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La Toscana nuova Luglio agosto x web

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L’avvocato<br />

Risponde<br />

Intervista all’avvocato e professore<br />

universitario Aldo Fittante per parlare<br />

del diritto d’autore nell’opera<br />

cinematografica<br />

di Lorenzo Borghini<br />

Il mondo del cinema evoca nell’immaginario<br />

collettivo grandi emozioni,<br />

storie d’amore, viaggi fantastici<br />

in luoghi o tempi lontani, storie romanzate,<br />

fantastiche e quant’altro sia frutto<br />

di creatività. Tutto questo sembra lontanissimo<br />

dal diritto, ma non dobbiamo<br />

dimenticare che il cinema è anche lavoro<br />

intellettuale di moltissimi artisti ed<br />

investimento economico per molti produttori<br />

cinematografici, soggetti portatori<br />

di interessi che meritano adeguata<br />

tutela giuridica. In relazione alle posizioni<br />

di tali soggetti, dal punto di vista<br />

del giurista, la questione che inevitabilmente<br />

si pone è quella dell’appartenenza<br />

dell’opera cinematografica, di<br />

quali sono i soggetti che ne sono titolari<br />

e di quali sono i diritti che ad essi<br />

appartengono. Ne parliamo con uno<br />

dei più autorevoli esperti italiani in diritto<br />

industriale: Aldo Fittante, titolare<br />

dello studio legale omonimo con sede<br />

a Firenze e varie partnerships nel mondo,<br />

docente in Diritto della Proprietà Industriale<br />

presso l’Ateneo fiorentino ed<br />

autore di molte pubblicazioni dedicate<br />

alla materia, tra le quali la più recente è<br />

la monografia Brand, Industrial Design<br />

e Made in Italy: la tutela giuridica edita<br />

da Giuffrè Editore e alla sua 2ª edizione<br />

nel 2017.<br />

Una curiosità anzitutto: come questi<br />

mondi – quello del diritto e della<br />

legge da un lato, quello dell’opera<br />

cinematografica e della creatività<br />

dall’altro lato – vengono ad interagire<br />

tra di loro, pur sembrando così distanti?<br />

In effetti, se pensiamo al mondo del cinema<br />

ci vengono in mente storie che<br />

fanno sognare, ridere, provare la tensione<br />

generata dalla suspense e dallo<br />

spavento oppure piangere, insomma<br />

storie emozionanti. Il cinema è cioè<br />

un’arte, ma è anche lavoro intellettuale<br />

di molti artisti ed investimento per molti<br />

produttori cinematografici come tali<br />

meritevoli certamente di essere tutelati<br />

dal diritto. Come tutte le espressioni artistiche,<br />

l’opera cinematografica è tutelata<br />

attraverso quella particolare branca<br />

del diritto che è il diritto d’autore.<br />

In estrema sintesi, quali ritiene siano<br />

gli aspetti da approfondire in materia<br />

di tutela dell’opera cinematografica?<br />

In relazione alla posizione dei diversi soggetti<br />

che concorrono alla realizzazione di<br />

un’opera cinematografica, il giurista si pone<br />

inevitabilmente la questione dell’appartenenza<br />

dell’opera, cioè di chi sono i<br />

soggetti titolari e di quali sono i loro diritti.<br />

Anzitutto va sottolineato che la materia<br />

è disciplinata dagli articoli da 44 a 50 della<br />

legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di<br />

diritto d’autore (cd. Legge sul diritto d’autore).<br />

Alla luce di tale disciplina possiamo<br />

approcciarci a tale complessa materia mettendo<br />

a fuoco in particolare tre fondamentali<br />

questioni: 1) la definizione come opera<br />

dell’ingegno dell’opera cinematografica; 2)<br />

i soggetti titolari del diritto d’autore sull’opera<br />

cinematografica ed i loro diritti; 3) il<br />

regime giuridico di tali diritti anche in ordine<br />

alla relativa durata nel tempo.<br />

E ai fini del diritto d’autore qual è la<br />

definizione di opera cinematografica?<br />

L’opera cinematografica è una creazione<br />

dell’intelletto dell’uomo e – al pari delle<br />

opere della letteratura, delle arti figurative e<br />

delle altre opere tradizionalmente protette<br />

dal diritto d’autore – è opera dell’ingegno<br />

di carattere creativo ai sensi della Legge<br />

sul diritto d’autore. Quest’ultima tutela<br />

l’opera dell’ingegno se ed in quanto presenti<br />

due specifici requisiti: anzitutto l’originalità,<br />

nel senso che l’opera deve essere<br />

il risultato di un’elaborazione intellettuale<br />

dell’autore che ne riveli la personalità; in<br />

secondo luogo la novità oggettiva in forza<br />

della quale è necessario che l’opera si differenzi<br />

dalle opere preesistenti e che raggiunga<br />

una determinata soglia espressiva.<br />

Quali sono gli elementi che compongono<br />

l’opera cinematografica e le<br />

persone che concorrono alla realizzazione<br />

dell’opera cinematografica?<br />

Sulla base della legge sul diritto d’autore<br />

si evince che, per il nostro diritto, l’opera<br />

cinematografica è composta, in effetti,<br />

da diversi elementi. Anzitutto il soggetto,<br />

cioè la trama ed il nucleo narrativo del film,<br />

l’idea potremmo dire; in secondo luogo<br />

la sceneggiatura, ovvero il testo nel quale<br />

si sviluppa il soggetto, la costruzione<br />

della struttura narrativa del film che va ad<br />

identificare tutto ciò che è necessario ai fini<br />

della rappresentazione cinematografica<br />

(sequenze, azioni dei personaggi, dialoghi,<br />

etc.); in terzo luogo la musica, ovviamente<br />

solo se creata in occasione ed appositamente<br />

per il film; infine, la regia, ovvero<br />

la direzione tecnica ed artistica del fim.<br />

Al riguardo l’art. 44 della Legge sul diritto<br />

d’autore precisa: «Si considerano coautori<br />

dell’opera cinematografica l’autore del<br />

soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore<br />

della musica ed il direttore artistico».<br />

<strong>La</strong> norma sembrerebbe prima facie collocare<br />

l’opera cinematografica nella categoria<br />

delle opere collaborative, ovvero quelle<br />

opere costituite dai contributi inscindibili e<br />

indistinguibili di più soggetti, da considerare<br />

tutti allo stesso modo autori dell’opera.<br />

In realtà la disposizione è stata interpretata<br />

dalla prevalente giurisprudenza nel senso<br />

di considerare l’opera cinematografica<br />

come opera collettiva, alla cui realizzazione<br />

contribuiscono più soggetti, i quali tuttavia<br />

operano sotto la direzione di un determinato<br />

soggetto. Dal momento che per il<br />

diritto è autore colui che dirige e organizza<br />

la creazione dell’opera stessa, unico autore<br />

del film sarebbe in realtà il regista che<br />

organizza, dirige e rielabora i singoli contributi<br />

secondo la sua visione personale. Al<br />

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L’AVVOCATO RISPONDE

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