1. Contratti e forma del contratto di lavoro Un contratto di ... - Cc-Ti
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Abbiamo riscontrato che alcuni <strong>di</strong>pendenti abusano <strong>di</strong> internet sul posto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>.<br />
Sono passibili <strong>di</strong> licenziamento imme<strong>di</strong>ato?<br />
Per la dottrina, l’utilizzo abusivo a scopi privati <strong>di</strong> un accesso ad internet rientra in linea <strong>di</strong><br />
principio nella categoria <strong>del</strong>le manchevolezze minori. Il licenziamento in tronco <strong>di</strong> un<br />
<strong>di</strong>pendente è pertanto giustificato solo in caso <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va e dopo un <strong>forma</strong>le avvertimento.<br />
Siamo venuti a conoscenza che un nostro <strong>di</strong>pendente utilizza internet per accedere a<br />
siti pornografici durante l’orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, possiamo licenziarlo in tronco?<br />
Nel caso internet venisse utilizzato dal lavoratore per accedere a siti pornografici o razzisti si<br />
dovrà innanzitutto <strong>di</strong>fferenziare se si tratta <strong>di</strong> uso personale e se i dati NON venivano<br />
<strong>di</strong>vulgati a colleghi o terze persone. L’uso personale, circoscritto a poche occasioni, senza<br />
<strong>di</strong>vulgazione a colleghi o terze persone, giustifica un licenziamento in tronco solo se vi è stato<br />
un preventivo ammonimento. In altri termini, affinché si possa prescindere da un <strong>forma</strong>le<br />
avvertimento, occorre un abuso molto grave. La giurisprudenza sul tema è vaga e<br />
<strong>di</strong>scordante: un tribunale cantonale ha ritenuto la visione <strong>di</strong> siti pornografici durante 49.75<br />
ore in 24 giorni come giustificativa <strong>del</strong> licenziamento imme<strong>di</strong>ato snza preventivo<br />
avvertimento. Il Tribunale federale è apparso invece più cauto, senza però fornire regole<br />
chiare. Nel dubbio, è consigliabile far precedere il licenziamento in tronco da un<br />
avvertimento.<br />
Nel mese <strong>di</strong> febbraio abbiamo licenziato un <strong>di</strong>pendente per il 31 maggio, liberandolo<br />
dall’obbligo <strong>di</strong> lavorare (il <strong>contratto</strong> prevedeva un preavviso <strong>di</strong> tre mesi). Il 10 marzo<br />
si è ammalato e ci ha presentato un certificato me<strong>di</strong>co che lo <strong>di</strong>chiara inabile al <strong>lavoro</strong><br />
sino al 30 marzo. Cosa succede?<br />
Vi è sospensione <strong>del</strong> periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta e conseguente prolungamento <strong>del</strong> rapporto <strong>di</strong><br />
<strong>lavoro</strong> (art. 336c CO), anche se è liberato dall’obbligo <strong>di</strong> lavorare. Con un accordo <strong>di</strong><br />
scioglimento che prevede prestazioni reciproche ed equivalenti, questo effetto avrebbe<br />
eventualmente potuto essere eventualmente evitato (per le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong><br />
scioglimento, si veda il capitolo 11).<br />
Nel mese <strong>di</strong> agosto abbiamo licenziato una <strong>di</strong>pendente per il 31 <strong>di</strong>cembre, con un<br />
preavviso ben superiore a quello contrattuale, che prevedeva 1 mese, per darle la<br />
possibilità <strong>di</strong> cercare con calma un nuovo posto. La <strong>di</strong>pendente si è ammalata per due<br />
giorni nel mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre ed ha presentato un certificato me<strong>di</strong>co. Il rapporto <strong>di</strong><br />
<strong>lavoro</strong> si prolunga? Come si possono evitare risultati gravosi per il datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>?<br />
Il Tribunale federale ha abbandonato la teoria <strong>del</strong> bonus, a favore <strong>del</strong> sistema retroattivo. Il<br />
periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta non comincia a decorrere dal momento <strong>del</strong>la notifica <strong>del</strong>la <strong>di</strong>sdetta, ma<br />
va calcolato retroattivamente dal momento in cui essa avrebbe effetto. Nel caso concreto, il<br />
periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta corre dal 1° al 31 <strong>di</strong>cembre. <strong>Un</strong>a malattia intervenuta durante tale mese,<br />
sospende la <strong>di</strong>sdetta. La scadenza <strong>del</strong> rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> slitterà pertanto al 31 gennaio. Non<br />
vi sarebbe invece stata sospensione se i due giorni <strong>di</strong> malattia fossero intervenuti tra il mese<br />
<strong>di</strong> agosto e ottobre.