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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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comunque, elementi del fatto tipico diversi dalla condotta; questi ultimi potrebbero<br />

essere oggetto di sola rappresentazione 57 .<br />

D’altra parte, la teoria della volontà postula che tanto rappresentazione quanto<br />

volontà possano – e, ai fini della sussistenza del dolo, debbano – riguardare tanto la<br />

condotta quanto l’evento, nonché ulteriori elementi del fatto tipico diversi dalla<br />

condotta: in questo senso, si prospetta una valorizzazione dell’elemento volitivo ai<br />

fini dell’inquadramento del dolo; d’altra parte, conformemente alla teoria della<br />

volontà, non può darsi volontà senza rappresentazione: non viene, quindi, tralasciata<br />

la componente rappresentativa, la quale è – anzi – presupposto necessario e<br />

indefettibile della volontà 58 .<br />

Le teorie in questione, al tempo dei lavori di redazione del codice penale,<br />

costituivano le due impostazioni che fondavano le principali questioni di dibattito: ciò<br />

è di particolare importanza per comprendere la già rilevata mancanza di univocità<br />

della definizione di “delitto doloso” di cui all’art. 43 comma 1 c.p., il quale avrebbe<br />

realizzato una sorta di soluzione di compromesso tra le teorie in questione, risultando<br />

privo di caratteri strettamente vincolanti e lasciando, quindi, all’interpretazione e<br />

prassi giurisprudenziale, nonché all’elaborazione dottrinale, lo sviluppo del concetto<br />

di “dolo” 59 .<br />

Ma ciò che maggiormente interessa, con riguardo all’argomento inerente la<br />

distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, sta nel rilievo del fatto che proprio<br />

su questo versante teoria della rappresentazione e teoria della volontà rivelino i<br />

rispettivi limiti: da un lato la teoria della rappresentazione, negando la stessa<br />

configurabilità di volontà dell’evento, manifesta il proprio limite nelle difficoltà di<br />

individuazione di ciò che costituisca l’elemento differenziante dolo eventuale e colpa<br />

cosciente, posto che anche quest’ultima è caratterizzata da previsione; dall’altro,<br />

l’adesione alla teoria della volontà comporta difficoltà nell’individuazione e<br />

nell’inquadramento della componente volitiva nell’ambito del dolo eventuale, spesso<br />

ricadendo nell’”errore” di ricondurre l’elemento volitivo a stati d’animo, stati emotivi o<br />

simili 60 . In base a tali considerazioni, emerge la necessità di superamento della rigida<br />

distinzione fra le teorie in questione, le quali dovrebbero invece coordinarsi: la<br />

soluzione più condivisibile appare, quindi, quella consistente nella concezione del<br />

dolo come avente ad oggetto il fatto tipico nella sua unitarietà, sicché la condotta<br />

voluta ai fini della determinazione di un evento comporta, necessariamente,<br />

l’estensione della volontà all’evento 61 .<br />

3. Definizione normativa e struttura della colpa: questioni generali<br />

Ai sensi dell’art. 43, comma 1, alinea 3, c.p., il delitto è colposo allorché<br />

ricorrano i seguenti requisiti: in primo luogo, deve trattarsi di realizzazione di evento<br />

non voluto, benché possa trattarsi di evento preveduto; in secondo luogo, la<br />

realizzazione dell’evento deve essere dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia,<br />

ovvero a trasgressione di regolamenti, ordini o discipline. Si richiede,<br />

57 M. GALLO, op. ult. cit., 141 – 143, 164, 214 ss.<br />

58 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. loc. ult. cit.<br />

59 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 348.<br />

60 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 7-8.<br />

61 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. loc. ult. cit.<br />

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