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a cura di<br />
Ing. C. <strong>Giadrossi</strong>
‣ SUPERAMENTO MAGGIOR TUTELA<br />
(Tutela simile e Offerta PLACET)<br />
‣ PORTALE OFFERTE<br />
‣ GRUPPI DI ACQUISTO
TUTELA: <strong>2017</strong> – 2018 - 2019<br />
Tutela Simile (mercato libero)<br />
dal 1 gen <strong>2017</strong><br />
<strong>Legge</strong> Annuale<br />
Concorrenza 29 ago <strong>2017</strong><br />
Offerta Placet (mercato libero)<br />
dal 1 gen 2018<br />
Portale Confrontabilità<br />
Offerte entro gen 2018<br />
Fine M. Tutela<br />
1 luglio 2019<br />
<strong>2017</strong><br />
2018<br />
2019<br />
Maggior Tutela
Tutela Simile<br />
Contratto di Tutela SIMILE:<br />
è un contratto di fornitura di energia elettrica concluso – nel mercato libero - sulla<br />
base di uno schema contrattuale standard predisposto dal venditore ammesso<br />
nell’ambito della Tutela SIMILE<br />
Facilitatore:<br />
è il soggetto individuato per promuovere la diffusione della Tutela SIMILE presso i<br />
clienti (associazione di consumatori).<br />
Regolamento:<br />
è il regolamento recante le modalità per l’individuazione dei venditori ammessi,<br />
allegato A alla delibera 369/2016/R/eel.<br />
Sito Centrale:<br />
è il sito finalizzato alla promozione e alla gestione dell’interazione, nell’ambito tra<br />
clienti, venditori e l’Amministratore (Acquirente Unico)
Ambito di applicazione<br />
Hanno diritto di ottenere una fornitura di energia elettrica in Tutela<br />
SIMILE i clienti domestici e le PMI serviti in Maggior Tutela, oppure i<br />
clienti aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela limitatamente ai casi di<br />
richiesta di voltura o di attivazione di un punto di prelievo nuovo o<br />
precedentemente disattivato.<br />
Il Sito Centrale garantisce il contatto tra clienti e venditori a partire dal<br />
1°gennaio <strong>2017</strong> e sino al superamento del servizio di maggior tutela (e<br />
comunque non oltre il 30 giugno 2018).<br />
IMPORTANTE<br />
<strong>La</strong> conclusione del contratto di Tutela SIMILE da parte del singolo<br />
cliente è consentita una sola volta, sempre che il venditore non perda i<br />
requisiti necessari (es. fallimento del venditore).
Principali caratteristiche<br />
12 mesi Non prorogabile Sottoscrizione web<br />
Rateizzazione: il venditore è tenuto ad offrire la rateizzazione in tutti i casi di<br />
fatturazione di importi anomali, ricostruzione consumi per accertato malfunzionamento<br />
misuratore, mancato rispetto della periodicità di fatturazione. Applicazione delle stesse<br />
regole applicate ai clienti della Maggior Tutela.<br />
Recesso: il cliente che vuole uscire dalla Maggior tutela non deve inviare la<br />
comunicazione del recesso al venditore uscente, ma basta sottoscrivere un contratto<br />
con il fornitore di tutela simile prescelto.<br />
Deposito cauzionale: è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito<br />
cauzionale o di un’altra forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale.<br />
Fatturazione: applicazione integrale della disciplina sulla fatturazione (TIF). <strong>La</strong><br />
scadenza del pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di<br />
emissione.
Principali caratteristiche (2)<br />
Condizioni economiche:<br />
dall’ARERA.<br />
la spesa materia energia è completamente definita<br />
Bonus una tantum: sconto sulla materia energia, espresso in €/Pdp/anno applicato dal<br />
venditore interamente nella prima fattura emessa. Se l’importo della fattura è inferiore al<br />
valore del bonus, la parte eccedente potrà essere applicata nelle successive fatture. Lo<br />
sconto proposto da ciascun fornitore è immediatamente individuabile sul Portale.<br />
Sul Portale le offerte dei fornitori ammessi sono ordinate in base a valori decrescenti del<br />
bonus.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE<br />
Ogni venditore ammesso redige uno schema di contratto conforme con quanto<br />
previsto dall’Autorità nel Regolamento.<br />
Sono vietate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, nonché la<br />
conclusione di patti o l’introduzione di clausole particolari non contemplate nello<br />
schema di contratto.<br />
Sono vietati servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica.<br />
Sono applicate le disposizioni del Codice di Condotta Commerciale, la regolazione<br />
dell’Autorità per i venditori del mercato libero in materia di condizioni contrattuali,<br />
trasparenza della bolletta e qualità commerciale.<br />
Restano ferme le previsioni legislative in materia di trattamento dei dati personali e in<br />
materia fiscale, nonché l’applicazione del Codice del Consumo.<br />
Lo schema di contratto redatto dal venditore deve contenere almeno le seguenti<br />
condizioni.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (2)<br />
Oggetto del contratto<br />
Il contratto ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica. Non<br />
possono essere offerti, nell’ambito di tale contratto, servizi e<br />
promozioni aggiuntivi.<br />
Pertanto nel contratto non deve esserci alcun riferimento ad altre<br />
promozioni o servizi al di fuori della fornitura elettrica.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (3)<br />
Conclusione del contratto, durata e condizioni applicate alla scadenza del contratto<br />
• Per i clienti serviti in maggior tutela, la conclusione del contratto avviene unicamente online<br />
attraverso la pagina web appositamente dedicata e predisposta dal venditore e pertanto si<br />
configura come contratto a distanza (come definito ai sensi del Codice del Consumo, artt. 49 e 51).<br />
• Il venditore comunica al cliente l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre<br />
entro il termine e secondo le modalità da questi stabilite e pubblicate nell’ambito del contratto.<br />
• Il contratto ha durata di un anno e non può contenere clausole di rinnovo automatico o<br />
proroga.<br />
• Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto, il venditore effettua una apposita<br />
comunicazione scritta al cliente indicando: la data in cui il contratto giunge a termine; che è possibile<br />
aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo venditore; in alternativa è possibile aderire<br />
ad un’offerta di mercato libero con un altro venditore scelto dal cliente; il cliente può sempre<br />
richiedere il rientro in maggior tutela; se il cliente non procede con alcuna scelta, sarà applicato dal<br />
venditore un ulteriore anno alle medesime condizioni senza sconto.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (4)<br />
Consegna copia integrale contratto<br />
L’art. 12.1 della delibera 104/10 (Codice Condotta Commerciale) specifica quali sono le<br />
modalità di consegna del contratto al cliente: al momento della conclusione del<br />
contratto di fornitura - o comunque entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione, se<br />
questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la<br />
trasmissione immediata del documento - il venditore consegna o trasmette al cliente in<br />
forma cartacea, o su altro supporto durevole, una copia integrale del contratto.<br />
Data di avvio della fornitura<br />
Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino la data di attivazione della<br />
fornitura e le modalità con cui il cliente verrà informato dell’eventuale diversa data di avvio,<br />
o del mancato avvio, e delle cause che l’hanno determinata.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (5)<br />
Diritto di ripensamento (ove applicabile)<br />
Obbligatorio solamente per i clienti domestici, da esercitarsi entro 14 giorni solari dalla<br />
conclusione del contratto.<br />
Mandati al fornitore o a terzi<br />
Viene conferito al venditore un Mandato senza rappresentanza alla stipula dei contratti<br />
di misura, trasporto e dispacciamento con il Distributore competente e con Terna.<br />
Diritto di recesso e cessazione della fornitura<br />
Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina<br />
riguardante il recesso e la cessazione della fornitura.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (6)<br />
Reclami e richieste di informazioni<br />
Il Codice di Condotta Commerciale prevede che i contratti riportino le modalità per l’inoltro<br />
scritto di richieste di informazioni e reclami, nonché le modalità di attivazione delle<br />
procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie. In particolare, devono essere<br />
indicate almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e<br />
di eventuali altri Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il<br />
venditore si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di<br />
conciliazione da parte del cliente, e la cui procedura sia gratuita.<br />
Elenco Organismi ADR disponibile su sito AEEGSI:<br />
(http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm#ADR)
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (7)<br />
Cessione del contratto<br />
Il Contratto deve contenere riferimenti alla possibilità o meno di cedere il contratto di<br />
fornitura ad altre società.<br />
Risoluzione di controversie, foro competente<br />
Indicazioni in merito al foro territorialmente competente in caso di controversia con il<br />
venditore (per il cliente consumatore il foro competente è quello della città di residenza<br />
del consumatore).<br />
Imposte di registrazione<br />
Indicazioni in merito all’eventuali imposte di registrazione del contratto sottoscritto.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (8)<br />
Fatturazione, trasparenza dei documenti di fatturazione<br />
e modalità di utilizzo dei dati di misura<br />
<strong>La</strong> normale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico, il venditore offre<br />
almeno un’altra modalità di emissione delle fatture per i clienti che non intendono<br />
avvalersi del formato elettronico. <strong>La</strong> disciplina della fatturazione di periodo e delle<br />
modalità di utilizzo dei dati di misura è definita nel rispetto della regolazione dell’Autorità.<br />
Alcuni esempi di prescrizioni del TIF (Testo integrato della fatturazione)<br />
Periodicità di fatturazione: bimestrale 16,5 kW<br />
Ordine e criteri di utilizzo dei dati lettura: effettivi; autoletture validate; stimati<br />
Divieto di fatturare periodi successivi alla data di emissione fattura
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (9)<br />
Modalità di pagamento<br />
Il venditore offre più modalità di pagamento, di cui almeno una deve essere<br />
gratuita; in nessun caso può essere addebitato al cliente un corrispettivo<br />
associato alla forma di pagamento prescelta.<br />
Tempistiche di pagamento<br />
Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture non può essere inferiore<br />
a 20 giorni dalla data di emissione delle medesime.<br />
Interessi di mora<br />
Il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato;<br />
qualora il cliente non rispetti tale termine, il venditore può richiedere al cliente,<br />
per ritardi superiori a 10 giorni, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione<br />
degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso di riferimento<br />
fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento. Il<br />
venditore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito<br />
di pagamento della fattura; non è in ogni caso ammessa la richiesta di<br />
risarcimento di eventuali danni ulteriori.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (10)<br />
Rateizzazione<br />
Trovano applicazione le medesime disposizioni del servizio di maggior tutela (art. 13bis<br />
del TIV).<br />
Sospensione della fornitura e riduzione di potenza<br />
Il Codice Condotta Commerciale prevede che i contratti contengano la disciplina<br />
riguardante le conseguenze sull’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture, così come<br />
previsto dall'art. 16 della delibera 258/15 (TIMOE).<br />
Alcuni esempi<br />
I contratti devono espressamente indicare del termine ultimo che intercorre tra la<br />
scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle<br />
procedure previste in caso di morosità del cliente.<br />
I contratti devono indicare gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto<br />
della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (11)<br />
Risoluzione del contratto<br />
Chiare Indicazioni in merito ai casi in cui è possibile risolvere il contratto di fornitura.<br />
Deposito cauzionale e altre forme di garanzia equivalenti<br />
Ai clienti è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito cauzionale o di un’altra<br />
forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che assicuri il venditore circa l’esatto<br />
adempimento da parte del cliente. L’ammontare del deposito cauzionale non deve essere<br />
richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione<br />
bancaria, postale o su carta di credito.<br />
Per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, al cliente finale non può essere richiesto di<br />
presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso. Il deposito<br />
cauzionale è restituito maggiorato in base al tasso di interesse legale.<br />
Il venditore non può richiedere forme di garanzia addizionali.<br />
I livelli di deposito cauzionale sono quelli indicati dall’attuale regolazione (art. 12 del TIV).
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (12)<br />
Ulteriori prestazioni<br />
Il venditore applica, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC ove applicati dal<br />
distributore, un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa<br />
a: voltura; disattivazione della fornitura su richiesta del cliente; disattivazione della fornitura<br />
a seguito di morosità; riattivazione della fornitura a seguito di morosità; variazione di<br />
potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente. In caso di disattivazione della<br />
fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere<br />
richiesto una sola volta.<br />
Condizioni per l’attivazione e l’erogazione del servizio e sicurezza degli impianti<br />
Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore
Condizioni contrattuali di TUTELA SIMILE (13)<br />
Inoltre deve essere indicato che qualora il cliente receda dal contratto, o comunque dia<br />
causa di risoluzione del medesimo prima della sua scadenza naturale, nella fattura di<br />
chiusura il venditore ha diritto di richiedere la restituzione del bonus una tantum in<br />
misura proporzionale al periodo compreso tra la data di cessazione del contratto e la data<br />
di scadenza originaria del medesimo.<br />
Il bonus una tantum non viene restituito se il contratto cessa in quanto il venditore<br />
perde i requisiti, oppure se il recesso del cliente avviene a seguito di un reclamo per il<br />
quale non sia pervenuta risposta motivata entro i tempi previsti dalla regolazione.
Condizioni economiche di TUTELA SIMILE<br />
Il venditore applica al cliente le seguenti condizioni economiche:<br />
• tariffe di trasmissione, distribuzione e misura definiti dall’AEEGSI (tabelle<br />
TIT e TIME aggiornate annualmente) e i relativi oneri generali (aggiornati<br />
trimestralmente);<br />
• il corrispettivo PED (aggiornato trimestralmente) e la componente DISPBT<br />
applicati ai clienti della Maggior Tutela;<br />
• il corrispettivo PCR (viene definito e pubblicato annualmente); nel 2018<br />
vale 0,402 c/kWh;<br />
• il corrispettivo PCV applicato ai clienti della Maggior Tutela (fisso sino al<br />
30/06/2018);<br />
• il bonus una tantum (definito singolarmente dal venditore);<br />
• sconto per fatturazione elettronica (qualora il cliente scelga l’emissione<br />
della fattura via web).
SPESA MATERIA ENERGIA - Maggior Tutela<br />
PE+PD+PPE+PCV+ DispBT
SPESA MATERIA ENERGIA - Tutela SIMILE<br />
PE+PD+PCR+PCV+DispBT- (bonus una tantum)<br />
Bonus una tantum<br />
sconto
Facilitatori<br />
Informano i clienti circa le caratteristiche e il funzionamento della Tutela SIMILE<br />
Informano i clienti circa la durata del contratto di Tutela SIMILE e le opzioni di contratto<br />
disponibili al termine del contratto<br />
Aiutano i clienti nella comprensione delle offerte di Tutela SIMILE e nella<br />
comparazione delle stesse rispetto al servizio di maggior tutela<br />
Assistono i clienti finali durante l’accesso al Sito Centrale, per le attività di<br />
registrazione e di ottenimento del codice di prenotazione<br />
Operano con imparzialità, evitando propri vantaggi o conflitti di interessi<br />
Si astengono da qualsiasi attività di promozione o pubblicità commerciale avente per<br />
oggetto beni o servizi prodotti da terzi
Attivazione Contratto<br />
• Il Cliente finale o il<br />
facilitatore accede a<br />
http://www.portaletutelasim<br />
ile.it<br />
• Si registra<br />
• Sceglie il fornitore con cui<br />
stipulare il contratto<br />
Acquisisce un<br />
codice di<br />
prenotazione<br />
del contratto<br />
(CP)<br />
Il CP ha 15 gg.<br />
di validità<br />
Il CF o il facilitatore, sempre tramite<br />
http://www.portaletutelasimile.it,<br />
è linkato alla pagina web del fornitore scelto,<br />
dove trova lo schema di contratto e può<br />
perfezionare il contratto
Scadenza Contratto<br />
Alla scadenza del contratto di Tutela SIMILE il cliente finale può:<br />
(entro 3 mesi dalla scadenza del contratto riceverà opportuna info dal<br />
venditore)<br />
a) aderire ad un’offerta di mercato libero con il medesimo fornitore<br />
b) aderire ad un’offerta di mercato libero con un altro fornitore<br />
c) rientrare in maggior tutela<br />
d) nel caso non effettua nessuna delle scelte sopra riportate continueranno<br />
ad essere applicate, per ulteriori 12 mesi, le condizioni economiche e<br />
contrattuali della TS (senza bonus una tantum);<br />
e) alla scadenza degli ulteriori 12 mesi potrà optare per le medesime scelte<br />
di cui sopra; in mancanza di scelta, sarà applicata l’Offerta PLACET
Dalla Tutela Simile all’Offerta Placet<br />
Nel caso in cui un consumatore, dopo l’attivazione della Tutela Simile, rimane silente:<br />
1 gen <strong>2017</strong><br />
Attivazione<br />
TS (durata 12<br />
mesi)<br />
entro set<br />
<strong>2017</strong><br />
informativa<br />
dal venditore<br />
assenza<br />
di<br />
scelta<br />
dal 1 gen<br />
2018<br />
ulteriori 12<br />
mesi in TS<br />
(senza<br />
bonus)<br />
entro set<br />
<strong>2017</strong><br />
informativa<br />
dal venditore<br />
assenza<br />
di<br />
scelta<br />
Attivazione<br />
OP dal<br />
medesimo<br />
venditore
Introduzione Placet<br />
<strong>La</strong> legge n. <strong>124</strong>/<strong>2017</strong> (comma 62) stabilisce per tutti i venditori l'obbligo di offrire alle<br />
famiglie e ai clienti non domestici connessi in BT almeno:<br />
Un’offerta "standard" di fornitura a prezzo fisso dove il prezzo dell'energia non varia<br />
per un certo periodo di tempo<br />
Un’offerta a prezzo variabile dove il prezzo varia automaticamente in base alle<br />
variazioni di un indice di riferimento, stabilito dall’Autorità.<br />
L’ Offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) è stata introdotta<br />
dall’ARERA con delibera 555/<strong>2017</strong>/R/com e obbliga - dal 15 febbraio 2018 - tutti i<br />
venditori ad inserire tra le proposte commerciali, un'offerta a prezzi di livellui<br />
determinati liberamente dal venditore – ma rappresentati con una struttura definita<br />
dall’AEEGSI - e con condizioni contrattuali definite dall‘AEEGSI.
<strong>La</strong> delibera 555/<strong>2017</strong>/R/com<br />
OFFERTE PLACET<br />
Introduce le offerte PLACET, vale a dire offerte facilmente comprensibili e comparabili<br />
che devono essere proposte dai venditori di mercato libero;<br />
• Tutti i venditori dovranno avere nel proprio menu di offerte anche un’offerta<br />
PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile da offrire alle medesime tipologie<br />
di clienti, in tutte le aree territoriali in cui opera, proposte mediante i medesimi<br />
canali utilizzati per le offerte del libero.<br />
• Le condizioni generali (CG) di fornitura sono fissate dall’Autorità;<br />
• Le condizioni economiche hanno una struttura predefinita di corrispettivi, i livelli di<br />
prezzo sono liberamente definiti tra le parti;<br />
• Le offerte PLACET dovranno essere limitate alla sola fornitura della commodity,<br />
senza contemplare servizi aggiuntivi, né potranno essere di tipo dual fuel;<br />
• I venditori devono inserire le offerte nel proprio sito internet nella medesima<br />
sezione e con le medesime modalità e garantendo la stessa visibilità delle offerte<br />
del libero;
Principali aspetti del contratto PLACET<br />
<strong>La</strong> documentazione contrattuale comprende anche i moduli per la<br />
presentazione dei reclami e per reclamo di fattura anomala possono essere<br />
messi sul sito con il consenso del cliente);<br />
• Il venditore nel caso di proposta di fornitura può subordinare la<br />
conclusione all’effettuazione di verifiche preliminari;<br />
• Il venditore deve mandare comunicazione di accettazione se decide di<br />
concludere, o di rifiuto se decide di non concludere;<br />
• Il venditore che decida di esercitare la revoca dello switching deve<br />
comunicare la risoluzione contrattuale al cliente:<br />
• Le CG vengono definite e pubblicate dall’Autorità<br />
• Il contratto ha durata indeterminata;<br />
• Le condizioni economiche possono essere rinnovate ogni 12 mesi<br />
• L’attivazione della fornitura deve avvenire entro il primo giorno del terzo<br />
mese successivo alla conclusione del contratto).
• Il cliente deve versare un deposito cauzionale di importo stabilito<br />
dall’Autorità (regolato ai sensi del TIV e del TIVG):<br />
TIPOLOGIA CLIENTE<br />
Domestico EE con bonus<br />
Domestico EE no bonus<br />
sociale<br />
5,2 €/kW<br />
11,5 /kW<br />
IMPORTO<br />
Domestico gas no bonus<br />
sociale e<br />
altri usi gas<br />
5000: valore di una mensilità<br />
Domestico gas con bonus<br />
sociale<br />
5000: valore id una mensilità<br />
• Il venditore chiede € 23 per la prestazione di voltura
• Le fatture devono essere full TIF (Testo Integrato Fatturazione) compliant.<br />
• <strong>La</strong> normale modalità di emissione è quella elettronica.<br />
• Se il cliente chiede la fattura cartacea non gli deve essere addebitato alcun<br />
onere.<br />
• Termine di scadenza per il pagamento minimo 20 giorni dalla data di<br />
emissione fattura.<br />
• Tutte le modalità di pagamento, di cui una gratuita per il cliente, non devono<br />
comportare alcun onere per il cliente.<br />
• Deve essere offerta rateizzazione obbligatoria, oltre che nei casi di fatture di<br />
importo anomalo contenenti ricalcoli (importo >150% EE, >200% Gas),<br />
mancato rispetto anche episodico della periodicità di fatturazione o per<br />
ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore.<br />
• In caso di mancato pagamento il venditore può applicare l’interesse di mora,<br />
pari al tasso BCE+ 3,5 punti.<br />
• Può essere richiesto il pagamento delle spese postali per i solleciti
Condizioni economiche:<br />
componenti da applicare<br />
• Le offerte devono avere denominazione fissa: « Nome Società<br />
/PLACET FISSA/VARIABILE, EE/GAS, tipologia cliente»<br />
• Il venditore applica:<br />
• GAS: tariffe di distribuzione, misura, commercializzazione (t1cot relativa<br />
alla misura), oneri, componente QT del trasporto e prezzo, come di<br />
seguito definito;<br />
• EE: tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione della misura,<br />
Asos, Arim, Uc3, UC6 (definite nel TIT), articoli di dispacciamento<br />
pubblicati da Terna (24, 25, 25 bis del TIS) e un prezzo come di seguito<br />
definito.
• A tre mesi dalla scadenza del contratto, il venditore deve comunicare il<br />
rinnovo delle condizioni economiche (se non lo fa, per i 12 mesi successivi<br />
verrà applicato il minor prezzo tra quelli in scadenza e quello previsto dalla<br />
placet alla data di scadenza). <strong>La</strong> comunicazione deve contenere le seguenti<br />
informazioni :<br />
• Se il cliente non recederà (e in mancanza di sua diversa scelta) gli<br />
verrà rinnovata la placet a prezzo fisso o prezzo variabile, indicando<br />
il prezzo che verrà applicato al cliente, pari al prezzo placet del<br />
momento della comunicazione<br />
• Riferimento per prendere visione dell’andamento storico dell’indice<br />
• Illustrazione delle variazioni proposte, decorrenza, modalità e<br />
termini per esercitare il recesso
Condizioni economiche placet<br />
TIPO OFFETA<br />
PLACET<br />
Pfix [€/PdR/anno;<br />
€/POD/anno<br />
Placet Fissa Gas/EE Fissa e invariabile per 12<br />
mesi<br />
Placet variabile GAS Fissa e invariabile per 12<br />
mesi<br />
Placet variabile EE Fissa e invariabile per 12<br />
mesi<br />
Prezzo P = Pfix+ Pvol<br />
Pvol [€/Smc;€/kWh]<br />
Fissa e invariabile per 12<br />
mesi<br />
Pvol = P_INGT + a<br />
P_INGT quotazione<br />
forward Otc all’hub TTF<br />
a= spread<br />
Pvol = (1+l)*(P_INGM +<br />
a);<br />
l = fattore correttivo per<br />
tenere conto delle<br />
perdite di rete.<br />
P_INGM valore<br />
consuntivo medio del<br />
PUN<br />
a= spread
Struttura Placet<br />
TIPOLOGIA<br />
CLIENTE<br />
CLIENTI<br />
DOMESTICI<br />
PMI<br />
STRUTTURA<br />
OFFERTA<br />
PLACET<br />
QUOTA<br />
PUNTO<br />
QUOTA<br />
ENERGIA<br />
FORMULA<br />
OFFERTA<br />
PLACET<br />
PREZZO<br />
FISSO<br />
PREZZO<br />
VARIABILE<br />
CONDIZIONI<br />
GENERALI DI<br />
FORNITURA<br />
UNICHE
I GRUPPI DI ACQUISTO:<br />
ELEMENTI DI CONTESTO
<strong>La</strong> normativa primaria<br />
L’art. 1 c.65 della legge 4 agosto <strong>2017</strong>, n.<strong>124</strong> (<strong>Legge</strong> Concorrenza), entrata in<br />
vigore il 29 agosto <strong>2017</strong> prevede che l’Autorità formuli: «Linee guida per<br />
promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore dei gruppi<br />
di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e<br />
alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme<br />
informatiche tese a facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori».<br />
Ambito di applicazione: piccoli consumatori (domestici e piccole imprese)<br />
Nuovo soggetto gruppo di acquisto= intermediario qualificato che bilancia la<br />
posizione contrattuale del cliente.
Modello organizzativo e<br />
funzionamento dei gruppi di acquisto<br />
attualmente esistenti in Italia<br />
Possono essere costituiti indifferentemente da soggetti pubblici o privati, aggregano un<br />
insieme di persone al fine di ottenere risparmi di spesa nell’acquisto di un bene o di un<br />
servizio.<br />
Modalità di costituzione:<br />
• Organizzazione informale<br />
• Possono nascere in un’associazione, una cooperativa di consumo o un consorzio<br />
• Può essere costituita un’associazione con la finalità dell’acquisto
Le esperienze internazionali<br />
Negli anni dal 2011 al 2015 hanno aderito ai gruppi di<br />
acquisto circa <strong>4.</strong>000.000 di consumatori<br />
Circa 800.000 switching eseguiti<br />
Soggetti di diritto pubblico/di diritto privato<br />
Selezione: tramite aste on line<br />
Criteri di selezione: prezzo
I GRUPPI DI ACQUISTO:<br />
IL DCO ARERA 191/08
Orientamenti generali dell’Autorità per la<br />
definizione delle linee guida<br />
• Con la definizione delle linee guida l’Autorità intende definire, per i gruppi di<br />
acquisto che intendano aderirvi, delle regole di condotta omogenee che<br />
assicurino la dovuta trasparenza, la correttezza delle informazioni fornite ai<br />
clienti e delle forme di comunicazione utilizzate, nonché un’adeguata<br />
assistenza al cliente soprattutto nella fase di stipula e di cambio fornitore.<br />
• <strong>La</strong> scelta del carattere volontario delle misure proposte deriva da due ragioni:<br />
1) l’attività dei gruppi di acquisto non è soggetta alla regolazione dell’Autorità<br />
2) L’attività del gruppo di acquisto è innovativa e pertanto richiede una fase<br />
sperimentale che, pur garantendo le dovute tutele al cliente finale, non crei<br />
eccessive rigidità operative che potrebbero limitarne lo sviluppo.
Ambito di applicazione dei gruppi di acquisto<br />
In analogia con i provvedimenti a tutela del cliente finale pubblicati dall’Autorità negli<br />
ultimi anni, si prevede che l’ambito di applicazione sia il seguente:<br />
‣ Settore EE: tutti i clienti finali connessi in BT<br />
‣ Settore GAS: clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc.<br />
Sarebbero esclusi dal provvedimento i gruppi che vendono energia direttamente ai<br />
membri del gruppo, dal momento che tali gruppi sono qualificabili come società di<br />
vendita e già soggetti, in quanto tali, alla regolazione dell’Autorità
Modalità di adesione alle linee guida e<br />
pubblicizzazione delle adesioni<br />
• L’Autorità prevede che l’adesione da parte del gruppo alle linee guida<br />
dell’Autorità avvenga su base volontaria con una dichiarazione preliminare<br />
resa dall’organizzatore del gruppo con la quale si impegna a rispettarne i<br />
contenuti per almeno 2 anni.<br />
• Le adesioni dei gruppi saranno note mediante pubblicazione sul sito<br />
dell’Autorità di un apposito elenco (che permetterebbe ai gruppi di valorizzare<br />
l’aspetto reputazionale legato al rispetto degli standard fissati dall’Autorità).<br />
Requisito di permanenza nell’elenco è il rispetto integrale degli specifici<br />
obblighi in tema di assistenza e informazione del cliente e di correttezza e<br />
trasparenza nello svolgimento della propria attività.<br />
• L’Autorità sta valutando (almeno in fase di prima attuazione) e nell’intento di<br />
garantire un’efficace pubblicizzazione dell’iniziativa, di incaricare gli esercenti<br />
la maggior tutela elettrica e la tutela gas, con riferimento ai soli clienti forniti in<br />
maggior tutela o in tutela gas, a fornire informativa sui gruppi di acquisto e sul<br />
contenuto dell’elenco
Tempi di attuazione e verifica di conformità alle<br />
linee guida e monitoraggio<br />
• L’Autorità intende prevedere che le misure adottate siano operative decorsi due mesi<br />
dalla pubblicazione del provvedimento.<br />
• Ai fini della verifica di conformità alle linee guida dei gruppi accreditati ARERA, l’Autorità sta<br />
vagliando due ipotesi:<br />
Valutazione ex ante, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto allo svolgimento della<br />
campagna<br />
Valutazione ex post su un campione di gruppi accreditati ARERA<br />
• Qualora in esito alle verifiche sia accertato l’ inadempimento alle linee guida l’Autorità<br />
,prima di procedere alla sua rimozione dall’elenco, potrà accordare al gruppo un lasso di<br />
tempo per adeguarsi.<br />
• L’Autorità sta valutando anche misure punitive per i gruppi di acquisto che prevedrebbero, in<br />
caso di mancato rispetto dei vincoli comportamentali, la restituzione al cliente finale<br />
dell’intero importo ( o addirittura dell’importo maggiorato del 50%) versato per il<br />
finanziamento della campagna di acquisto collettivo;<br />
• E’ intenzione dell’Autorità valutare la possibilità di un monitoraggio, con invio periodico di<br />
dati relativi agli esiti delle campagne di acquisto collettivo (indicazione del numero di<br />
partecipanti, numero di switching eseguiti, caratteristiche dell’offerta proposta,<br />
eventualmente pubblicando i risultati del monitoraggio
ORIENTAMENTI SPECIFICI PER LA<br />
DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA<br />
Obblighi informativi e di assistenza al cliente a carico dei gruppi accreditati<br />
Nell’ottica di garantire al cliente finale correttezza, trasparenza e informazione in<br />
merito alle iniziative del gruppo di acquisto, è intenzione dell’Autorità prevedere che<br />
i gruppi :<br />
- si dotino di sito web mediante il quale il cliente possa aderire all’iniziativa e ricevere<br />
le informazioni relative alla campagna, si dotino di recapito telefonico e telematico<br />
per fornire informazioni;<br />
- rendano noto il proprio inserimento nell’elenco dell’Autorità, rendano disponibile al<br />
pubblico una dichiarazione di indipendenza dalle società di vendite (dovrebbero<br />
dichiarare assenza di accordi commerciali con le società), garantiscano il rispetto<br />
della normativa privacy, adottino tutte le misure per assistere il cliente;<br />
- si dotino di una serie di servizi di assistenza clienti per gestire eventuali reclami dei<br />
clienti finali nei confronti dei gruppi, per assistere il cliente nella sottoscrizione<br />
dell’offerta (rendendo note le procedure), per verificare la compliance normativa del<br />
contratto dei fornitori, per le questioni ordinarie relative ai pagamenti, per lettura<br />
fatture, chiarimenti e informazioni sul mercato libero, per eventuali rinegoziazioni<br />
dell’offerta alla scadenza .
In aggiunta, i gruppi dovranno fornire ai clienti con linguaggio semplice<br />
e comprensibile una serie di informazioni sui seguenti punti:<br />
• Contenuto delle offerte promozionali.<br />
• Modalità di adesione al gruppo di acquisto.<br />
• Modalità di selezione del/i fornitore/i da parte del gruppo.<br />
• Caratteristiche delle offerte proposte e delle condizioni economiche.<br />
• Ulteriori servizi offerti dai gruppi accreditati.
A) Contenuto delle offerte promozionali<br />
Per permettere ai clienti di cogliere consapevolmente le opportunità offerte dal mercato,<br />
le comunicazioni promozionali in cui saranno illustrate le attività svolte dai gruppi di<br />
acquisto dovrebbero avere i seguenti elementi minimi:<br />
• Identità dell’organizzatore del gruppo, indipendenza dalle società di vendita o dal<br />
service provider per la gestione della piattaforma on line o per esecuzione delle aste<br />
on line.<br />
• Descrizione dell’iniziativa e della sua durata temporale.<br />
• Clienti di riferimento con indicazione di eventuali condizioni limitative alla<br />
partecipazione.<br />
• Tipo di fornitura.<br />
• Informativa al cliente che il gruppo non sarà la sua controparte commerciale deputata<br />
alla fornitura e come tale rimarrà estraneo al rapporto di fornitura
B) Modalità di adesione al gruppo di acquisto ed<br />
eventuali adempimenti<br />
Per permettere ai clienti di comprendere appieno il tipo di rapporto instaurato con il<br />
gruppo di acquisto, il gruppo dovrà mettere a disposizione del cliente le condizioni<br />
generali dell’adesione (è intenzione valutare da parte dell’Autorità la possibilità che<br />
l’adesione sia consentita ai clienti anche in modalità off line) anche su supporto durevole.<br />
Le condizioni di partecipazione dovranno contenere le seguenti informazioni:<br />
• Descrizione degli adempimenti del cliente (es eventuale possibilità di accesso solo<br />
con modalità on line, obblighi di registrazione, obbligo di conferimento di mandati al<br />
gruppo per la conclusione dell’offerta, eventuale obbligo di conclusione del contratto<br />
con il fornitore selezionato oppure no).<br />
• Eventuale termine per aderire.<br />
• Eventuali obblighi di permanenza minima nel gruppo. Modalità e termini per<br />
l’esercizio del recesso dal gruppo. Eventuali corrispettivi richiesti dal gruppo per<br />
l’attività svolta.<br />
• Informazioni e dati richiesti al cliente per la sottoscrizione dell’offerta o per il calcolo<br />
della spesa complessiva/ del risparmio ottenibile (assistendo attivamente il cliente).
C) Modalità di selezione del/i fornitori da parte<br />
del gruppo<br />
L’Autorità ritiene che i clienti dovranno essere messi a conoscenza dei criteri di selezione<br />
dei fornitori, ricevendo almeno le seguenti informazioni:<br />
Requisiti e modalità di ammissione alla selezione, motivi di esclusione dalla stessa.<br />
Tipologia di selezione (ad es se con aste o con negoziazione diretta.<br />
Metodi e criteri per l’individuazione della migliore offerta. Arco temporale di svolgimento<br />
della selezione.<br />
Esistenza di eventuali commissioni a carico dei venditori per essere ammessi alla<br />
selezione oppure a carico di quelli prescelti.<br />
Previsione delle condizioni economiche e/o contrattuali imposte dai gruppi ai venditori<br />
selezionati (es: applicazione prezzo fisso, determinate modalità di pagamento, assenza<br />
di garanzie, ecc) numero di venditori partecipanti rispetto a quelli contattati.
D) Caratteristiche dell’offerta e condizioni<br />
economiche<br />
Con riferimento alle caratteristiche principali dell’offerta, il cliente dovrà ricevere le<br />
seguenti informazioni (fermi restando gli obblighi per i venditori che derivano dal codice<br />
di condotta commerciale:<br />
• Identità del venditore e suo recapito . Tipo di fornitura (EE/GAS/DUAL).<br />
• Tipologia di offerta (prezzo fisso/variabile o di diversa natura con indicazione del<br />
periodo nel quale il prezzo rimarrà fisso o delle modalità e frequenza di<br />
indicizzazione)spiegando al cliente la differenza tra le offerta a prezzo fisso e quelle a<br />
prezzo variabile.<br />
• Vincolo o meno di esclusiva a favore degli aderenti al gruppo. Eventuali condizioni<br />
limitative dell’offerta.<br />
• Presenza di servizi aggiuntivi a titolo gratuito/oneroso. Validità temporale<br />
dell’offerta/durata del contratto.<br />
• Presenza di eventuali sconti, richiesta di garanzie. Condizioni contrattuali.
Nel caso in cui sia comunicata al cliente la spesa complessiva (obbligatoria nel caso di<br />
clienti domestici), le informazioni dovranno essere rese in maniera trasparente e chiara<br />
per il cliente.<br />
Dovranno essere fornite le informazioni relative ai contenuti minimi delle fatture ai sensi<br />
della delibera bolletta 2.0, fornendo al cliente anche il dettaglio delle varie voci di spesa.<br />
Dovrà essere data evidenza al cliente dei parametri in base a cui è valutato l’eventuale<br />
risparmio.<br />
Il cliente dovrà essere informato che l’offerta proposta al gruppo potrebbe non essere la<br />
più economica rispetto ad altre offerte di mercato libero.<br />
Andranno obbligatoriamente indicati al cliente tutti gli eventuali ulteriori servizi forniti dal<br />
gruppo con i relativi costi.<br />
L’interfaccia dei portali dovrà essere di immediata comprensione per l’utente e i portali<br />
dovranno garantire l’accessibilità al maggior numero di clienti possibile senza<br />
discriminazioni;<br />
I portali dovranno essere progettati nel rispetto dei più recenti trend e best practice .