Diritti e Servizi - Ricerca senza dimora
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Tematica<br />
mo notare che ci sono elementi molto<br />
discutibili intorno a questa teoria.<br />
Citando solo i principali: una crescente<br />
insicurezza sociale, l’instabilità del<br />
mercato, l’instabilità dei valori, il rapido<br />
invecchiamento della popolazione<br />
in Europa.<br />
E’ evidente che dentro queste teorie si<br />
va perdendo la possibilità di esercitare<br />
il diritto soggettivo. Queste opinioni<br />
si scontrano con altri che cercano di<br />
reagire alla crisi dello stato sociale; ecco,<br />
ad esempio, il decreto De Lorenzo<br />
all’inizio degli anni ’90 che riguarda la<br />
sanità; ma, devo dire, nel campo sanitario<br />
nessuno mette in dubbio che si<br />
debbano conservare dei diritti (ad es.<br />
il diritto alla cura), ma che ne è dei diritti<br />
in campo sociale?<br />
Ecco la straordinaria idea del bisogno<br />
in Italia di una legge sullo stato sociale,<br />
che diventa la L. 328/00.<br />
La Legge 328/2000<br />
Innanzitutto questa Legge riprende i<br />
concetti fondamentali della Costituzione<br />
Italiana.<br />
Voglio ricordare ciò che la Costituzione<br />
fissa come concetti fondamentali interessanti<br />
per il nostro tema:<br />
- il superamento del contrasto tra stato<br />
di diritto e stato sociale con la sintesi<br />
tra libertà e uguaglianza;<br />
- l’individuazione dell’uomo non più<br />
come singolo isolato ma come persona<br />
singola all’interno di un contesto<br />
relazionale sociale;<br />
- l’uguaglianza dei cittadini come possibilità<br />
di auto-realizzazione, dove i<br />
diritti sociali sono una componente<br />
essenziale di democrazia e libertà;<br />
- lo Stato come autorità che non distribuisce<br />
solo benefici ma anche sa-<br />
30<br />
crifici;<br />
- infine la Costituzione italiana definisce<br />
la divisione dei poteri (autonomia,<br />
federalismo) e la moltiplicazione<br />
dei poteri (non solo quelli pubblici<br />
compongono lo Stato ma c’è uno<br />
specifico anche alle formazioni sociali);<br />
in questo quadro le funzioni pubbliche<br />
corrispondono a valori tutelati<br />
dalla Costituzione.<br />
La legge 328/00 si rifà in particolare<br />
agli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.<br />
In realtà l’art. 38 è un sorta di trabocchetto:<br />
afferma che ogni cittadino inabile<br />
al lavoro e <strong>senza</strong> mezzi ha diritto<br />
al mantenimento; viene posta, cioè,<br />
una condizione (deve essere inabile al<br />
lavoro) per aver garantiti i propri diritti<br />
sociali…<br />
Per questo è molto meglio guardare<br />
agli art. 2 (principio di uguaglianza sostanziale<br />
dei cittadini anche se diversi<br />
e quindi con risposte diverse secondo<br />
le loro necessità) e art. 3 (rimozione degli<br />
ostacoli che limitano di fatto l’espressione<br />
della persona). Cioè libertà<br />
e uguaglianza non sono solo collegate<br />
ma contemporaneamente assicurate.<br />
Questo è un punto molto delicato: nel<br />
1860 Bakunin aveva previsto quale esito<br />
avrebbe avuto la dittatura del proletariato<br />
(con una grande disputa e differenza<br />
tra Marx e Bakunin).<br />
La Costituzione italiana condivide il<br />
pensiero di Bakunin e afferma questo<br />
concetto (voluto da Aldo Moro nella<br />
Costituente) sostituendo al concetto di<br />
egualitarismo (uguaglianza solo formale<br />
che cancella la libertà) con una libertà<br />
espressa in positivo, dove solo<br />
con uguaglianza e impegno di tutti si<br />
può parlare di vera libertà.<br />
Ora però possiamo chiederci: la legge