DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE ... - giovanniolmi
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sottoposizione della figlia alla terapia emotrasfusionale: si conclude, pertanto, per la<br />
sussistenza del dolo eventuale, in base al fatto che i genitori avessero agito con la<br />
piena consapevolezza di ledere, tramite la sospensione delle emotrasfusioni,<br />
l’interesse della figlia. Invero – proseguono i giudici di appello – non sono<br />
identificabili elementi di fatto che avrebbero potuto impedire ai genitori di rendersi<br />
conto di ledere tale interesse. La mera speranza, nutrita da essi e relativa alla non<br />
verificazione dell’evento, peraltro resa vana dalle informazioni ricevute da parte del<br />
personale sanitario, non varrebbe, quindi, ad escludere la certezza circa la violazione<br />
dell’obbligo giuridico, incombente su di essi, di garanzia di assistenza sanitaria alla<br />
figlia, nonché circa il pregiudizio per le condizioni fisiche della bambina 233 . A nulla,<br />
secondo i giudici di secondo grado, rileva il fatto che i genitori avessero tentato di<br />
porsi in contatto con medici che stessero sperimentando metodi alternativi, dato che<br />
l’interruzione della terapia emotrasfusionale era stata effettuata proprio in una fase in<br />
cui i genitori constatavano l’insuccesso di tali tentativi: da ciò si dovrebbe evincere<br />
ulteriormente il carattere vano della speranza da essi nutrita relativamente alla non<br />
verificazione della morte della figlia; speranza, questa, che non può, quindi,<br />
escludere l’accettazione del rischio di tale evento 234 . La difesa degli imputati aveva<br />
addotto anche, quale elemento che avrebbe potuto escludere il dolo, la speranza<br />
nutrita dai genitori circa l’intervento pubblico coattivo, il quale avrebbe disposto<br />
l’esecuzione delle emotrasfusioni: anche tale aspetto non varrebbe ad escludere il<br />
dolo, in quanto la mera speranza in tale senso non esclude l’accettazione del rischio<br />
ad essa contrapposto 235 . In base alle considerazioni esposte, la Corte d’Assise<br />
d’Appello concludeva per la sussistenza del dolo eventuale, prospettando<br />
palesemente l’irrilevanza della “speranza” nella non verificazione dell’evento ai fini<br />
dell’esclusione del dolo.<br />
Da notare il fatto che i giudici di legittimità, nell’argomentare relativamente<br />
all’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, affermino che i giudici di<br />
merito avessero preso le mosse dal dato incontestabile che “i genitori non volevano<br />
la morte della piccola loro figlia”, intendendo chiaramente motivare in ordine<br />
all’assenza del requisito volitivo nel caso di specie; sennonché, giusto poche righe<br />
prima di tale affermazione, gli stessi giudici definiscono il dolo eventuale con una<br />
formula la quale sembra adattarsi – quasi alla perfezione – proprio al caso di specie:<br />
in base ad essa, il dolo eventuale presupporrebbe “che l’azione sia diretta al<br />
conseguimento volontario di un determinato risultato con la prospettiva di<br />
conseguirne un altro diverso e di perseguire nella condotta nonostante il rischio di<br />
provocare tale evento diverso che, conseguentemente, dal campo della previsione<br />
entra nella sfera della volontà” 236 ; non dovrebbe essere eccessivamente forzata<br />
l’interpretazione in base alla quale, nel caso di specie, il determinato risultato, al cui<br />
conseguimento volontario è diretta l’azione, si potrebbe identificare nel rispetto dei<br />
precetti della confessione religiosa, mentre il risultato diverso, con la prospettiva del<br />
conseguimento del quale si agisce, persistendo nella condotta nonostante il rischio di<br />
provocarlo, è dato dall’evento “morte della figlia”. In altri termini, i genitori avrebbero<br />
agito con il fine intenzionale di rispettare i precetti del proprio credo religioso,<br />
prospettandosi tuttavia il rischio di provocare, in tal modo, il decesso della figlia e,<br />
233 Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 971.<br />
234 Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 979.<br />
235 Ass. App. Cagliari, 13 dicembre 1982, in Giur. merito, 1983, 4-5, 983.<br />
236 Cass. Pen., Sez. I, 13 dicembre 1983, in Cass. pen., 1984, 12, 2408.<br />
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