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La tutela non giurisprudenziale del minore. Il tutore pubblico dei minori

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L'EVOLUZIONEDELLA LEOISLA ZIONEi'v!INORlLE<br />

Convenzione internazionale infatti attraverso l'art. 3 fissa la<br />

prevalenza <strong>del</strong>l' interesse dé'1 <strong>minore</strong> su tutti gli altri IntereSSI<br />

contliggen ti e di un tan to sono chiamati a farsI garan ti <strong>non</strong> solo gli<br />

operatori, che debbono apphcare le norme ma anche i legislatori.<br />

RItornando ora all'articolo t clelia legge 184/83 esso, pur<br />

essendo precedente alla convenzione, introduce un sistema di<br />

<strong>tutela</strong> alto e pewò assolutamente compatibile anzi dl fatto difeso<br />

dall' applicazione <strong>del</strong>la convenzione stessa. fn esso vengono<br />

contemporaneamente fissati tre fondamen talI prll1clpi:<br />

a) rJ soggetto di tale diritto è il <strong>minore</strong>. Se il titolare<br />

<strong>del</strong> diritto è ti <strong>minore</strong> SI rovescIa qualsiasi tentazione propnetaria<br />

<strong>del</strong>l'adulto sui figlI ed inoltre si chiansce il dilemma tra eventuali<br />

Interessi contliggenti <strong>del</strong>l' adulto alla discendenza con quelli <strong>del</strong><br />

mll10re alla genitorialità. <strong>Il</strong> fatto genitoriale <strong>non</strong> costItuisce un<br />

diritto <strong>del</strong>l'adulto sul <strong>minore</strong>, bensì al contrario dal fatto<br />

procreativo discendono immodlficabtli doveri di responsabilità; in<br />

tal senso, infatti, le norme costituZIOnali antepongono il dovere<br />

<strong>dei</strong> genitori al mantenimento ed a!la cura <strong>dei</strong> figli, al loro diritto ad<br />

essere ltberi nelle scelte educative medesime. Mentre sicuramente è<br />

un dIritto <strong>del</strong>la famiglia la <strong>non</strong>-interferenza <strong>del</strong>lo stato nelle scelte<br />

procreative, seppure con le debite eccezIOni per quanto riguarda \<br />

. problemi etici e giuridici legati alla fecondazione aSSistita, la<br />

procreazIone <strong>non</strong> sta sullo stesso piano <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> fanciullo alla<br />

famiglia.<br />

b) Sono le esigenze <strong>del</strong> <strong>minore</strong> che impongono' cri teri<br />

dI scelta di un'eventuale famIglia sostitutiva. <strong>La</strong> parola propria,<br />

lnfatti, fa sicuramente nferlmento alla consagutneità ossia alla<br />

procreazione naturale come elemento fondante la successIva<br />

esperienza genitOriale e filIale, ma allo stresso tempo, costituisce<br />

criteno dirimente anche per orientare l''ndlviduazione <strong>del</strong>la<br />

famiglia che dovrà accogliere quel <strong>minore</strong> quando la sua famiglia<br />

biologica sia venuta meno e subentri la necessità di educare e<br />

crescere questo <strong>minore</strong> in un contesto di geniwria!ità elettiva. fl<br />

diritto a vivere nella propria famIglia Insomma diventa il diritto a<br />

vivere in una famiglia che egli senta come propria in quanto<br />

appropriata a lUI, capace di rispondere al slloi bisogni. Questo<br />

Implica Llna capacità <strong>dei</strong> servizi di ?,scoltare In profondità le<br />

eSigenze <strong>del</strong> minOri coinvoltI in situazioni di difficoltà sia quando<br />

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