31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

caratterizzato da una decisione consapevole di attuazione di un processo causale in<br />

direzione della realizzazione dell’evento, la colpa cosciente sarebbe caratterizzata da<br />

un fenomeno psichico di erronea valutazione di quello che potrebbe essere il<br />

decorso causale 132 ; in altri termini, nell’ipotesi della colpa cosciente, l’agente si<br />

rappresenterebbe sì l’evento come possibile proiezione teleologica della propria<br />

condotta: tuttavia, incorrerebbe in un errore di valutazione del contesto complessivo<br />

attuale, il quale indurrebbe a sua volta ad una erronea percezione del possibile<br />

decorso causale; in casi di questo genere, mancando l’esatta rappresentazione del<br />

processo causale in direzione dell’offesa, la scelta di agire non potrebbe essere<br />

considerata come espressiva del requisito – ovviamente necessario ai fini del dolo –<br />

della volontà: l’agente non avrebbe deciso di operare in modo tale da provocare<br />

l’evento. Tuttavia – si osserva – anche tale ricostruzione non spiega comunque il<br />

trattamento aggravato di cui all’art 61 n. 3 133 , oltre al fatto che l’elemento dell’errore<br />

sul nesso causale, se da un lato può senz’altro essere catalogato come caratteristica<br />

descrittiva della colpa cosciente, dall’altro non può assurgere a criterio discretivo fra<br />

quest’ultima e il dolo eventuale 134 .<br />

A ben vedere, l’unica interpretazione la quale consente di individuare il<br />

fondamento del trattamento aggravato di cui all’art. 61 n. 3 consiste nella concezione<br />

della colpa con previsione come caratterizzata da una scelta di agire nonostante la<br />

consapevolezza del fine teleologico della norma cautelare che avrebbe dovuto<br />

essere, invece, rispettata nel caso specifico 135 : vale a dire che l’agente versa in colpa<br />

con previsione qualora si determini a porre in essere la condotta avendo<br />

effettivamente percepito la regola cautelare violata dalla condotta stessa, nonché il<br />

fine teleologico della regola cautelare; ciò che si rimprovera all’agente è, dunque, la<br />

scelta di agire in contrasto con il contenuto teleologico della regola cautelare<br />

trasgredita, del quale egli ha avuto effettiva percezione: dal che la giustificazione del<br />

trattamento aggravato rispetto alla colpa incosciente.<br />

D’altra parte, è stato anche evidenziato il fatto che la formula della “sicura<br />

fiducia che l’evento non si verificherà” o formule equivalenti siano in contrasto con il<br />

tenore letterale dell’art. 61 n. 3, il quale fa riferimento all’aver agito “nonostante la<br />

previsione dell’evento”: laddove il termine “nonostante”, indicando il permanere di un<br />

ostacolo che si dovrebbe imporre rispetto alla tenuta della condotta, implica la<br />

necessità della persistenza della previsione al momento della realizzazione della<br />

condotta stessa, ed esclude che tale previsione possa essere stata sostituita da una<br />

contro – previsione, o dalla previsione di un “non evento”; la norma fa riferimento,<br />

effettivamente, ad una rappresentazione positiva dell’evento, non ad una<br />

rappresentazione negativa, o del “non evento” 136 . Da tali considerazioni emerge la<br />

giustificazione del trattamento aggravato per la colpa con previsione: la previa<br />

rappresentazione dell’evento svela all’agente il rischio di produzione dell’evento<br />

stesso, e il fatto che egli agisca comunque rivela una più marcata adesione al fatto<br />

da parte del soggetto, legittimando una più gravosa risposta sanzionatoria 137 .<br />

132<br />

G. DE FRANCESCO, Dolo eventuale, dolo di pericolo, 5017 - 5019. ID., Dolo eventuale e<br />

colpa cosciente, 139 ss.<br />

133<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 27.<br />

134<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 81.<br />

135<br />

S. CANESTRARI, op. ult. cit., 80, 86 – 87.<br />

136<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 28 – 29.<br />

137<br />

S. PROSDOCIMI, op. ult. cit. 38 – 39.<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!