Diritti e Servizi - Ricerca senza dimora
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non si pone in rapporto con il cittadino<br />
ma si assume solo un dovere.<br />
Questo ci spiega come ad affermazione<br />
fortissime di Leggi e Costituzioni<br />
in realtà non corrisponda un vero stato<br />
sociale.<br />
Per esempio nel 1793 viene promulgata<br />
la Costituzione Giacobina in Francia;<br />
gli art. 21, 22 e 23 sono di grande<br />
attualità perché prevedono che gli aiuti<br />
pubblici siano un sacro dovere e che<br />
debbano essere assicurati ai cittadini<br />
sia il lavoro sia i mezzi di sussistenza.<br />
La garanzia sociale consiste nell’azione<br />
di tutti per consentire il godimento<br />
di questi diritti a tutti e riposa nella<br />
sovranità dello Stato (art. 23). Questo<br />
concetto somiglia molto all’art.118 della<br />
nostra Costituzione così come all’art.<br />
3 (rimozione di ogni ostacolo all’espressione<br />
delle proprie potenzialità).<br />
In particolare l’art. 118 dice che<br />
questa garanzia è funzione di tutti i<br />
soggetti, quindi anche delle organizzazioni<br />
sociali. Si tratta, cioè, di un articolo<br />
che interpella concretamente anche<br />
una organizzazione come FIO.psd.<br />
Quindi lo Stato è il soggetto garante<br />
ultimo, e questo è stato detto nel 1793!!<br />
Ma si tratta di una missione perché i<br />
cittadini in questo modo nulla possono<br />
rivendicare.<br />
Dicevo che il terreno di partenza ero<br />
lo Stato liberale al quale si rifaceva anche<br />
la Costituzione italiana del 1862.<br />
Dello stesso anno è la prima legge in<br />
Italia sulla beneficenza. Quando nel<br />
1890 viene emanata la Legge Crispi siamo<br />
ancora nel campo del dovere unilaterale<br />
(lo Stato “deve fare”), mentre<br />
i cittadini possono, solo in taluni casi,<br />
esercitare degli interessi legittimi. Ciò<br />
significa che il cittadino in questa si-<br />
Tematica<br />
tuazione può solo pretendere che gli<br />
sia riconosciuto il diritto ma non la risposta<br />
concreta.<br />
Il graduale riconoscimento dei diritti<br />
sociali è frutto di molteplici spinte contrastanti<br />
e non di uno specifico movimento<br />
politico o sociale.<br />
È un processo a cavallo tra il XIX° ed<br />
il XX° secolo che vede coinvolti i conservatori<br />
Bismark e Crispi, i governi<br />
socialisti di Inghilterra e Francia, anche<br />
Roosvelt (liberal-progressista) negli<br />
USA.<br />
Il tutto è conseguenza dei processi di<br />
industrializzazione e di una democratizzazione<br />
dei processi decisionali.<br />
Ma il frutto di questo movimento è un<br />
compromesso tra esigenze contrastanti<br />
quali il bisogno di libertà e di uguaglianza,<br />
oppure spinte decisionistiche<br />
e autoritarie contrapposte a quelle di<br />
pluralismo.<br />
Nella seconda metà degli anni ’80 (XX°<br />
secolo) qualche economista sente il bisogno<br />
di uno Stato che detti nuove regole<br />
per lo stato sociale (in particolare<br />
il ritorno al dovere unilaterale). Si sviluppano<br />
nuove opinioni politico-culturali<br />
che dicono di una società cambiata,<br />
dove il potere è più diffuso. Per<br />
questo il potere dello Stato dovrebbe<br />
regredire, si dovrebbe dare spazio al<br />
binomio “solidarietà e libertà” (Friedman).<br />
Si parla nuovamente di uno Stato<br />
che deve fare da arbitro perché la<br />
risposta ai bisogni sociali sta al mercato,<br />
regolato dallo Stato, ma libero di<br />
esprimersi.<br />
Si dice che le condizioni sono cambiate<br />
ed il modello di Stato sociale costruito<br />
nel XX° secolo è un episodio<br />
della storia della civiltà che oggi va<br />
smantellato. Io credo che oggi possia-<br />
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