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Gds_2 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

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ETICA PROFESSIONALE: COMPETENZE,<br />

CODICE DEONTOLOGICO E LEGALITÀ<br />

Gian Vito Graziano - Presidente del Consiglio Nazionale <strong>dei</strong> <strong>Geologi</strong><br />

Da <strong>di</strong>verso tempo si chiede sempre più insistentemente<br />

ai professionisti, ma anche ai docenti ed ai ricercatori,<br />

<strong>di</strong> svolgere un ruolo sociale a servizio della<br />

collettività.<br />

Al geologo viene attribuita una responsabilità<br />

sociale volta ad “... incoraggiare l’analisi critica dell’uso<br />

delle risorse naturali, la valorizzazione e la salvaguar<strong>di</strong>a<br />

della Geosfera, la corretta informazione sui<br />

rischi, il coinvolgimento della società nell’idea <strong>di</strong><br />

patrimonio geologico comune e con<strong>di</strong>viso, che favorisca<br />

una costruzione sociale del sapere” (Manifesto<br />

<strong>di</strong> Geoetica e Cultura geologica presentato a Geoitalia<br />

<strong>2011</strong> da S. Peppoloni e G. Di Capua).<br />

Favorire una costruzione sociale del sapere è una<br />

sfida importante alla quale siamo chiamati a rispondere,<br />

ma essa presuppone un rinnovamento culturale e<br />

sociale delle Scienze della Terra e <strong>di</strong> tutte le sue anime,<br />

queste ultime forse non sempre pienamente consapevoli<br />

delle enormi ricadute sociali <strong>dei</strong> propri stu<strong>di</strong>.<br />

Quale il ruolo degli Or<strong>di</strong>ni professionali nella <strong>di</strong>rezione<br />

<strong>di</strong> questo auspicato rinnovamento etico?<br />

Strategico per tantissime implicazioni, dalla <strong>di</strong>ffusione<br />

della cultura nei <strong>di</strong>versi strati della società civile,<br />

all’aggiornamento sotto il profilo scientifico e tecnico<br />

<strong>dei</strong> propri iscritti per consentire loro <strong>di</strong> meglio approcciarsi<br />

alle <strong>di</strong>fferenti istanze provenienti dalla collettività,<br />

ma del tutto marginale se dovessimo riferirci esclusivamente<br />

alle leggi istitutive degli Or<strong>di</strong>ni, peraltro<br />

datate, ed alle finalità istituzionali degli Or<strong>di</strong>ni stessi.<br />

Appare dunque subito evidente che anche in questo<br />

ambito vi è una forte necessità <strong>di</strong> riformare le professioni<br />

or<strong>di</strong>nistiche, auspicando una legge <strong>di</strong> riforma<br />

moderna, incisiva, coerente e con<strong>di</strong>visa.<br />

L’attività or<strong>di</strong>nistica, così come è attualmente strutturata,<br />

si basa su due pilastri fondamentali, che sono<br />

la deontologia ed il ruolo sociale delle professioni.<br />

Sul concetto <strong>di</strong> deontologia occorre subito soffermarsi,<br />

poiché, come si <strong>di</strong>rà più avanti, esso andrebbe<br />

esteso negli attuali co<strong>di</strong>ci a principi fondanti <strong>di</strong> legalità<br />

non sempre espressamente contemplati, co<strong>di</strong>ci che<br />

anche dopo Bersani, seppure abbiano subìto <strong>di</strong>verse<br />

mo<strong>di</strong>fiche, sono ancora legati ai nobili concetti <strong>di</strong><br />

“etica” e “decoro” della professione previsti dal nostro<br />

co<strong>di</strong>ce civile, ma unicamente legati all’entità delle prestazioni<br />

professionali piuttosto che agli aspetti più<br />

squisitamente comportamentali degli iscritti.<br />

Un ruolo attivo, non espressamente previsto, ma<br />

che si spera possa essere a breve inserito nel conte-<br />

4<br />

sto delle riforme imposte dalla recente manovra finanziaria,<br />

deve essere svolto anche nell’azione <strong>di</strong> contrasto<br />

alla <strong>di</strong>ffusione del sistema malavitoso.<br />

La pericolosità della criminalità organizzata ha<br />

coinvolto spesso nel passato, e purtroppo ancora coinvolge,<br />

professionisti iscritti agli Albi professionali.<br />

Esempi più o meno recenti hanno riguardato le aree<br />

del mezzogiorno d’Italia a maggiore <strong>di</strong>ffusione della<br />

criminalità organizzata, ma esempi più recenti hanno<br />

interessato anche le aree del Nord Italia, con casi eclatanti<br />

a Milano ed a Torino, dove il fenomeno mafioso<br />

si sta pericolosamente espandendo. Se è vero che<br />

ogni soggetto sociale ha l’obbligo <strong>di</strong> svolgere un ruolo<br />

attivo nel contrastare il fenomeno, il sistema or<strong>di</strong>nistico<br />

non può certo sottrarsi a questo compito.<br />

Associazioni culturali ed antiracket, liberi citta<strong>di</strong>ni<br />

impegnati, ecc. hanno iniziato a pressare i vertici<br />

istituzionali degli Or<strong>di</strong>ni, a <strong>di</strong>re il vero non sempre<br />

attenti a questi temi, affinché vigilino maggiormente<br />

sulle attività e sul comportamento <strong>dei</strong> propri iscritti<br />

soprattutto, ma non soltanto, quando essi siano indagati<br />

in fatti <strong>di</strong> rilevanza penale.<br />

Ma in che modo il legislatore aveva voluto attribuire<br />

agli Or<strong>di</strong>ni questa funzione <strong>di</strong> garanti del corretto<br />

esercizio della professione <strong>dei</strong> propri iscritti?<br />

Rispondendo a delle precise sollecitazioni in tal<br />

senso, alcuni Or<strong>di</strong>ni professionali hanno ufficialmente<br />

affermato che “un Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> non può<br />

avviare un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare a carico <strong>di</strong> un<br />

proprio iscritto, quando sia indagato per fatti <strong>di</strong> rilevanza<br />

penale, quin<strong>di</strong> anche per mafia, a prescindere<br />

dall’esito del proce<strong>di</strong>mento penale, perché non ci è<br />

consentito dall’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co e numerose sentenze<br />

della Cassazione lo confermano”.<br />

Non è proprio così, ma senza dubbio la questione<br />

pone delle evidenti <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> interpretazione. Ve<strong>di</strong>amo<br />

allora <strong>di</strong> esaminare, pur brevemente, come è regolamentata<br />

in tal senso l’attività degli Or<strong>di</strong>ni, prendendo<br />

spunto dalla legge istitutiva dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>dei</strong><br />

<strong>Geologi</strong>, la 112/1963, che essendo più recente rispetto<br />

a quella <strong>di</strong> altre categorie professionali, ne mutua<br />

alcuni <strong>dei</strong> principali aspetti regolamentari.<br />

L’art. 5 della legge, dal titolo “Requisiti per l’iscrizione<br />

all’Albo”, impone che per essere iscritto è<br />

necessario essere citta<strong>di</strong>no italiano, godere <strong>dei</strong> relativi<br />

<strong>di</strong>ritti civili, essere <strong>di</strong> specchiata condotta morale,<br />

essere abilitato all’esercizio della professione ed avere<br />

la residenza in Italia.<br />

2 • <strong>2011</strong><br />

maggio-agosto<br />

g<strong>di</strong>S

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