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Nr 3/2012 - Maggio - Giugno - 2012 - Ristorazione e Catering

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la consulenza<br />

Alberto Fugagnoli<br />

avvocato dello studio legale<br />

Avv. Gaetano Forte<br />

Legge 24 marzo <strong>2012</strong>,<br />

n. 27. - Le novità per la<br />

disciplina delle relazioni<br />

commerciali in materia<br />

di cessione di prodotti<br />

agricoli e agroalimentari<br />

Corre l’obbligo di integrare la disamina<br />

dell’art. 62 del decreto-legge 24<br />

gennaio <strong>2012</strong>, n. 1, alla luce del completamento<br />

dell’iter legislativo avvenuto<br />

con la pubblicazione della legge<br />

di conversione recante “Disposizioni<br />

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo<br />

delle infrastrutture e la competitività”<br />

(Legge 24 marzo <strong>2012</strong>, n. 27 in G.U.<br />

N. 71 del 24.01.<strong>2012</strong>). Tra le molteplici<br />

questioni trattate dal Governo, nel<br />

precedente numero della rivista ci si<br />

era soffermati sull’ art.62, del succitato<br />

decreto-legge, rubricato “Disciplina<br />

delle relazioni commerciali in materia<br />

di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”.<br />

Per le transazioni commerciali<br />

contemplate in tale articolo – con<br />

l’intento di dare certezza ed equilibrio<br />

alle relazioni commerciali tra gli operatori<br />

economici, mirando a rafforzare<br />

80 _ cateringnews.it • maggio/giugno <strong>2012</strong><br />

la salvaguardia del fornitore/creditore nei confronti di possibili<br />

abusi, a suo danno, dell’autonomia contrattuale - il legislatore<br />

stabiliva (e stabilisce): l’obbligo della forma scritta e<br />

dell’indicazione, a pena di nullità, della durata, della quantità<br />

e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle<br />

modalità di consegna e pagamento (comma 1); il divieto di<br />

imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto e di<br />

vendita “vessatorie” e ingiustificatamente gravose o inique e<br />

di adozione di condotte commerciali sleali (comma 2); il termine<br />

legale per il pagamento del corrispettivo e la disciplina<br />

degli interessi applicabili al suo ritardo (comma 3).<br />

L’elenco dei prodotti ascrivibili alla macrocategoria dei “prodotti<br />

alimentari deteriorabili” (comma 4). Ai comma 5, 6 e<br />

7 vengono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie<br />

per la contravvenzione agli obblighi di cui ai succitati commi<br />

1, 2 e 3, da un minimo ad un massimo predeterminati e legati<br />

a parametri di incerta interpretazione che si prevede possano<br />

causare dubbi e contestazioni in sede applicativa (con particolare<br />

riferimento ai precetti di cui ai succitati commi 2 e 3).<br />

L’art. 62 del decreto-legge fissava il termine legale e inderogabile<br />

di pagamento per tutti i prodotti agricoli ed alimentari,<br />

distinguendo tra merci deteriorabili (30 giorni dalla consegna<br />

o dal ritiro dei prodotti o dal ricevimento della fattura) e non<br />

deteriorabili (60 giorni), con conseguente applicazione automatica<br />

degli interessi commerciali dal giorno successivo alla<br />

scadenza, al saggio, inderogabile, di cui all’art. 5, comma 1<br />

del D.lgs. 231/2002, maggiorato di ulteriori due punti percentuali.L’art.<br />

62 risulta modificato, in sede di conversione, con<br />

riguardo alla decorrenza dei suddetti termini di pagamento,<br />

la quale inizierà ad essere conteggiata, non dalla consegna o<br />

dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture, ma dall’ultimo<br />

giorno del mese di ricevimento della fattura.<br />

È evidente che l’”aggiustamento” determina una sorta di annacquamento<br />

degli obiettivi della norma (sopra menzionati),<br />

dal momento che i termini di pagamento potranno raddoppiare,<br />

a seconda della efficienza con cui le fatture saranno emesse<br />

e spedite dal fornitore e della capacità dello stesso di dar<br />

prova del loro regolare ricevimento da parte del cliente.<br />

La legge di conversione è intervenuta anche sui termini di entrata<br />

in vigore delle nuove disposizioni contenute nell’articolo<br />

in esame, fissandola in sette mesi dalla data della sua pubblicazione<br />

e prevedendo la definizione delle modalità applicative<br />

delle stesse disposizioni (incluse dunque quelle formulate<br />

in modo alquanto generico ai commi 1 e 2 ed ai commi 5, 6 e<br />

7 con riguardo ai parametri da applicare per la gradazione delle<br />

sanzioni) con decreto del Ministro delle Politiche agricole,<br />

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo<br />

Economico, da emettersi entro tre mesi dalla suddetta data<br />

di pubblicazione.<br />

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