Nr 3/2012 - Maggio - Giugno - 2012 - Ristorazione e Catering
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la consulenza<br />
Alberto Fugagnoli<br />
avvocato dello studio legale<br />
Avv. Gaetano Forte<br />
Legge 24 marzo <strong>2012</strong>,<br />
n. 27. - Le novità per la<br />
disciplina delle relazioni<br />
commerciali in materia<br />
di cessione di prodotti<br />
agricoli e agroalimentari<br />
Corre l’obbligo di integrare la disamina<br />
dell’art. 62 del decreto-legge 24<br />
gennaio <strong>2012</strong>, n. 1, alla luce del completamento<br />
dell’iter legislativo avvenuto<br />
con la pubblicazione della legge<br />
di conversione recante “Disposizioni<br />
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo<br />
delle infrastrutture e la competitività”<br />
(Legge 24 marzo <strong>2012</strong>, n. 27 in G.U.<br />
N. 71 del 24.01.<strong>2012</strong>). Tra le molteplici<br />
questioni trattate dal Governo, nel<br />
precedente numero della rivista ci si<br />
era soffermati sull’ art.62, del succitato<br />
decreto-legge, rubricato “Disciplina<br />
delle relazioni commerciali in materia<br />
di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”.<br />
Per le transazioni commerciali<br />
contemplate in tale articolo – con<br />
l’intento di dare certezza ed equilibrio<br />
alle relazioni commerciali tra gli operatori<br />
economici, mirando a rafforzare<br />
80 _ cateringnews.it • maggio/giugno <strong>2012</strong><br />
la salvaguardia del fornitore/creditore nei confronti di possibili<br />
abusi, a suo danno, dell’autonomia contrattuale - il legislatore<br />
stabiliva (e stabilisce): l’obbligo della forma scritta e<br />
dell’indicazione, a pena di nullità, della durata, della quantità<br />
e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle<br />
modalità di consegna e pagamento (comma 1); il divieto di<br />
imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto e di<br />
vendita “vessatorie” e ingiustificatamente gravose o inique e<br />
di adozione di condotte commerciali sleali (comma 2); il termine<br />
legale per il pagamento del corrispettivo e la disciplina<br />
degli interessi applicabili al suo ritardo (comma 3).<br />
L’elenco dei prodotti ascrivibili alla macrocategoria dei “prodotti<br />
alimentari deteriorabili” (comma 4). Ai comma 5, 6 e<br />
7 vengono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie<br />
per la contravvenzione agli obblighi di cui ai succitati commi<br />
1, 2 e 3, da un minimo ad un massimo predeterminati e legati<br />
a parametri di incerta interpretazione che si prevede possano<br />
causare dubbi e contestazioni in sede applicativa (con particolare<br />
riferimento ai precetti di cui ai succitati commi 2 e 3).<br />
L’art. 62 del decreto-legge fissava il termine legale e inderogabile<br />
di pagamento per tutti i prodotti agricoli ed alimentari,<br />
distinguendo tra merci deteriorabili (30 giorni dalla consegna<br />
o dal ritiro dei prodotti o dal ricevimento della fattura) e non<br />
deteriorabili (60 giorni), con conseguente applicazione automatica<br />
degli interessi commerciali dal giorno successivo alla<br />
scadenza, al saggio, inderogabile, di cui all’art. 5, comma 1<br />
del D.lgs. 231/2002, maggiorato di ulteriori due punti percentuali.L’art.<br />
62 risulta modificato, in sede di conversione, con<br />
riguardo alla decorrenza dei suddetti termini di pagamento,<br />
la quale inizierà ad essere conteggiata, non dalla consegna o<br />
dal ritiro dei prodotti o delle relative fatture, ma dall’ultimo<br />
giorno del mese di ricevimento della fattura.<br />
È evidente che l’”aggiustamento” determina una sorta di annacquamento<br />
degli obiettivi della norma (sopra menzionati),<br />
dal momento che i termini di pagamento potranno raddoppiare,<br />
a seconda della efficienza con cui le fatture saranno emesse<br />
e spedite dal fornitore e della capacità dello stesso di dar<br />
prova del loro regolare ricevimento da parte del cliente.<br />
La legge di conversione è intervenuta anche sui termini di entrata<br />
in vigore delle nuove disposizioni contenute nell’articolo<br />
in esame, fissandola in sette mesi dalla data della sua pubblicazione<br />
e prevedendo la definizione delle modalità applicative<br />
delle stesse disposizioni (incluse dunque quelle formulate<br />
in modo alquanto generico ai commi 1 e 2 ed ai commi 5, 6 e<br />
7 con riguardo ai parametri da applicare per la gradazione delle<br />
sanzioni) con decreto del Ministro delle Politiche agricole,<br />
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo<br />
Economico, da emettersi entro tre mesi dalla suddetta data<br />
di pubblicazione.<br />
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