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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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Un’ultima fase di analisi relativa alla teoria della possibilità deve riguardare la<br />

questione inerente l’elemento del dubbio: più precisamente, qualora si accolga lo<br />

sviluppo teorico per cui la colpa cosciente presupporrebbe la rimozione della<br />

rappresentazione positiva dell’evento, o la sostituzione di essa con una<br />

rappresentazione negativa, ovvero la sicura fiducia o “certezza” della non<br />

realizzazione dell’evento, necessariamente si dovrebbe concludere che la colpa<br />

cosciente esiga un superamento dello stato di dubbio 175 ; e, di conseguenza, che lo<br />

stato di dubbio (sulla realizzazione dell’evento) sarebbe sufficiente ad indicare il dolo<br />

eventuale 176 . Sennonché, torna nuovamente in questione l’osservazione del tenore<br />

letterale dell’art. 61, n.3, c.p., il quale postula la persistenza della rappresentazione<br />

positiva dell’evento al momento di realizzazione della condotta: in base a tale rilievo,<br />

il dubbio appare compatibile anche con la colpa cosciente, e non è certo elemento<br />

decisivo ai fini dell’identificazione del dolo; è compatibile sia con il dolo eventuale che<br />

con la colpa cosciente, per cui non può essere, di per sé, sufficiente ad integrare il<br />

primo 177 ; del resto, solo l’errore o l’ignoranza escludono radicalmente il dolo 178 .<br />

Peraltro, proprio richiamando la correlazione fra art. 43 ed art. 47 c.p., nonché la<br />

concezione dell’oggetto del dolo come inquadrabile nel fatto tipico unitariamente<br />

inteso, si giunge a sostenere che tali considerazioni siano riconducibili anche al<br />

livello del dubbio concernente i presupposti della condotta 179 .<br />

Passando all’analisi della teoria della probabilità, essa prospetta quale criterio<br />

distintivo fra colpa cosciente e dolo eventuale il binomio possibilità – probabilità:<br />

l’agente verserebbe in dolo eventuale allorquando avesse posto in essere la<br />

condotta essendosi rappresentato la verificazione dell’evento come probabile,<br />

mentre si resterebbe nell’ambito della colpa cosciente nel caso in cui l’agente avesse<br />

realizzato la condotta essendosi rappresentato una mera possibilità di verificazione<br />

dell’evento 180 . Il termine “possibilità” indica evidentemente una “bassa probabilità”,<br />

dal momento che la probabilità presuppone a sua volta la possibilità, ed ogni evento<br />

probabile deve necessariamente essere anche possibile. È chiaro il fatto che un<br />

assetto di questo tipo trova il proprio fondamento su analisi di carattere meramente<br />

quantitativo e, addirittura, statistico, risultando quindi inadeguato ai fini della<br />

valutazione del discrimen fra le categorie di elemento soggettivo in esame: anzitutto,<br />

qualora si accogliesse tale impostazione, si resterebbe senz’altro in un ambito di<br />

carattere piuttosto indefinito 181 , non essendo di individuazione certa la soglia di<br />

probabilità statistica al di sopra della quale la mera possibilità divenga probabilità; il<br />

limite appena accennato potrebbe essere risolto solamente determinando in modo<br />

arbitrario la percentuale statistica di probabilità al di sopra della quale si acceda alla<br />

sfera del dolo eventuale e al di sotto della quale si resti nella sfera della colpa<br />

cosciente; ma una soluzione di questo genere è sicuramente inconcepibile, in quanto<br />

verrebbe a rendere necessario, ai fini della configurabilità dell’uno o dell’altro<br />

elemento soggettivo, che il soggetto avesse riflettuto mentalmente (a livello di<br />

175 E. DI SALVO, op. ult. cit., 1935.<br />

176 M. GALLO, voce Dolo, 792.<br />

177 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, 29.<br />

178 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 54, il quale cita a sua volta M. GALLO, voce Dolo, 759.<br />

179 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 54.<br />

180 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 33.<br />

181 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

34

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