Incentivazione della produzione di energia elettrica da ... - Gse
Incentivazione della produzione di energia elettrica da ... - Gse
Incentivazione della produzione di energia elettrica da ... - Gse
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.4.3 Contributo a copertura dei costi <strong>di</strong> istruttoria<br />
I Soggetti Responsabili che richiedono l’iscrizione ai Registri per rifacimenti sono tenuti a corrispondere<br />
al GSE, a pena <strong>di</strong> esclusione, un contributo per le spese <strong>di</strong> istruttoria nella misura prevista <strong>da</strong>ll’art. 21 del<br />
Decreto, pari ad un importo <strong>di</strong> 100 €, incrementato <strong>di</strong>:<br />
Pag. 51<br />
� 80 €, per gli impianti <strong>di</strong> potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;<br />
� 500 €, per gli impianti <strong>di</strong> potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;<br />
� 1320 € per gli impianti <strong>di</strong> potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;<br />
� 2200 € per gli impianti <strong>di</strong> potenza superiore a 5 MW.<br />
Tali importi dovranno essere maggiorati dell’IVA (pari al 21% al momento <strong>della</strong> pubblicazione delle<br />
presenti procedure).<br />
L’iscrizione al Registro per i rifacimenti necessita, a pena <strong>di</strong> esclusione, del versamento delle spese <strong>di</strong><br />
istruttoria dovute ai sensi dell’art. 21 del Decreto.<br />
A pena <strong>di</strong> esclusione <strong>della</strong> richiesta <strong>di</strong> iscrizione, alla stessa va allegato l’attestazione dell’avvenuto<br />
pagamento con l’in<strong>di</strong>cazione del Co<strong>di</strong>ce FER relativo all’impianto oggetto <strong>di</strong> rifacimento.<br />
L’importo, <strong>da</strong> versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coor<strong>di</strong>nate bancarie<br />
(co<strong>di</strong>ce IBAN) sono in<strong>di</strong>cati nel Portale nella sezione “Costi <strong>di</strong> Istruttoria”.<br />
Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.<br />
Il pagamento dovrà avere la <strong>da</strong>ta valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo <strong>da</strong>lla <strong>da</strong>ta<br />
del versamento. Si precisa che l’importo non deve essere ridotto <strong>di</strong> eventuali spese bancarie.<br />
Il Soggetto Responsabile è tenuto ad in<strong>di</strong>care, nella causale del bonifico bancario, il Co<strong>di</strong>ce FER,<br />
attribuito automaticamente <strong>da</strong>l sistema informatico, al completamento <strong>della</strong> sezione relativa ai <strong>da</strong>ti<br />
preliminari, riportando gli estremi del pagamento (IBAN ricevente, causale, beneficiario) nella sezione<br />
“Costi <strong>di</strong> Istruttoria”.<br />
La copia <strong>di</strong>gitale <strong>della</strong> documentazione attestante l’avvenuto pagamento (contabile bancaria) deve<br />
essere trasmessa, a pena <strong>di</strong> esclusione, unitamente alla richiesta <strong>di</strong> iscrizione al Registro per i<br />
rifacimenti, me<strong>di</strong>ante caricamento nella stessa sche<strong>da</strong>.<br />
Il GSE renderà <strong>di</strong>sponibile sull’applicazione informatica la fattura emessa nei confronti del Soggetto<br />
Responsabile.<br />
Nel caso in cui un impianto sia iscritto a un Registro per i rifacimenti in posizione non utile, vale a <strong>di</strong>re<br />
tale <strong>da</strong> non rientrare nel relativo contingente <strong>di</strong> potenza, e il Soggetto Responsabile presenti una nuova<br />
richiesta <strong>di</strong> iscrizione al successivo Registro per i rifacimenti per il medesimo impianto, il contributo per<br />
le spese <strong>di</strong> istruttoria non è dovuto qualora esso sia già stato versato in occasione <strong>della</strong> presentazione<br />
<strong>della</strong> richiesta <strong>di</strong> iscrizione al precedente Registro per i rifacimenti.<br />
Tale esenzione non è riconosciuta ai Soggetti Responsabili degli impianti che siano stati esclusi <strong>da</strong>lla<br />
precedente graduatoria degli impianti oggetto <strong>di</strong> rifacimento per aver presentato una richiesta non<br />
completa o carente dei requisiti necessari, né ai Soggetti Responsabili degli impianti decaduti o per i<br />
quali sia stata comunicata rinuncia all’iscrizione al Registro per i rifacimenti; detti Soggetti saranno