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Diritti e Servizi - Ricerca senza dimora

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Tematica<br />

PERSONE SENZA DIMORA<br />

E DIRITTO ALLA SALUTE<br />

Raffaele Gnocchi - Pedagogista Caritas Ambrosiana - Milano.<br />

L’insieme delle persone <strong>senza</strong> <strong>dimora</strong><br />

è considerato da molti come un gruppo<br />

di soggetti sostanzialmente eterogeneo<br />

e multiforme, le problematiche<br />

di cui inoltre sono portatori incrementa,<br />

peraltro, questo livello di percezione.<br />

Il risultato di questo e altri processi<br />

conducono a forme sempre più evidenti<br />

di marginalizzazione ed esclusione<br />

da tutti i percorsi di relazione e<br />

godimento dei diritti di cui ogni persona<br />

è portatrice.<br />

Ci accingiamo a condurre un breve<br />

percorso di analisi dei diritti delle persone<br />

<strong>senza</strong> <strong>dimora</strong> in rapporto al tema<br />

della salute con l’auspicio che le forme<br />

di supporto e ausilio, ad un tema<br />

così importante, siano debitamente<br />

percepite come imprescindibili, sia da<br />

chi propone ed è chiamato a disporre<br />

interventi sanitari pubblici, sia da chi<br />

è chiamato ad agevolare il loro utilizzo<br />

in una logica di supporto; non vogliamo<br />

però dimenticare le persone<br />

gravemente emarginate stesse affinché<br />

riconoscano i loro diritti e li possano<br />

esercitare con piena responsabilità.<br />

Una prima questione sottesa all’argomento<br />

in esame riguarda la stessa nozione<br />

di diritto. Più volte citato e richiamato<br />

per riaffermare priorità e urgenze<br />

ha da essere necessariamente<br />

declinato in rapporto al tema della persona<br />

che noi definiamo 1 gravemente<br />

emarginata ossia priva di risorse materiali<br />

ma anche di quelle relazionali<br />

fra loro aggrovigliate in un cumulo dif-<br />

40<br />

ficilmente gestibile. Prendendo spunto<br />

dalla Dichiarazione Universale dei <strong>Diritti</strong><br />

Umani (ONU, Parigi, 10 Dicembre<br />

1948) 2 ma anche dal dettato costituzionale<br />

3 siamo resi partecipi di un<br />

chiaro orientamento di natura storico<br />

antropologico teso ad affermare il valore<br />

imprescindibile della persona nella<br />

sua unicità storica. Tale affermazione<br />

rimane peraltro disattesa nel confronto<br />

con modelli e stili di governo<br />

sviluppatisi nel corso della storia contemporanea<br />

e diffusi nell’attuale società.<br />

Metodologicamente è necessario, oltre<br />

che opportuno, delimitare la riflessione<br />

al solo territorio nazionale peraltro<br />

sottoposto a spinte devoluzionistiche<br />

che potrebbero, nel prossimo futuro,<br />

concorrere a ridefinire ulteriormente<br />

in chiave locale il panorama dei diritti<br />

di cittadinanza 4 .<br />

La pericolosità di alcuni processi in<br />

atto è evidente; il tentativo di sostituire<br />

alla parola diritti un’altra locuzione<br />

come bisogni sposta radicalmente<br />

la prospettiva dell’intervento mutando<br />

il presupposto da necessità a possibilità<br />

accessoria.<br />

Questo può significare molte cose anche<br />

nella pratica quotidiana di garanzia<br />

del diritto alla salute; difatti predisponendo<br />

interventi a tutela delle situazioni<br />

di urgenza si opta coscientemente<br />

per una cura delle acuzie sanitarie,<br />

tralasciando un diritto al benessere<br />

inteso secondo un’accezione più

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