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ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE - Centro MAAS

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46 Guida generale degli Archivi di Stato<br />

Parallelamente all’allargarsi del potere e della giurisdizione degli otto di guardia si ebbe<br />

la decadenza delle magistrature giudiziarie preesistenti. L’attività del giudice degli appelli<br />

si interruppe dal 1411 al 1477; secondo gli statuti del 1415, l’appello doveva svolgersi<br />

in prima istanza di fronte al capitano del popolo ed in seconda dinanzi all’esecutore.<br />

Per le sentenze del capitano il primo appello avveniva davanti all’esecutore, ed il<br />

secondo di fronte al podestà. Per le sentenze dell’esecutore invece, il primo appello era<br />

di fronte al podestà ed il secondo davanti al capitano.<br />

Nel 1429 furono istituiti i conservatori di legge che dovevano giudicare i reati degli ufficiali<br />

pubblici e, dal 1435, le competenze passarono al podestà. Il capitano del popolo fu<br />

abolito nel 1477 e le sue residue funzioni, limitate alla giurisdizione civile, passarono al<br />

ripristinato giudice degli appelli. Il capitano del popolo risorse poi brevemente dal 1498<br />

al 1502.<br />

Una provvisione del 1388 aveva affidato agli « ufficiali della diminuizione dei debiti del<br />

monte » la tutela e la cura dei minori di 18 anni e degli adulti bisognosi di un<br />

curatore, il cui padre fosse morto senza dar loro un tutore o un curatore. Per assolvere<br />

a tali funzioni, nel 1393 furono istituiti i sei ufficiali dei pupilli e adulti, ai quali furono<br />

in seguito affidate altre categorie di incapaci. Essi giudicavano le cause civili dei propri<br />

sottoposti e quelle penali relative a frodi o furti da loro subiti. Qualora però non sentenziassero<br />

entro un anno dall’inizio della causa, la competenza passava al tribunale della<br />

mercanzia.<br />

Oltre alle magistrature giudiziarie centrali, cui finora si è fatto cenno, nel contado e nel<br />

distretto provvedevano all’amministrazione della giustizia, entro certi limiti, giusdicenti<br />

periferici, nominati e controllati dal governo fiorentino. In genere, nei vicariati la giurisdizione<br />

penale era affidata al vicario, mentre i podestà svolgevano la giurisdizione<br />

civile. Diversa era la situazione per quei podestà che, essendo titolari di una circoscrizione<br />

autonoma, esercitavano anche il penale. Ai capitani era affidata, generalmente, la<br />

giurisdizione penale e talvolta quella civile. Molte, comunque, erano le situazioni atipiche.<br />

Un’importante riforma dell’amministrazione giudiziaria centrale avvenne- nell’aprile 1502<br />

con la soppressione definitiva del podestà e del capitano del popolo e l’istituzione del<br />

consiglio di giustizia o ruota. Questo si componeva di cinque giudici forestieri, che duravano<br />

in carica tre anni e tra i quali, ogni sei mesi, veniva estratto un podestà.<br />

Il consiglio assumeva collegialmente l’autorità e la giurisdizione propria dei due magistrati<br />

soppressi. Al podestà di ruota era attribuita una limitata competenza penale, restando<br />

gli otto di guardia i veri depositari della giurisdizione criminale; la provvisione<br />

del 29 die. 1502 abolì gli ufficiali di notte, trasferendone le competenze, relative soprattutto<br />

ai reati di sodomia, agli otto di guardia e ai conservatori di legge.<br />

La struttura e il funzionamento del consiglio di giustizia furono modificati con una<br />

provvisione del 6 ag. 1505; i giudici di ruota divennero sei: due svolgevano le mansioni<br />

di giudici di prima istanza, a un terzo competeva il primo appello e - per le sole<br />

cause provenienti dal contado e dal distretto - il secondo appello, a tre giudici, infine,<br />

era affidato il ricorso contro le sentenze del giudice di primo appello. Un terzo<br />

appello era ammesso di fronte al consiglio di giustizia riunito in seduta plenaria,<br />

quando le sentenze di secondo appello differivano da quelle che le avevano precedute.<br />

Al podestà di ruota spettava ancora la giurisdizione criminale.<br />

Una provvisione del giugno 1527 creò il collegio della quarantia, composto da quaranta<br />

membri del consiglio degli ottanta e dai rappresentanti delle principali magistrature. A<br />

quel collegio passavano le cause criminali non definite entro venti giorni dagli organi<br />

competenti ed esso doveva sentenziare nelle cause relative a « casi di Stato ». L’appello<br />

al consiglio maggiore, inizialmente concesso contro le sentenze della quarantia, fu abolito<br />

dopo un anno e l’esecuzione delle sentenze fu affidata alla signoria, ai dieci di libertà<br />

e pace e agli otto di guardia. Di lì a poco, comunque, con il principato mediceo<br />

l’amministrazione giudiziaria fiorentina conobbe ulteriori riforme e modifiche.

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