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Bilancio Sociale 2009 - ATC Torino

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• approvazione dello scioglimento del Consorzio da parte dei Comuni Consorziati<br />

(è sufficiente che si esprima favorevolmente la maggioranza degli Enti)<br />

• riparto dei beni del Consorzio e loro trasferimento ai Comuni consorziati in<br />

proporzione alle quote possedute<br />

Ipotesi b: Si segue sostanzialmente la procedura di cui al punto A), con la differenza<br />

che il trasferimento dei beni avviene anziché ai Comuni consorziati all’A.T.C. di <strong>Torino</strong><br />

(soggetto d’imposta ai fini IRES) che corrisponde al C.I.T. un prezzo “di liquidazione”<br />

per assumere non solo la gestione, ma la proprietà di tutti gli immobili.<br />

Ipotesi c: Ferma restando la necessità di una verifica puntuale sull’alienabilità in<br />

tutto o in parte del patrimonio del Consorzio, occorre esaminare anche la fattibilità<br />

della messa in liquidazione agli assegnatari del patrimonio immobiliare, in forma<br />

preventiva allo scioglimento del Consorzio stesso, al fine di semplificare sia gli<br />

aspetti fiscali (la liquidità non è tassabile), sia quelli relativi al frazionamento.<br />

Trasformazione - conferimento<br />

In questo caso sono state approfondite le seguenti ipotesi:<br />

a. Trasformazione del Consorzio (inteso come azienda consortile) in una S.p.A.<br />

secondo quanto previsto e regolato dall’articolo 115 del D. Lgs. 267/2000.<br />

In tal caso i soci rimarrebbero (in tutto o in parte) i Comuni, i quali si<br />

troverebbero comunque costretti a riaffrontare il tema della ragione sociale<br />

del nuovo strumento societario.<br />

L’operazione godrebbe di un bonus fiscale (seppure di durata temporanea) ai<br />

sensi dell’art. 3 comma 69 della Legge 28/12/95 n. 549.<br />

b Costituzione di una nuova società composta dai Comuni ed eventualmente<br />

da A.T.C. a cui il consorzio conferisce, come capitale di dotazione gli immobili<br />

di sua proprietà e l’A.T.C. capitale o servizi (prestazioni accessorie).<br />

Successivamente alla cessione del ramo di azienda il Consorzio si scioglie,<br />

non avendo da affrontare il problema della liquidazione del patrimonio<br />

immobiliare (utilizzo della procedura richiamata nel caso di scioglimento -<br />

liquidazione).<br />

Commenti e considerazioni<br />

Ipotesi a: Ha più il carattere di un caso di studio che non quello di una vera e propria<br />

possibilità operativa. Se infatti ha senso percorrere la strada dell’approfondimento<br />

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