You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’avvocato<br />
Risponde<br />
Intervista all’avvocato e professore<br />
universitario Aldo Fittante per parlare<br />
del diritto d’autore nell’opera<br />
cinematografica<br />
di Lorenzo Borghini<br />
Il mondo del cinema evoca nell’immaginario<br />
collettivo grandi emozioni,<br />
storie d’amore, viaggi fantastici<br />
in luoghi o tempi lontani, storie romanzate,<br />
fantastiche e quant’altro sia frutto<br />
di creatività. Tutto questo sembra lontanissimo<br />
dal diritto, ma non dobbiamo<br />
dimenticare che il cinema è anche lavoro<br />
intellettuale di moltissimi artisti ed<br />
investimento economico per molti produttori<br />
cinematografici, soggetti portatori<br />
di interessi che meritano adeguata<br />
tutela giuridica. In relazione alle posizioni<br />
di tali soggetti, dal punto di vista<br />
del giurista, la questione che inevitabilmente<br />
si pone è quella dell’appartenenza<br />
dell’opera cinematografica, di<br />
quali sono i soggetti che ne sono titolari<br />
e di quali sono i diritti che ad essi<br />
appartengono. Ne parliamo con uno<br />
dei più autorevoli esperti italiani in diritto<br />
industriale: Aldo Fittante, titolare<br />
dello studio legale omonimo con sede<br />
a Firenze e varie partnerships nel mondo,<br />
docente in Diritto della Proprietà Industriale<br />
presso l’Ateneo fiorentino ed<br />
autore di molte pubblicazioni dedicate<br />
alla materia, tra le quali la più recente è<br />
la monografia Brand, Industrial Design<br />
e Made in Italy: la tutela giuridica edita<br />
da Giuffrè Editore e alla sua 2ª edizione<br />
nel 2017.<br />
Una curiosità anzitutto: come questi<br />
mondi – quello del diritto e della<br />
legge da un lato, quello dell’opera<br />
cinematografica e della creatività<br />
dall’altro lato – vengono ad interagire<br />
tra di loro, pur sembrando così distanti?<br />
In effetti, se pensiamo al mondo del cinema<br />
ci vengono in mente storie che<br />
fanno sognare, ridere, provare la tensione<br />
generata dalla suspense e dallo<br />
spavento oppure piangere, insomma<br />
storie emozionanti. Il cinema è cioè<br />
un’arte, ma è anche lavoro intellettuale<br />
di molti artisti ed investimento per molti<br />
produttori cinematografici come tali<br />
meritevoli certamente di essere tutelati<br />
dal diritto. Come tutte le espressioni artistiche,<br />
l’opera cinematografica è tutelata<br />
attraverso quella particolare branca<br />
del diritto che è il diritto d’autore.<br />
In estrema sintesi, quali ritiene siano<br />
gli aspetti da approfondire in materia<br />
di tutela dell’opera cinematografica?<br />
In relazione alla posizione dei diversi soggetti<br />
che concorrono alla realizzazione di<br />
un’opera cinematografica, il giurista si pone<br />
inevitabilmente la questione dell’appartenenza<br />
dell’opera, cioè di chi sono i<br />
soggetti titolari e di quali sono i loro diritti.<br />
Anzitutto va sottolineato che la materia<br />
è disciplinata dagli articoli da 44 a 50 della<br />
legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di<br />
diritto d’autore (cd. Legge sul diritto d’autore).<br />
Alla luce di tale disciplina possiamo<br />
approcciarci a tale complessa materia mettendo<br />
a fuoco in particolare tre fondamentali<br />
questioni: 1) la definizione come opera<br />
dell’ingegno dell’opera cinematografica; 2)<br />
i soggetti titolari del diritto d’autore sull’opera<br />
cinematografica ed i loro diritti; 3) il<br />
regime giuridico di tali diritti anche in ordine<br />
alla relativa durata nel tempo.<br />
E ai fini del diritto d’autore qual è la<br />
definizione di opera cinematografica?<br />
L’opera cinematografica è una creazione<br />
dell’intelletto dell’uomo e – al pari delle<br />
opere della letteratura, delle arti figurative e<br />
delle altre opere tradizionalmente protette<br />
dal diritto d’autore – è opera dell’ingegno<br />
di carattere creativo ai sensi della Legge<br />
sul diritto d’autore. Quest’ultima tutela<br />
l’opera dell’ingegno se ed in quanto presenti<br />
due specifici requisiti: anzitutto l’originalità,<br />
nel senso che l’opera deve essere<br />
il risultato di un’elaborazione intellettuale<br />
dell’autore che ne riveli la personalità; in<br />
secondo luogo la novità oggettiva in forza<br />
della quale è necessario che l’opera si differenzi<br />
dalle opere preesistenti e che raggiunga<br />
una determinata soglia espressiva.<br />
Quali sono gli elementi che compongono<br />
l’opera cinematografica e le<br />
persone che concorrono alla realizzazione<br />
dell’opera cinematografica?<br />
Sulla base della legge sul diritto d’autore<br />
si evince che, per il nostro diritto, l’opera<br />
cinematografica è composta, in effetti,<br />
da diversi elementi. Anzitutto il soggetto,<br />
cioè la trama ed il nucleo narrativo del film,<br />
l’idea potremmo dire; in secondo luogo<br />
la sceneggiatura, ovvero il testo nel quale<br />
si sviluppa il soggetto, la costruzione<br />
della struttura narrativa del film che va ad<br />
identificare tutto ciò che è necessario ai fini<br />
della rappresentazione cinematografica<br />
(sequenze, azioni dei personaggi, dialoghi,<br />
etc.); in terzo luogo la musica, ovviamente<br />
solo se creata in occasione ed appositamente<br />
per il film; infine, la regia, ovvero<br />
la direzione tecnica ed artistica del fim.<br />
Al riguardo l’art. 44 della Legge sul diritto<br />
d’autore precisa: «Si considerano coautori<br />
dell’opera cinematografica l’autore del<br />
soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore<br />
della musica ed il direttore artistico».<br />
<strong>La</strong> norma sembrerebbe prima facie collocare<br />
l’opera cinematografica nella categoria<br />
delle opere collaborative, ovvero quelle<br />
opere costituite dai contributi inscindibili e<br />
indistinguibili di più soggetti, da considerare<br />
tutti allo stesso modo autori dell’opera.<br />
In realtà la disposizione è stata interpretata<br />
dalla prevalente giurisprudenza nel senso<br />
di considerare l’opera cinematografica<br />
come opera collettiva, alla cui realizzazione<br />
contribuiscono più soggetti, i quali tuttavia<br />
operano sotto la direzione di un determinato<br />
soggetto. Dal momento che per il<br />
diritto è autore colui che dirige e organizza<br />
la creazione dell’opera stessa, unico autore<br />
del film sarebbe in realtà il regista che<br />
organizza, dirige e rielabora i singoli contributi<br />
secondo la sua visione personale. Al<br />
22<br />
L’AVVOCATO RISPONDE