


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (7)<br />

Cessione del contratto<br />

Il Contratto deve contenere riferimenti alla possibilità o meno di cedere il contratto di<br />

fornitura ad altre società.<br />

Risoluzione di controversie, foro competente<br />

Indicazioni in merito al foro territorialmente competente in caso di controversia con il<br />

venditore (per il cliente consumatore il foro competente è quello della città di residenza<br />

del consumatore).<br />

Imposte di registrazione<br />

Indicazioni in merito all’eventuali imposte di registrazione del contratto sottoscritto.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (8)<br />

Fatturazione, trasparenza dei documenti di fatturazione<br />

e modalità di utilizzo dei dati di misura<br />

<strong>La</strong> normale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico, il venditore offre<br />

almeno un’altra modalità di emissione delle fatture per i clienti che non intendono<br />

avvalersi del formato elettronico. <strong>La</strong> disciplina della fatturazione di periodo e delle<br />

modalità di utilizzo dei dati di misura è definita nel rispetto della regolazione dell’Autorità.<br />

Alcuni esempi di prescrizioni del TIF (Testo integrato della fatturazione)<br />

Periodicità di fatturazione: bimestrale 16,5 kW<br />

Ordine e criteri di utilizzo dei dati lettura: effettivi; autoletture validate; stimati<br />

Divieto di fatturare periodi successivi alla data di emissione fattura


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (9)<br />

Modalità di pagamento<br />

Il venditore offre più modalità di pagamento, di cui almeno una deve essere<br />

gratuita; in nessun caso può essere addebitato al cliente un corrispettivo<br />

associato alla forma di pagamento prescelta.<br />

Tempistiche di pagamento<br />

Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture non può essere inferiore<br />

a 20 giorni dalla data di emissione delle medesime.<br />

Interessi di mora<br />

Il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato;<br />

qualora il cliente non rispetti tale termine, il venditore può richiedere al cliente,<br />

per ritardi superiori a 10 giorni, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione<br />

degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso di riferimento<br />

fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento. Il<br />

venditore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito<br />

di pagamento della fattura; non è in ogni caso ammessa la richiesta di<br />

risarcimento di eventuali danni ulteriori.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (10)<br />

Rateizzazione<br />

Trovano applicazione le medesime disposizioni del servizio di maggior tutela (art. 13bis<br />

del TIV).<br />

Sospensione della fornitura e riduzione di potenza<br />

Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina<br />

riguardante le conseguenze sull’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, così come<br />

previsto dall'art. 16 della delibera 258/15 (TIMOE).<br />

Alcuni esempi<br />

I contratti devono espressamente indicare del termine ultimo che intercorre tra la<br />

scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle<br />

procedure previste in caso di morosità del cliente.<br />

I contratti devono indicare gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto<br />

della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (11)<br />

Risoluzione del contratto<br />

Chiare Indicazioni in merito ai casi in cui è possibile risolvere il contratto di fornitura.<br />

Deposito cauzionale e altre forme di garanzia equivalenti<br />

Ai clienti è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito cauzionale o di un’altra<br />

forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che assicuri il venditore circa l’esatto<br />

adempimento da parte del cliente. L’ammontare del deposito cauzionale non deve essere<br />

richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione<br />

bancaria, postale o su carta di credito.<br />

Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, al cliente finale non può essere richiesto di<br />

presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. Il deposito<br />

cauzionale è restituito maggiorato in base al tasso di interesse legale.<br />

Il venditore non può richiedere forme di garanzia addizionali.<br />

I livelli di deposito cauzionale sono quelli indicati dall’attuale regolazione (art. 12 del TIV).


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (12)<br />

Ulteriori prestazioni<br />

Il venditore applica, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC ove applicati dal<br />

distributore, un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa<br />

a: voltura; disattivazione della fornitura su richiesta del cliente; disattivazione della fornitura<br />

a seguito di morosità; riattivazione della fornitura a seguito di morosità; variazione di<br />

potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente. In caso di disattivazione della<br />

fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere<br />

richiesto una sola volta.<br />

Condizioni per l’attivazione e l’erogazione del servizio e sicurezza degli impianti<br />

Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore


Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (13)<br />

Inoltre deve essere indicato che qualora il cliente receda dal contratto, o comunque dia<br />

causa di risoluzione del medesimo prima della sua scadenza naturale, nella fattura di<br />

chiusura il venditore ha diritto di richiedere la restituzione del bonus una tantum in<br />

misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data<br />

di scadenza originaria del medesimo.<br />

Il bonus una tantum non viene restituito se il contratto cessa in quanto il venditore<br />

perde i requisiti, oppure se il recesso del cliente avviene a seguito di un reclamo per il<br />

quale non sia pervenuta risposta motivata entro i tempi previsti dalla regolazione.


Condizioni economiche di TUTELA SIMILE<br />

Il venditore applica al cliente le seguenti condizioni economiche:<br />

• tariffe di trasmissione, distribuzione e misura definiti dall’AEEGSI (tabelle<br />

TIT e TIME aggiornate annualmente) e i relativi oneri generali (aggiornati<br />

trimestralmente);<br />

• il corrispettivo PED (aggiornato trimestralmente) e la componente DISPBT<br />

applicati ai clienti della Maggior Tutela;<br />

• il corrispettivo PCR (viene definito e pubblicato annualmente); nel 2018<br />

vale 0,402 c/kWh;<br />

• il corrispettivo PCV applicato ai clienti della Maggior Tutela (fisso sino al<br />

30/06/2018);<br />

• il bonus una tantum (definito singolarmente dal venditore);<br />

• sconto per fatturazione elettronica (qualora il cliente scelga l’emissione<br />

della fattura via web).


SPESA MATERIA ENERGIA - Maggior Tutela<br />

PE+PD+PPE+PCV+ DispBT


SPESA MATERIA ENERGIA - Tutela SIMILE<br />

PE+PD+PCR+PCV+DispBT- (bonus una tantum)<br />

Bonus una tantum<br />

sconto


Facilitatori<br />

Informano i clienti circa le caratteristiche e il funzionamento della Tutela SIMILE<br />

Informano i clienti circa la durata del contratto di Tutela SIMILE e le opzioni di contratto<br />

disponibili al termine del contratto<br />

Aiutano i clienti nella comprensione delle offerte di Tutela SIMILE e nella<br />

comparazione delle stesse rispetto al servizio di maggior tutela<br />

Assistono i clienti finali durante l’accesso al Sito Centrale, per le attività di<br />

registrazione e di ottenimento del codice di prenotazione<br />

Operano con imparzialità, evitando propri vantaggi o conflitti di interessi<br />

Si astengono da qualsiasi attività di promozione o pubblicità commerciale avente per<br />

oggetto beni o servizi prodotti da terzi


Attivazione Contratto<br />

• Il Cliente finale o il<br />

facilitatore accede a<br />

http://www.portaletutelasim<br />

ile.it<br />

• Si registra<br />

• Sceglie il fornitore con cui<br />

stipulare il contratto<br />

Acquisisce un<br />

codice di<br />

prenotazione<br />

del contratto<br />

(CP)<br />

Il CP ha 15 gg.<br />

di validità<br />

Il CF o il facilitatore, sempre tramite<br />

http://www.portaletutelasimile.it,<br />

è linkato alla pagina web del fornitore scelto,<br />

dove trova lo schema di contratto e può<br />

perfezionare il contratto


Scadenza Contratto<br />

Alla scadenza del contratto di Tutela SIMILE il cliente finale può:<br />

(entro 3 mesi dalla scadenza del contratto riceverà opportuna info dal<br />

venditore)<br />

a) aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo fornitore<br />

b) aderire ad un’offerta di mercato libero con un altro fornitore<br />

c) rientrare in maggior tutela<br />

d) nel caso non effettua nessuna delle scelte sopra riportate continueranno<br />

ad essere applicate, per ulteriori 12 mesi, le condizioni economiche e<br />

contrattuali della TS (senza bonus una tantum);<br />

e) alla scadenza degli ulteriori 12 mesi potrà optare per le medesime scelte<br />

di cui sopra; in mancanza di scelta, sarà applicata l’Offerta PLACET


Dalla Tutela Simile all’Offerta Placet<br />

Nel caso in cui un consumatore, dopo l’attivazione della Tutela Simile, rimane silente:<br />

1 gen <strong>2017</strong><br />

Attivazione<br />

TS (durata 12<br />

mesi)<br />

entro set<br />

<strong>2017</strong><br />

informativa<br />

dal venditore<br />

assenza<br />

di<br />

scelta<br />

dal 1 gen<br />

2018<br />

ulteriori 12<br />

mesi in TS<br />

(senza<br />

bonus)<br />

entro set<br />

<strong>2017</strong><br />

informativa<br />

dal venditore<br />

assenza<br />

di<br />

scelta<br />

Attivazione<br />

OP dal<br />

medesimo<br />

venditore


Introduzione Placet<br />

<strong>La</strong> legge n. <strong>124</strong>/<strong>2017</strong> (comma 62) stabilisce per tutti i venditori l'obbligo di offrire alle<br />

famiglie e ai clienti non domestici connessi in BT almeno:<br />

Un’offerta "standard" di fornitura a prezzo fisso dove il prezzo dell'energia non varia<br />

per un certo periodo di tempo<br />

Un’offerta a prezzo variabile dove il prezzo varia automaticamente in base alle<br />

variazioni di un indice di riferimento, stabilito dall’Autorità.<br />

L’ Offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è stata introdotta<br />

dall’ARERA con delibera 555/<strong>2017</strong>/R/com e obbliga - dal 15 febbraio 2018 - tutti i<br />

venditori ad inserire tra le proposte commerciali, un'offerta a prezzi di livellui<br />

determinati liberamente dal venditore – ma rappresentati con una struttura definita<br />

dall’AEEGSI - e con condizioni contrattuali definite dall‘AEEGSI.


<strong>La</strong> delibera 555/<strong>2017</strong>/R/com<br />

OFFERTE PLACET<br />

Introduce le offerte PLACET, vale a dire offerte facilmente comprensibili e comparabili<br />

che devono essere proposte dai venditori di mercato libero;<br />

• Tutti i venditori dovranno avere nel proprio menu di offerte anche un’offerta<br />

PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile da offrire alle medesime tipologie<br />

di clienti, in tutte le aree territoriali in cui opera, proposte mediante i medesimi<br />

canali utilizzati per le offerte del libero.<br />

• Le condizioni generali (CG) di fornitura sono fissate dall’Autorità;<br />

• Le condizioni economiche hanno una struttura predefinita di corrispettivi, i livelli di<br />

prezzo sono liberamente definiti tra le parti;<br />

• Le offerte PLACET dovranno essere limitate alla sola fornitura della commodity,<br />

senza contemplare servizi aggiuntivi, né potranno essere di tipo dual fuel;<br />

• I venditori devono inserire le offerte nel proprio sito internet nella medesima<br />

sezione e con le medesime modalità e garantendo la stessa visibilità delle offerte<br />

del libero;


Principali aspetti del contratto PLACET<br />

<strong>La</strong> documentazione contrattuale comprende anche i moduli per la<br />

presentazione dei reclami e per reclamo di fattura anomala possono essere<br />

messi sul sito con il consenso del cliente);<br />

• Il venditore nel caso di proposta di fornitura può subordinare la<br />

conclusione all’effettuazione di verifiche preliminari;<br />

• Il venditore deve mandare comunicazione di accettazione se decide di<br />

concludere, o di rifiuto se decide di non concludere;<br />

• Il venditore che decida di esercitare la revoca dello switching deve<br />

comunicare la risoluzione contrattuale al cliente:<br />

• Le CG vengono definite e pubblicate dall’Autorità<br />

• Il contratto ha durata indeterminata;<br />

• Le condizioni economiche possono essere rinnovate ogni 12 mesi<br />

• L’attivazione della fornitura deve avvenire entro il primo giorno del terzo<br />

mese successivo alla conclusione del contratto).


• Il cliente deve versare un deposito cauzionale di importo stabilito<br />

dall’Autorità (regolato ai sensi del TIV e del TIVG):<br />

TIPOLOGIA CLIENTE<br />

Domestico EE con bonus<br />

Domestico EE no bonus<br />

sociale<br />

5,2 €/kW<br />

11,5 /kW<br />

IMPORTO<br />

Domestico gas no bonus<br />

sociale e<br />

altri usi gas<br />

5000: valore di una mensilità<br />

Domestico gas con bonus<br />

sociale<br />

5000: valore id una mensilità<br />

• Il venditore chiede € 23 per la prestazione di voltura


• Le fatture devono essere full TIF (Testo Integrato Fatturazione) compliant.<br />

• <strong>La</strong> normale modalità di emissione è quella elettronica.<br />

• Se il cliente chiede la fattura cartacea non gli deve essere addebitato alcun<br />

onere.<br />

• Termine di scadenza per il pagamento minimo 20 giorni dalla data di<br />

emissione fattura.<br />

• Tutte le modalità di pagamento, di cui una gratuita per il cliente, non devono<br />

comportare alcun onere per il cliente.<br />

• Deve essere offerta rateizzazione obbligatoria, oltre che nei casi di fatture di<br />

importo anomalo contenenti ricalcoli (importo >150% EE, >200% Gas),<br />

mancato rispetto anche episodico della periodicità di fatturazione o per<br />

ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore.<br />

• In caso di mancato pagamento il venditore può applicare l’interesse di mora,<br />

pari al tasso BCE+ 3,5 punti.<br />

• Può essere richiesto il pagamento delle spese postali per i solleciti


Condizioni economiche:<br />

componenti da applicare<br />

• Le offerte devono avere denominazione fissa: « Nome Società<br />

/PLACET FISSA/VARIABILE, EE/GAS, tipologia cliente»<br />

• Il venditore applica:<br />

• GAS: tariffe di distribuzione, misura, commercializzazione (t1cot relativa<br />

alla misura), oneri, componente QT del trasporto e prezzo, come di<br />

seguito definito;<br />

• EE: tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione della misura,<br />

Asos, Arim, Uc3, UC6 (definite nel TIT), articoli di dispacciamento<br />

pubblicati da Terna (24, 25, 25 bis del TIS) e un prezzo come di seguito<br />

definito.


• A tre mesi dalla scadenza del contratto, il venditore deve comunicare il<br />

rinnovo delle condizioni economiche (se non lo fa, per i 12 mesi successivi<br />

verrà applicato il minor prezzo tra quelli in scadenza e quello previsto dalla<br />

placet alla data di scadenza). <strong>La</strong> comunicazione deve contenere le seguenti<br />

informazioni :<br />

• Se il cliente non recederà (e in mancanza di sua diversa scelta) gli<br />

verrà rinnovata la placet a prezzo fisso o prezzo variabile, indicando<br />

il prezzo che verrà applicato al cliente, pari al prezzo placet del<br />

momento della comunicazione<br />

• Riferimento per prendere visione dell’andamento storico dell’indice<br />

• Illustrazione delle variazioni proposte, decorrenza, modalità e<br />

termini per esercitare il recesso


Condizioni economiche placet<br />

TIPO OFFETA<br />

PLACET<br />

Pfix [€/PdR/anno;<br />

€/POD/anno<br />

Placet Fissa Gas/EE Fissa e invariabile per 12<br />

mesi<br />

Placet variabile GAS Fissa e invariabile per 12<br />

mesi<br />

Placet variabile EE Fissa e invariabile per 12<br />

mesi<br />

Prezzo P = Pfix+ Pvol<br />

Pvol [€/Smc;€/kWh]<br />

Fissa e invariabile per 12<br />

mesi<br />

Pvol = P_INGT + a<br />

P_INGT quotazione<br />

forward Otc all’hub TTF<br />

a= spread<br />

Pvol = (1+l)*(P_INGM +<br />

a);<br />

l = fattore correttivo per<br />

tenere conto delle<br />

perdite di rete.<br />

P_INGM valore<br />

consuntivo medio del<br />

PUN<br />

a= spread


Struttura Placet<br />

TIPOLOGIA<br />

CLIENTE<br />

CLIENTI<br />

DOMESTICI<br />

PMI<br />

STRUTTURA<br />

OFFERTA<br />

PLACET<br />

QUOTA<br />

PUNTO<br />

QUOTA<br />

ENERGIA<br />

FORMULA<br />

OFFERTA<br />

PLACET<br />

PREZZO<br />

FISSO<br />

PREZZO<br />

VARIABILE<br />

CONDIZIONI<br />

GENERALI DI<br />

FORNITURA<br />

UNICHE


I GRUPPI DI ACQUISTO:<br />

ELEMENTI DI CONTESTO


<strong>La</strong> normativa primaria<br />

L’art. 1 c.65 della legge 4 agosto <strong>2017</strong>, n.<strong>124</strong> (<strong>Legge</strong> Concorrenza), entrata in<br />

vigore il 29 agosto <strong>2017</strong> prevede che l’Autorità formuli: «Linee guida per<br />

promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore dei gruppi<br />

di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e<br />

alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme<br />

informatiche tese a facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori».<br />

Ambito di applicazione: piccoli consumatori (domestici e piccole imprese)<br />

Nuovo soggetto gruppo di acquisto= intermediario qualificato che bilancia la<br />

posizione contrattuale del cliente.


Modello organizzativo e<br />

funzionamento dei gruppi di acquisto<br />

attualmente esistenti in Italia<br />

Possono essere costituiti indifferentemente da soggetti pubblici o privati, aggregano un<br />

insieme di persone al fine di ottenere risparmi di spesa nell’acquisto di un bene o di un<br />

servizio.<br />

Modalità di costituzione:<br />

• Organizzazione informale<br />

• Possono nascere in un’associazione, una cooperativa di consumo o un consorzio<br />

• Può essere costituita un’associazione con la finalità dell’acquisto


Le esperienze internazionali<br />

Negli anni dal 2011 al 2015 hanno aderito ai gruppi di<br />

acquisto circa <strong>4.</strong>000.000 di consumatori<br />

Circa 800.000 switching eseguiti<br />

Soggetti di diritto pubblico/di diritto privato<br />

Selezione: tramite aste on line<br />

Criteri di selezione: prezzo


I GRUPPI DI ACQUISTO:<br />

IL DCO ARERA 191/08


Orientamenti generali dell’Autorità per la<br />

definizione delle linee guida<br />

• Con la definizione delle linee guida l’Autorità intende definire, per i gruppi di<br />

acquisto che intendano aderirvi, delle regole di condotta omogenee che<br />

assicurino la dovuta trasparenza, la correttezza delle informazioni fornite ai<br />

clienti e delle forme di comunicazione utilizzate, nonché un’adeguata<br />

assistenza al cliente soprattutto nella fase di stipula e di cambio fornitore.<br />

• <strong>La</strong> scelta del carattere volontario delle misure proposte deriva da due ragioni:<br />

1) l’attività dei gruppi di acquisto non è soggetta alla regolazione dell’Autorità<br />

2) L’attività del gruppo di acquisto è innovativa e pertanto richiede una fase<br />

sperimentale che, pur garantendo le dovute tutele al cliente finale, non crei<br />

eccessive rigidità operative che potrebbero limitarne lo sviluppo.


Ambito di applicazione dei gruppi di acquisto<br />

In analogia con i provvedimenti a tutela del cliente finale pubblicati dall’Autorità negli<br />

ultimi anni, si prevede che l’ambito di applicazione sia il seguente:<br />

‣ Settore EE: tutti i clienti finali connessi in BT<br />

‣ Settore GAS: clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc.<br />

Sarebbero esclusi dal provvedimento i gruppi che vendono energia direttamente ai<br />

membri del gruppo, dal momento che tali gruppi sono qualificabili come società di<br />

vendita e già soggetti, in quanto tali, alla regolazione dell’Autorità


Modalità di adesione alle linee guida e<br />

pubblicizzazione delle adesioni<br />

• L’Autorità prevede che l’adesione da parte del gruppo alle linee guida<br />

dell’Autorità avvenga su base volontaria con una dichiarazione preliminare<br />

resa dall’organizzatore del gruppo con la quale si impegna a rispettarne i<br />

contenuti per almeno 2 anni.<br />

• Le adesioni dei gruppi saranno note mediante pubblicazione sul sito<br />

dell’Autorità di un apposito elenco (che permetterebbe ai gruppi di valorizzare<br />

l’aspetto reputazionale legato al rispetto degli standard fissati dall’Autorità).<br />

Requisito di permanenza nell’elenco è il rispetto integrale degli specifici<br />

obblighi in tema di assistenza e informazione del cliente e di correttezza e<br />

trasparenza nello svolgimento della propria attività.<br />

• L’Autorità sta valutando (almeno in fase di prima attuazione) e nell’intento di<br />

garantire un’efficace pubblicizzazione dell’iniziativa, di incaricare gli esercenti<br />

la maggior tutela elettrica e la tutela gas, con riferimento ai soli clienti forniti in<br />

maggior tutela o in tutela gas, a fornire informativa sui gruppi di acquisto e sul<br />

contenuto dell’elenco


Tempi di attuazione e verifica di conformità alle<br />

linee guida e monitoraggio<br />

• L’Autorità intende prevedere che le misure adottate siano operative decorsi due mesi<br />

dalla pubblicazione del provvedimento.<br />

• Ai fini della verifica di conformità alle linee guida dei gruppi accreditati ARERA, l’Autorità sta<br />

vagliando due ipotesi:<br />

Valutazione ex ante, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto allo svolgimento della<br />

campagna<br />

Valutazione ex post su un campione di gruppi accreditati ARERA<br />

• Qualora in esito alle verifiche sia accertato l’ inadempimento alle linee guida l’Autorità<br />

,prima di procedere alla sua rimozione dall’elenco, potrà accordare al gruppo un lasso di<br />

tempo per adeguarsi.<br />

• L’Autorità sta valutando anche misure punitive per i gruppi di acquisto che prevedrebbero, in<br />

caso di mancato rispetto dei vincoli comportamentali, la restituzione al cliente finale<br />

dell’intero importo ( o addirittura dell’importo maggiorato del 50%) versato per il<br />

finanziamento della campagna di acquisto collettivo;<br />

• E’ intenzione dell’Autorità valutare la possibilità di un monitoraggio, con invio periodico di<br />

dati relativi agli esiti delle campagne di acquisto collettivo (indicazione del numero di<br />

partecipanti, numero di switching eseguiti, caratteristiche dell’offerta proposta,<br />

eventualmente pubblicando i risultati del monitoraggio


ORIENTAMENTI SPECIFICI PER LA<br />

DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA<br />

Obblighi informativi e di assistenza al cliente a carico dei gruppi accreditati<br />

Nell’ottica di garantire al cliente finale correttezza, trasparenza e informazione in<br />

merito alle iniziative del gruppo di acquisto, è intenzione dell’Autorità prevedere che<br />

i gruppi :<br />

- si dotino di sito web mediante il quale il cliente possa aderire all’iniziativa e ricevere<br />

le informazioni relative alla campagna, si dotino di recapito telefonico e telematico<br />

per fornire informazioni;<br />

- rendano noto il proprio inserimento nell’elenco dell’Autorità, rendano disponibile al<br />

pubblico una dichiarazione di indipendenza dalle società di vendite (dovrebbero<br />

dichiarare assenza di accordi commerciali con le società), garantiscano il rispetto<br />

della normativa privacy, adottino tutte le misure per assistere il cliente;<br />

- si dotino di una serie di servizi di assistenza clienti per gestire eventuali reclami dei<br />

clienti finali nei confronti dei gruppi, per assistere il cliente nella sottoscrizione<br />

dell’offerta (rendendo note le procedure), per verificare la compliance normativa del<br />

contratto dei fornitori, per le questioni ordinarie relative ai pagamenti, per lettura<br />

fatture, chiarimenti e informazioni sul mercato libero, per eventuali rinegoziazioni<br />

dell’offerta alla scadenza .


In aggiunta, i gruppi dovranno fornire ai clienti con linguaggio semplice<br />

e comprensibile una serie di informazioni sui seguenti punti:<br />

• Contenuto delle offerte promozionali.<br />

• Modalità di adesione al gruppo di acquisto.<br />

• Modalità di selezione del/i fornitore/i da parte del gruppo.<br />

• Caratteristiche delle offerte proposte e delle condizioni economiche.<br />

• Ulteriori servizi offerti dai gruppi accreditati.


A) Contenuto delle offerte promozionali<br />

Per permettere ai clienti di cogliere consapevolmente le opportunità offerte dal mercato,<br />

le comunicazioni promozionali in cui saranno illustrate le attività svolte dai gruppi di<br />

acquisto dovrebbero avere i seguenti elementi minimi:<br />

• Identità dell’organizzatore del gruppo, indipendenza dalle società di vendita o dal<br />

service provider per la gestione della piattaforma on line o per esecuzione delle aste<br />

on line.<br />

• Descrizione dell’iniziativa e della sua durata temporale.<br />

• Clienti di riferimento con indicazione di eventuali condizioni limitative alla<br />

partecipazione.<br />

• Tipo di fornitura.<br />

• Informativa al cliente che il gruppo non sarà la sua controparte commerciale deputata<br />

alla fornitura e come tale rimarrà estraneo al rapporto di fornitura


B) Modalità di adesione al gruppo di acquisto ed<br />

eventuali adempimenti<br />

Per permettere ai clienti di comprendere appieno il tipo di rapporto instaurato con il<br />

gruppo di acquisto, il gruppo dovrà mettere a disposizione del cliente le condizioni<br />

generali dell’adesione (è intenzione valutare da parte dell’Autorità la possibilità che<br />

l’adesione sia consentita ai clienti anche in modalità off line) anche su supporto durevole.<br />

Le condizioni di partecipazione dovranno contenere le seguenti informazioni:<br />

• Descrizione degli adempimenti del cliente (es eventuale possibilità di accesso solo<br />

con modalità on line, obblighi di registrazione, obbligo di conferimento di mandati al<br />

gruppo per la conclusione dell’offerta, eventuale obbligo di conclusione del contratto<br />

con il fornitore selezionato oppure no).<br />

• Eventuale termine per aderire.<br />

• Eventuali obblighi di permanenza minima nel gruppo. Modalità e termini per<br />

l’esercizio del recesso dal gruppo. Eventuali corrispettivi richiesti dal gruppo per<br />

l’attività svolta.<br />

• Informazioni e dati richiesti al cliente per la sottoscrizione dell’offerta o per il calcolo<br />

della spesa complessiva/ del risparmio ottenibile (assistendo attivamente il cliente).


C) Modalità di selezione del/i fornitori da parte<br />

del gruppo<br />

L’Autorità ritiene che i clienti dovranno essere messi a conoscenza dei criteri di selezione<br />

dei fornitori, ricevendo almeno le seguenti informazioni:<br />

Requisiti e modalità di ammissione alla selezione, motivi di esclusione dalla stessa.<br />

Tipologia di selezione (ad es se con aste o con negoziazione diretta.<br />

Metodi e criteri per l’individuazione della migliore offerta. Arco temporale di svolgimento<br />

della selezione.<br />

Esistenza di eventuali commissioni a carico dei venditori per essere ammessi alla<br />

selezione oppure a carico di quelli prescelti.<br />

Previsione delle condizioni economiche e/o contrattuali imposte dai gruppi ai venditori<br />

selezionati (es: applicazione prezzo fisso, determinate modalità di pagamento, assenza<br />

di garanzie, ecc) numero di venditori partecipanti rispetto a quelli contattati.


D) Caratteristiche dell’offerta e condizioni<br />

economiche<br />

Con riferimento alle caratteristiche principali dell’offerta, il cliente dovrà ricevere le<br />

seguenti informazioni (fermi restando gli obblighi per i venditori che derivano dal codice<br />

di condotta commerciale:<br />

• Identità del venditore e suo recapito . Tipo di fornitura (EE/GAS/DUAL).<br />

• Tipologia di offerta (prezzo fisso/variabile o di diversa natura con indicazione del<br />

periodo nel quale il prezzo rimarrà fisso o delle modalità e frequenza di<br />

indicizzazione)spiegando al cliente la differenza tra le offerta a prezzo fisso e quelle a<br />

prezzo variabile.<br />

• Vincolo o meno di esclusiva a favore degli aderenti al gruppo. Eventuali condizioni<br />

limitative dell’offerta.<br />

• Presenza di servizi aggiuntivi a titolo gratuito/oneroso. Validità temporale<br />

dell’offerta/durata del contratto.<br />

• Presenza di eventuali sconti, richiesta di garanzie. Condizioni contrattuali.


Nel caso in cui sia comunicata al cliente la spesa complessiva (obbligatoria nel caso di<br />

clienti domestici), le informazioni dovranno essere rese in maniera trasparente e chiara<br />

per il cliente.<br />

Dovranno essere fornite le informazioni relative ai contenuti minimi delle fatture ai sensi<br />

della delibera bolletta 2.0, fornendo al cliente anche il dettaglio delle varie voci di spesa.<br />

Dovrà essere data evidenza al cliente dei parametri in base a cui è valutato l’eventuale<br />

risparmio.<br />

Il cliente dovrà essere informato che l’offerta proposta al gruppo potrebbe non essere la<br />

più economica rispetto ad altre offerte di mercato libero.<br />

Andranno obbligatoriamente indicati al cliente tutti gli eventuali ulteriori servizi forniti dal<br />

gruppo con i relativi costi.<br />

L’interfaccia dei portali dovrà essere di immediata comprensione per l’utente e i portali<br />

dovranno garantire l’accessibilità al maggior numero di clienti possibile senza<br />

discriminazioni;<br />

I portali dovranno essere progettati nel rispetto dei più recenti trend e best practice .

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