17.08.2015 Views

GEOMETRA

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dimensione <strong>GEOMETRA</strong>Sezione III – Della segretezzaArticolo 24Nell’esercizio della propria attività il geometraè tenuto a mantenere rigorosamenteil segreto professionale in merito allequestioni conosciute per motivi d’ufficioe che, per loro natura o per specificarichiesta dei committenti, sono destinatea rimanere riservate, per tutta la duratadella prestazione ed anche successivamenteal suo compimento. A tal fine, ilgeometra adotta altresì ogni misura necessariaa garantire il rispetto dell’obbligodi riservatezza da parte dei suoi collaboratori,praticanti e dipendenti.Sezione IV – Dei rapporti esterniArticolo 25Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, leIstituzioni ed i professionisti appartenentiad altre categorie professionali il geometradeve comportarsi secondo i principi diindipendenza e di rispetto delle rispettivefunzioni e attribuzioni. In particolarenei rapporti con gli Uffici Pubblici e conle Istituzioni il geometra è tenuto:a) a rispettare le funzioni che le personepreposte all’ufficio sono chiamatead esercitare;b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunqueforma la collaborazione, eccedentegli obblighi di ufficio, dei dipendentidegli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed anon trarre vantaggi in alcun modo daeventuali rapporti personali con esseintercorrenti.Sezione V – Dei rapporticon i committentiArticolo 26Nei rapporti con i committenti il geometraè tenuto a stabilire con precisioneogni dettaglio in merito all’attività dasvolgere. In particolare è tenuto a:a) concordare e definire, preventivamente,l’adempimento costituente oggetto dell’incaricoed i limiti della prestazione;b) in caso di più parti interessate, ragguagliarei committenti in merito allasopravvenuta sussistenza di interessicontrapposti o concomitanti che possanoinfluire sul consenso al proseguimentodell’incarico;c) non eccedere nella gestione degli interessirispetto ai limiti dell’incarico ricevuto;d) astenersi dall’espletare attività professionalein contrasto con le risultanzedi una prestazione già eseguita e arrecandodanno al precedente committenteinteressato.TITOLO IV – Sanzioni disciplinariArticolo 27Ferme restando le sanzioni amministrative,civili e penali previste dalla normativavigente, per la violazione delle prescrizionicontenute nel presente codicedeontologico sono applicabili le sanzionidisciplinari previste dall’articolo 11 delRegio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274e successive modificazioni ed integrazioni.Tali sanzioni, da applicare in misuraproporzionale alla gravità della violazionecommessa, sono:a) l’avvertimento; b) la censura;c) la sospensione; d) la cancellazione.TITOLO V – Disposizione finaleArticolo 28Le fattispecie regolate dalle precedentidisposizioni costituiscono esemplificazionedei comportamenti ricorrenti conmaggior frequenza nella prassi. Pertanto,l’ambito di applicazione delle sanzioni dicui sopra non è limitato esclusivamentea tali fattispecie ma si estende alla tuteladi tutti i principi generali di deontologiaprofessionale.8/200720

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!