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Diritti e Servizi - Ricerca senza dimora

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Tematica<br />

mo notare che ci sono elementi molto<br />

discutibili intorno a questa teoria.<br />

Citando solo i principali: una crescente<br />

insicurezza sociale, l’instabilità del<br />

mercato, l’instabilità dei valori, il rapido<br />

invecchiamento della popolazione<br />

in Europa.<br />

E’ evidente che dentro queste teorie si<br />

va perdendo la possibilità di esercitare<br />

il diritto soggettivo. Queste opinioni<br />

si scontrano con altri che cercano di<br />

reagire alla crisi dello stato sociale; ecco,<br />

ad esempio, il decreto De Lorenzo<br />

all’inizio degli anni ’90 che riguarda la<br />

sanità; ma, devo dire, nel campo sanitario<br />

nessuno mette in dubbio che si<br />

debbano conservare dei diritti (ad es.<br />

il diritto alla cura), ma che ne è dei diritti<br />

in campo sociale?<br />

Ecco la straordinaria idea del bisogno<br />

in Italia di una legge sullo stato sociale,<br />

che diventa la L. 328/00.<br />

La Legge 328/2000<br />

Innanzitutto questa Legge riprende i<br />

concetti fondamentali della Costituzione<br />

Italiana.<br />

Voglio ricordare ciò che la Costituzione<br />

fissa come concetti fondamentali interessanti<br />

per il nostro tema:<br />

- il superamento del contrasto tra stato<br />

di diritto e stato sociale con la sintesi<br />

tra libertà e uguaglianza;<br />

- l’individuazione dell’uomo non più<br />

come singolo isolato ma come persona<br />

singola all’interno di un contesto<br />

relazionale sociale;<br />

- l’uguaglianza dei cittadini come possibilità<br />

di auto-realizzazione, dove i<br />

diritti sociali sono una componente<br />

essenziale di democrazia e libertà;<br />

- lo Stato come autorità che non distribuisce<br />

solo benefici ma anche sa-<br />

30<br />

crifici;<br />

- infine la Costituzione italiana definisce<br />

la divisione dei poteri (autonomia,<br />

federalismo) e la moltiplicazione<br />

dei poteri (non solo quelli pubblici<br />

compongono lo Stato ma c’è uno<br />

specifico anche alle formazioni sociali);<br />

in questo quadro le funzioni pubbliche<br />

corrispondono a valori tutelati<br />

dalla Costituzione.<br />

La legge 328/00 si rifà in particolare<br />

agli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.<br />

In realtà l’art. 38 è un sorta di trabocchetto:<br />

afferma che ogni cittadino inabile<br />

al lavoro e <strong>senza</strong> mezzi ha diritto<br />

al mantenimento; viene posta, cioè,<br />

una condizione (deve essere inabile al<br />

lavoro) per aver garantiti i propri diritti<br />

sociali…<br />

Per questo è molto meglio guardare<br />

agli art. 2 (principio di uguaglianza sostanziale<br />

dei cittadini anche se diversi<br />

e quindi con risposte diverse secondo<br />

le loro necessità) e art. 3 (rimozione degli<br />

ostacoli che limitano di fatto l’espressione<br />

della persona). Cioè libertà<br />

e uguaglianza non sono solo collegate<br />

ma contemporaneamente assicurate.<br />

Questo è un punto molto delicato: nel<br />

1860 Bakunin aveva previsto quale esito<br />

avrebbe avuto la dittatura del proletariato<br />

(con una grande disputa e differenza<br />

tra Marx e Bakunin).<br />

La Costituzione italiana condivide il<br />

pensiero di Bakunin e afferma questo<br />

concetto (voluto da Aldo Moro nella<br />

Costituente) sostituendo al concetto di<br />

egualitarismo (uguaglianza solo formale<br />

che cancella la libertà) con una libertà<br />

espressa in positivo, dove solo<br />

con uguaglianza e impegno di tutti si<br />

può parlare di vera libertà.<br />

Ora però possiamo chiederci: la legge

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