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1. Contratti e forma del contratto di lavoro Un contratto di ... - Cc-Ti

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Nutro dei dubbi su un certificato me<strong>di</strong>co presentatomi da un <strong>di</strong>pendente, cosa posso<br />

fare?<br />

Il datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> non può obbligare il <strong>di</strong>pendente a liberare il proprio me<strong>di</strong>co dal segreto<br />

professionale per rivelare la natura <strong>del</strong>la malattia. Può però chiedere, assumendosene le<br />

relative spese, che il lavoratore venga visitato da un me<strong>di</strong>co designato dall’azienda. <strong>Un</strong><br />

eventuale rifiuto <strong>del</strong> <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> sottoporsi ad una simile visita viene ritenuto come un<br />

atto in<strong>di</strong>cante il carattere poco serio <strong>del</strong> certificato prodotto, ciò che può legittimare il<br />

datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> ad interrompere il versamento <strong>del</strong> salario e, eventualmente, a licenziare in<br />

tronco il <strong>di</strong>pendente.<br />

Attenzione comunque a contestare un certificato me<strong>di</strong>co; va fatto tenuto conto <strong>di</strong> tutte le<br />

circostanze <strong>del</strong> caso e non deve <strong>di</strong>venire un pretesto per vessare il <strong>di</strong>pendente. Qualora il<br />

datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> usasse toni ingiuriosi o comunque lesivi nel contestare un certificato, il<br />

<strong>di</strong>pendente potrebbe licenziarsi con effetto imme<strong>di</strong>ato per giusti motivi e chiedere un<br />

risarcimento.<br />

La mia <strong>di</strong>pendente è malata da 3 mesi, devo ancora pagarle lo stipen<strong>di</strong>o?<br />

Tutto <strong>di</strong>pende da quanti anni presta servizio nella vostra azienda. Questo genere <strong>di</strong><br />

problematiche è <strong>di</strong> norma regolato a livello <strong>di</strong> CCL o <strong>di</strong>rettamente nei regolamenti aziendali<br />

<strong>del</strong>le singole aziende. Se ciò non fosse il caso, dovete fare riferimento alla “scala bernese”<br />

che <strong>di</strong>sciplina la durata <strong>del</strong> pagamento <strong>del</strong> salario in caso <strong>di</strong> assenze senza colpa <strong>del</strong><br />

lavoratore (art. 324a CO).<br />

La mia <strong>di</strong>pendente lavora come ausiliaria con un salario orario ed è stata malata per<br />

10 giorni. Dobbiamo pagarle il salario per questi 10 giorni?<br />

Si considera lavoratore ausiliario o occasionale solo chi è impiegato per una durata massima<br />

<strong>di</strong> 3 mesi (è il caso ad esempio <strong>del</strong>lo studente che lavora in un grande magazzino per tre<br />

settimane durante il periodo natalizio). Il datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> richiede solo <strong>di</strong> tanto in tanto la<br />

prestazione lavorativa <strong>di</strong> una stessa persona, per ovviare ad un eccesso temporaneo <strong>di</strong><br />

<strong>lavoro</strong> o ad un’assenza. Il lavoratore ausiliario conserva la libertà <strong>di</strong> accettare o rifiutare la<br />

proposta <strong>di</strong> assunzione, visto che non gli viene garantito un impiego regolare. Se il rapporto<br />

con la <strong>di</strong>pendente risponde a questi criteri, non ha <strong>di</strong>ritto al salario in caso <strong>di</strong> malattia e non vi<br />

è l’obbligo <strong>di</strong> osservare le regole sulla <strong>di</strong>sdetta.<br />

<strong>Un</strong> nostro <strong>di</strong>pendente lavora su chiamata con una paga oraria ed è stato malato per<br />

10 giorni. Dobbiamo pagare il salario per questi 10 giorni?<br />

A <strong>di</strong>fferenza <strong>del</strong> <strong>lavoro</strong> ausiliario, nel <strong>lavoro</strong> su chiamata il lavoratore è tenuto ad esercitare<br />

l’attività ogni volta che il datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> lo richiede. Di regola si tratta <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>lavoro</strong> <strong>di</strong> durata indeterminata, nel qual caso il salario in caso <strong>di</strong> malattia è dovuto. Se invece<br />

il <strong>contratto</strong> è <strong>di</strong> durata determinata inferiore a tre mesi, non vi è obbligo <strong>di</strong> pagare il salario in<br />

caso <strong>di</strong> malattia.

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