31.05.2013 Views

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sottoposizione della figlia alla terapia emotrasfusionale: si conclude, pertanto, per la<br />

sussistenza del dolo eventuale, in base al fatto che i genitori avessero agito con la<br />

piena consapevolezza di ledere, tramite la sospensione delle emotrasfusioni,<br />

l’interesse della figlia. Invero – proseguono i giudici di appello – non sono<br />

identificabili elementi di fatto che avrebbero potuto impedire ai genitori di rendersi<br />

conto di ledere tale interesse. La mera speranza, nutrita da essi e relativa alla non<br />

verificazione dell’evento, peraltro resa vana dalle informazioni ricevute da parte del<br />

personale sanitario, non varrebbe, quindi, ad escludere la certezza circa la violazione<br />

dell’obbligo giuridico, incombente su di essi, di garanzia di assistenza sanitaria alla<br />

figlia, nonché circa il pregiudizio per le condizioni fisiche della bambina 233 . A nulla,<br />

secondo i giudici di secondo grado, rileva il fatto che i genitori avessero tentato di<br />

porsi in contatto con medici che stessero sperimentando metodi alternativi, dato che<br />

l’interruzione della terapia emotrasfusionale era stata effettuata proprio in una fase in<br />

cui i genitori constatavano l’insuccesso di tali tentativi: da ciò si dovrebbe evincere<br />

ulteriormente il carattere vano della speranza da essi nutrita relativamente alla non<br />

verificazione della morte della figlia; speranza, questa, che non può, quindi,<br />

escludere l’accettazione del rischio di tale evento 234 . La difesa degli imputati aveva<br />

addotto anche, quale elemento che avrebbe potuto escludere il dolo, la speranza<br />

nutrita dai genitori circa l’intervento pubblico coattivo, il quale avrebbe disposto<br />

l’esecuzione delle emotrasfusioni: anche tale aspetto non varrebbe ad escludere il<br />

dolo, in quanto la mera speranza in tale senso non esclude l’accettazione del rischio<br />

ad essa contrapposto 235 . In base alle considerazioni esposte, la Corte d’Assise<br />

d’Appello concludeva per la sussistenza del dolo eventuale, prospettando<br />

palesemente l’irrilevanza della “speranza” nella non verificazione dell’evento ai fini<br />

dell’esclusione del dolo.<br />

Da notare il fatto che i giudici di legittimità, nell’argomentare relativamente<br />

all’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, affermino che i giudici di<br />

merito avessero preso le mosse dal dato incontestabile che “i genitori non volevano<br />

la morte della piccola loro figlia”, intendendo chiaramente motivare in ordine<br />

all’assenza del requisito volitivo nel caso di specie; sennonché, giusto poche righe<br />

prima di tale affermazione, gli stessi giudici definiscono il dolo eventuale con una<br />

formula la quale sembra adattarsi – quasi alla perfezione – proprio al caso di specie:<br />

in base ad essa, il dolo eventuale presupporrebbe “che l’azione sia diretta al<br />

conseguimento volontario di un determinato risultato con la prospettiva di<br />

conseguirne un altro diverso e di perseguire nella condotta nonostante il rischio di<br />

provocare tale evento diverso che, conseguentemente, dal campo della previsione<br />

entra nella sfera della volontà” 236 ; non dovrebbe essere eccessivamente forzata<br />

l’interpretazione in base alla quale, nel caso di specie, il determinato risultato, al cui<br />

conseguimento volontario è diretta l’azione, si potrebbe identificare nel rispetto dei<br />

precetti della confessione religiosa, mentre il risultato diverso, con la prospettiva del<br />

conseguimento del quale si agisce, persistendo nella condotta nonostante il rischio di<br />

provocarlo, è dato dall’evento “morte della figlia”. In altri termini, i genitori avrebbero<br />

agito con il fine intenzionale di rispettare i precetti del proprio credo religioso,<br />

prospettandosi tuttavia il rischio di provocare, in tal modo, il decesso della figlia e,<br />

233 Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 971.<br />

234 Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 979.<br />

235 Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 983.<br />

236 Cass. Pen., Sez. I, 13 dicembre 1983, in Cass. pen., 1984, 12, 2408.<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!