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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

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sede di giudizio di colpevolezza, dei soli elementi soggettivi che attengono alla sfera<br />

delle caratteristiche fisiche ed intellettuali del soggetto, con esclusione, invece, della<br />

rilevanza di aspetti che riguardino la sfera emotiva 69 . Si suole, pertanto, indicare la<br />

colpa come violazione di una “doppia misura di diligenza”: in sede di valutazione del<br />

fatto tipico colposo, occorrerà verificare se l’agente concreto abbia trasgredito una<br />

regola precauzionale di condotta ed abbia, con ciò, provocato un evento il quale<br />

fosse oggettivamente prevedibile ed evitabile, con riferimento al modello dell’homo<br />

eiusdem conditionis et professionis, nonché con considerazione ulteriore delle<br />

eventuali conoscenze superiori possedute dall’agente concreto (in questo caso viene<br />

in gioco la c.d. “misura oggettiva” della colpa); in sede di valutazione della<br />

colpevolezza, del resto, occorrerà verificare se, nel caso concreto, l’evento fosse<br />

prevedibile ed evitabile secondo una misura individuale 70 . Sinteticamente, in sede di<br />

valutazione del fatto tipico si effettuerà un giudizio inerente il “dovere di riconoscere”<br />

in senso oggettivo; in sede di valutazione della colpevolezza si effettuerà, invece, un<br />

giudizio concernente la “possibilità” individuale di riconoscere 71 .<br />

La colpa, del resto, se da un lato presuppone l’assenza di volontà di<br />

realizzazione dell’evento, dall’altro non presuppone necessariamente l’assenza di<br />

previsione di quest’ultima: così potrà distinguersi fra colpa “con previsione”<br />

(comunemente definita, nella prassi, come “colpa cosciente”) e colpa generalmente<br />

indicata come “incosciente” 72 . Invero, il binomio “colpa cosciente”/”colpa incosciente”,<br />

a voler essere rigorosi dal punto di vista terminologico, dovrebbe indicare una<br />

distinzione fra le forme di colpa la quale riguarderebbe non già la sussistenza o<br />

assenza della componente della previsione, bensì la consapevolezza o meno del<br />

carattere colposo della condotta tenuta: così, si avrebbe “colpa cosciente” qualora il<br />

soggetto agente realizzasse la condotta essendo consapevole del fatto che la stessa<br />

fosse trasgressiva di regole precauzionali di condotta; al contrario, si avrebbe “colpa<br />

incosciente” nell’ipotesi in cui tale consapevolezza fosse mancante 73 . Nella prassi,<br />

tuttavia, è ormai ampiamente diffuso l’utilizzo della denominazione di “colpa<br />

cosciente” al fine di indicare la “colpa con previsione”, nonché dell’espressione “colpa<br />

incosciente” come significante la colpa caratterizzata da mancanza di previsione 74 . Si<br />

tratta, se mai, di effettuare alcune precisazioni circa i rapporti fra “colpa con<br />

previsione” e “colpa cosciente” intese nel senso di cui sopra; più precisamente,<br />

occorre stabilire se la prima sia configurabile o meno anche in assenza della<br />

consapevolezza del carattere antidoveroso della condotta e, parallelamente, se la<br />

seconda possa sussistere in assenza di previsione: quanto alla colpa cosciente, si<br />

ammette che essa possa sussistere anche in mancanza di previsione della<br />

69 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 562.<br />

70 S. CANESTRARI, op. ult. cit., 83.<br />

71 S. CANESTRARI, op. loc. ult. cit.<br />

72 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 559 – 560.<br />

73 S. PROSDOCIMI, op. ult. cit., 40 – 41.<br />

74 Nella presente tesi si è utilizzata in linea generale (salvo che per quanto riguarda le<br />

considerazioni inerenti i rapporti fra “colpa con previsione” di cui all’art. 61 n. 3 e “colpa cosciente”<br />

intesa come colpa caratterizzata dalla consapevolezza del carattere antidoveroso della condotta) la<br />

terminologia diffusa nella prassi: quindi, “colpa cosciente” ai fini dell’indicazione della colpa con<br />

previsione; “colpa incosciente” ai fini dell’indicazione della colpa senza previsione. La maggior parte<br />

della bibliografia e della giurisprudenza utilizzata ricorre a tale approccio terminologico, con poche<br />

eccezioni.<br />

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