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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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eccessiva dilatazione delle ipotesi di responsabilità per dolo nonché, se si tratta di<br />

reati non punibili a titolo di colpa, dell’ambito della punibilità.<br />

In effetti, in giurisprudenza, si può notare una tendenza che, pur basata<br />

principalmente sul ricorso al criterio dell’“accettazione del rischio”, concepisce una<br />

certa correlazione fra quest’ultimo elemento e la sussistenza della previsione in<br />

concreto della possibilità, o previsione della probabilità medio – alta, di verificazione<br />

dell’evento penalmente rilevante 189 : in altri termini, la giurisprudenza in questione<br />

ritiene configurabile (o provata) l’accettazione del rischio da parte dell’agente solo<br />

quando si sia in presenza di una rappresentazione, da parte dell’agente stesso, di un<br />

grado di probabilità medio – alto di verificazione dell’evento.<br />

Sulla stessa linea, ma con alcuni contenuti aggiuntivi nell’ottica di una<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente che non risulti meramente<br />

quantitativa, si è espressa anche parte della dottrina, la quale ha evidenziato il fatto<br />

che l’elemento volitivo sarebbe, ai fini dell’inquadramento del dolo eventuale,<br />

integrato soltanto qualora l’agente si fosse determinato a porre in essere la condotta<br />

avendo previsto un livello elevato di probabilità di verificazione dell’evento: si<br />

sostiene che le ipotesi di realizzazione di un evento previsto come meramente<br />

possibile o scarsamente probabile debbano essere ascritte alla sfera della colpa<br />

cosciente, e debbano quindi esulare dalla sfera del dolo; quest’ultimo si<br />

configurerebbe, invece, solamente in caso di realizzazione di eventi previsti come<br />

altamente probabili o certi 190 . Si evidenzia, insomma, che la nozione di “delitto<br />

doloso” di cui all’art. 43, comma 1, alinea 1, c.p., richieda pur sempre il requisito della<br />

volontà, il quale sarebbe soddisfatto soltanto qualora l’agente si fosse determinato a<br />

porre in essere la condotta essendosi rappresentato una elevata probabilità di<br />

realizzazione, tramite essa, di un evento lesivo: in questo caso non verrebbero in<br />

questione soltanto elementi discretivi di carattere quantitativo, poiché la scelta di<br />

agire a fronte della rappresentazione dell’elevata probabilità di verificazione<br />

dell’evento configurerebbe un quadro psicologico qualitativamente diverso rispetto a<br />

quello caratteristico di chi si determini ad agire di fronte alla previsione di una scarsa<br />

probabilità di verificazione dell’evento stesso 191 . La conclusione di tali considerazioni<br />

sarebbe, giocoforza, quella di ascrivere questa seconda ipotesi alla sfera della colpa<br />

cosciente 192 .<br />

È possibile, a questo punto, trarre alcune considerazioni in merito all’analisi<br />

svolta relativamente alle teorie della possibilità e della probabilità, prospettando<br />

l’inquadramento di tali teorie nell’ambito di un polo tendente ad una concezione<br />

salvo prova contraria, in ipotesi in cui la prova del dolo risulti particolarmente difficile, ovvero nei casi<br />

di fattispecie “pregnante”; viene addotto, a supporto di tale critica, l’esempio del reato di falso: la<br />

volontà di falsificare non potrà essere considerata implicita nella falsificazione, dal momento che il<br />

soggetto potrebbe aver falsificato per leggerezza o superficialità (quindi alla luce di connotati<br />

propriamente colposi).<br />

189 Anticipando brevemente l’argomento relativo alla teoria dell’accettazione del rischio, nonché<br />

alla teoria della distinzione basata sulla previsione in concreto o in astratto della possibilità o<br />

probabilità di verificazione dell’evento, si può fare riferimento a Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2008<br />

(dep. 1 dicembre 2008), n. 44712, in www.altalex.com ; Cass. Pen., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832,<br />

in Cass. pen., 1997, 4, 991; Cass. Pen., Sez. I, 21 aprile 1994, n. 4583, in Cass. pen., 1995, 7/8,<br />

1837. 190 E. DI SALVO, op. ult. cit., 1943.<br />

191 E. DI SALVO, op. loc. ult. cit.<br />

192 E. DI SALVO, op. loc. ult. cit.<br />

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