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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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In sostanza, prevedere (ed agire nonostante la previsione) non equivale, di per<br />

sé, a volere; si tratta di requisiti (previsione e volontà) strutturali distinti del dolo,<br />

entrambi necessari ai fini dell’integrazione del dolo stesso. Del resto, possono<br />

senz’altro darsi situazioni in cui sussiste rappresentazione in assenza dell’elemento<br />

volitivo, nell’ambito delle quali l’agente si determina all’azione per negligenza,<br />

leggerezza, imprudenza, temerarietà: quindi con connotati propriamente colposi 159 .<br />

Si può notare, inoltre, che la teoria della possibilità non richieda la<br />

rappresentazione di una “elevata probabilità” di verificazione dell’evento: per cui,<br />

potrebbero darsi situazioni in cui non vi siano neppure elementi indizianti a favore<br />

della sussistenza del requisito volitivo che, tuttavia, verrebbero automaticamente<br />

ricondotte alla sfera del dolo (eventuale).<br />

Si è osservato, peraltro, che le impostazioni le quali, nell’ottica<br />

dell’inquadramento del dolo, prescindono dal requisito della volontà, espressamente<br />

indicato dall’art. 43 c.p. ai fini dell’integrazione del “delitto doloso”, costituirebbero<br />

palese violazione dei connotati tipici della fattispecie e, conseguentemente, dell’art.<br />

25 Cost., essendo quest’ultimo riferito non solo alle norme di parte speciale del<br />

codice penale, bensì anche alle norme di parte generale 160 .<br />

Risulta particolarmente interessante, ad ogni modo, lo sviluppo argomentativo<br />

attraverso il quale Marcello Gallo ha tentato di prospettare una configurazione della<br />

teoria della possibilità che possa risultare compatibile con la categoria della colpa<br />

cosciente 161 : l’Autore in questione prende le mosse dalla distinzione fra eventi<br />

intenzionalmente perseguiti, eventi previsti come certi, eventi non previsti, ed eventi<br />

non intenzionalmente perseguiti e previsti come solamente possibili. Quanto agli<br />

eventi intenzionalmente perseguiti, per essi si avrebbe l’imputazione a titolo di dolo<br />

(intenzionale, in questo caso) fossero essi stati previsti, rispettivamente, come certi o<br />

come solamente possibili; quanto agli eventi previsti come certi, relativamente ad<br />

essi si avrebbe l’imputazione a titolo di dolo (diretto, in questo caso) a prescindere<br />

dal carattere intenzionale o meno della realizzazione. Per quel che riguarda gli eventi<br />

non previsti, l’unica ipotesi configurabile sarebbe quella della colpa incosciente. La<br />

questione più complessa si pone quindi, in via residuale rispetto alle considerazioni<br />

fin qui sviluppate, in maniera circoscritta agli eventi previsti come possibili (quindi,<br />

non come certi) e non intenzionalmente perseguiti, in relazione ai quali si<br />

configurerebbe colpa cosciente nell’ipotesi in cui l’agente passi da una “previsione<br />

della possibilità” di realizzazione dell’evento ad una “previsione negativa” o<br />

“controprevisione”: si avrà, cioè, colpa cosciente nel caso in cui l’agente,<br />

rappresentatosi originariamente la possibilità di realizzazione di un evento, giunga<br />

successivamente ad escludere tale possibilità, rimuovendola dalla sfera della propria<br />

valorizzazione del profilo intellettivo a scapito del profilo volitivo. Nello stesso senso G. FORNASARI, I<br />

criteri di imputazione soggettiva del delitto di bancarotta semplice, in Giur. comm., 1988, 682.<br />

159 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 36 – 37. L’Autore, tra l’altro, riporta l’esempio del cacciatore<br />

che, agendo con leggerezza o temerarietà, non prenda sul serio la possibilità di presenza di un<br />

guardacaccia dietro un cespuglio, nella direzione del quale egli spari un colpo.<br />

160 G. FORTE, op. ult. cit., 831.<br />

161 Per l’intera esposizione della teoria di Marcello Gallo, cfr. M. GALLO, voce Dolo, 790 ss. Da<br />

notare, peraltro, il fatto che l’Autore in questione giunga anche a coordinare le proprie considerazioni<br />

con riferimenti relativi all’accettazione del rischio: “Se una persona si determina ad una certa condotta,<br />

malgrado la previsione che essa possa sboccare in un fatto di reato, ciò significa che accetta il rischio<br />

implicito nel verificarsi dell'evento; qualora avesse voluto sottrarsi a tale rischio, qualora non avesse<br />

acconsentito all'evento, evidentemente non avrebbe agito.” (ivi, 792.)<br />

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