DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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elementi del fatto tipico 23 : giungendo, pertanto, a riguardare tutti gli elementi<br />
essenziali della fattispecie penale 24 , compresi quindi condotta, evento naturalistico<br />
(in caso di reato di evento), nesso causale fra condotta ed evento naturalistico (in<br />
caso di reato di evento) 25 nonché, in linea generale, i presupposti della condotta,<br />
intendendosi in quest’ultimo caso tutti gli elementi del fatto diversi dalla condotta<br />
materiale e dall’evento naturalistico 26 ; sempre nell’ottica dell’inquadramento dei<br />
presupposti della condotta – intesi nell’ampia accezione che è appena stata indicata<br />
–, potrà ben trattarsi anche di elementi concomitanti alla condotta stessa: significa<br />
che il criterio da utilizzare al fine dell’identificazione di essi non è di carattere<br />
meramente cronologico, bensì di carattere logico 27 ; dovrà, in particolare, trattarsi di<br />
elementi, antecedenti o concomitanti alla condotta, i quali concorrano a descrivere e<br />
delineare il fatto tipico, a prescindere dal caso che si tratti di connotazioni di tipo<br />
meramente descrittivo o di tipo normativo 28 .<br />
Alcune precisazioni, del resto, possono rendersi necessarie se si considera,<br />
quale oggetto del dolo, nello specifico il nesso causale: si tratta di stabilire se, ai fini<br />
della sussistenza del dolo, sia necessario o meno che l’elemento soggettivo in<br />
questione riguardi tutti i particolari e specifici aspetti che caratterizzano il decorso<br />
causale effettivamente realizzato; in ordine a questo aspetto appare condivisibile<br />
l’ipostazione dottrinale 29 per la quale è sufficiente che il dolo riguardi gli elementi<br />
essenziali del decorso causale, a meno che non si tratti di elementi espressamente<br />
tipizzati e predeterminati dal legislatore: in quest’ultimo caso, l’elemento soggettivo<br />
dovrà necessariamente ricadere anche su di essi.<br />
È possibile concludere l’analisi inerente l’oggetto del dolo facendo riferimento<br />
all’art. 47 c.p., ai sensi del quale “l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la<br />
punibilità dell’agente” a titolo di dolo (la norma prosegue specificando che, “se si<br />
tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è<br />
preveduto dalla legge come delitto colposo”). Invero, è stato rilevato in dottrina 30 che<br />
gli artt. 43 e 47 c.p. dovrebbero essere considerati in modo coordinato e<br />
complementare ai fini dell’inquadramento dell’oggetto del dolo: l’art 47 c.p. in<br />
particolare, definendo l’errore (al quale è equiparata, a fortiori, l’ignoranza) sul fatto<br />
quale componente di esclusione del dolo, attiene al momento rappresentativo e,<br />
giocoforza, identifica il dolo come esatta rappresentazione del fatto; l’art 43, d’altra<br />
parte, è focalizzato sull’elemento volitivo, completando la descrizione del dolo come<br />
rappresentazione e volontà dell’intero fatto tipico. Occorre altresì considerare, sulla<br />
stessa linea, l’art. 59 comma 4 c.p., il quale postula l’esclusione del dolo in caso di<br />
erronea supposta esistenza di cause di esclusione della pena, fermo restando che<br />
non è esclusa l’imputazione a titolo di colpa se il fatto è previsto come reato<br />
colposo 31 . In sintesi, il coordinamento fra l’art. 43 comma 1 da un lato, e gli artt. 47 e<br />
23 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, V ed., Bologna, Zanichelli, 2007,<br />
355. 24 S. PROSDOCIMI, op. cit., 53.<br />
25 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 356.<br />
26 S. PROSDOCIMI, op. cit., 49, 50.<br />
27 S. PROSDOCIMI, op. loc. cit.<br />
28 S. PROSDOCIMI, op. loc. cit.<br />
29 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 356.<br />
30 S. PROSDOCIMI, op. cit., 54.<br />
31 M. GALLO, op. loc. cit.<br />
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