leggi la rassegna - CGIL Basilicata
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RASSEGNASTAMPA<br />
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Mercoledì 5 settembre 2012 I III<br />
P R O G E T TO<br />
Nel<strong>la</strong> foto grande a sinistra il<br />
p<strong>la</strong>stico del centro oli di Tempa<br />
Rossa del<strong>la</strong> Total<br />
[foto Tony Vece]<br />
.<br />
l Ma dietro <strong>la</strong> contesa tra<br />
<strong>Basilicata</strong> e Veneto si nascondono<br />
questioni che vanno per<br />
oltre <strong>la</strong> disputa su un pieno di<br />
benzina. Ne è ben consapevole<br />
l’Avvocatura dello Stato che<br />
nel<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> sua ultima ultima<br />
argomentazione solleva un<br />
problema di ordine costituzionale<br />
e pone poi l’accento sul<br />
«pregiudizio grave e irreparabile<br />
che deriverebbe dall’ese -<br />
cuzione del<strong>la</strong> pronuncia di annul<strong>la</strong>mento<br />
del Tar del Lazio»<br />
per evitare che «i versamenti<br />
effettuati, e quelli da effettuare,<br />
da parte delle Compagnie petrolifere<br />
siano posti nel nul<strong>la</strong><br />
ed evitare che addirittura si<br />
abbia a chiedere da parte delle<br />
stesse compagnie <strong>la</strong> restituzione<br />
di quanto già versato, così<br />
vanificando interamente <strong>la</strong> ratio<br />
primaria dell’art. 45 che<br />
risiede nel<strong>la</strong> destinazione di<br />
UNA CARD IN DISCESA: DA 140 A 50 EURO<br />
Se il Tar del Lazio avesse ragione, il bonus dei<br />
lucani, già quantificato dal Ministero e pronto ad<br />
essere accreditato, si ridurrebbe quasi di due terzi<br />
IL RISCHIO: RESTITUIRE LE ROYALTY<br />
La sentenza del Tar potrebbe indurre le compagnie<br />
petrolifere a chiedere allo Stato di restituire il 3%<br />
delle somme già versate nel Fondo idrocarburi<br />
Ecco come non ci faremo<br />
«scippare» i soldi dal Veneto<br />
I Ministeri di Economia e Sviluppo economico contro il Tar del Lazio<br />
LUIGIA IERACE<br />
l La battaglia <strong>Basilicata</strong>-Veneto per il «bonus»<br />
idrocarburi, dopo un’estate infuocata dal costo dei<br />
carburanti al rialzo e dalle pause degli «scontoni» di<br />
fine settimana, riprende con l’Avvocatura di Stato<br />
che controbatte punto per punto, per conto dei Ministeri<br />
dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo<br />
Economico, <strong>la</strong> sentenza del Tar del Lazio di maggio<br />
scorso che aveva dato ragione ai Veneti «scippando»<br />
quasi due terzi di quel 3% di royalty che le compagnie<br />
petrolifere che operano in <strong>Basilicata</strong> versano ogni<br />
anno per alimentare il Fondo per <strong>la</strong> riduzione del<br />
prezzo al<strong>la</strong> pompa dei carburanti delle regioni interessate<br />
dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.<br />
E così se in base al<strong>la</strong> ripartizione<br />
del Fondo, per <strong>la</strong> seconda<br />
annualità, i primi di ottobre erano<br />
in arrivo sul<strong>la</strong> card dei lucani<br />
140 euro (ricordiamo che per <strong>la</strong><br />
prima annualità erano stati 100<br />
euro e 70 centesimi), dopo <strong>la</strong> pronuncia<br />
del Tar, con l’impugna -<br />
zione dei decreti ministeriali e<br />
una nuova ripartizione del Fondo,<br />
<strong>la</strong> cifra scenderebbe a circa<br />
50 euro, a beneficio delle altre<br />
regioni (Veneto e Liguria) interessate<br />
da attività di rigassificazione.<br />
Ma l’Avvocatura dello<br />
Stato che difende l’operato dei<br />
Ministeri e i decreti impugnati,<br />
ha artico<strong>la</strong>to il suo ricorso nel<br />
merito, previa istanza di sospensiva.<br />
«È necessario che il Consiglio di Stato disponga <strong>la</strong><br />
sospensione del<strong>la</strong> sentenza considerando il pregiudizio<br />
grave e irreparabile che deriverebbe dall’ese -<br />
cuzione del<strong>la</strong> sentenza del Tar», ribadisce l’Avvo -<br />
catura di Stato. Quattro le principali argomentazioni<br />
su cui si basa il ricorso al Consiglio di Stato, che si<br />
pronuncerà tra fine settembre-ottobre per <strong>la</strong> sospensiva<br />
e nel merito nei prossimi mesi. Per prima cosa si<br />
contesta <strong>la</strong> qualificazione del bonus, da parte del<br />
Veneto, «quale forma di compensazione ambientale».<br />
È confutabile, poiché «non è ravvisabile alcuna natura<br />
compensativa nelle previsioni dell’art. 45 del<strong>la</strong><br />
legge n. 99/2009 istitutiva del bonus, che non possono<br />
ascriversi tra le misure compensative, come giuridicamente<br />
definite ed individuate dal Codice dell’am -<br />
biente. Si tratta, invece, un generico ristoro a favore<br />
dei residenti nelle Regioni interessate dalle estrazioni<br />
e dal<strong>la</strong> rigassificazione, legato al consumo energetico,<br />
da collocarsi correttamente nel quadro del<strong>la</strong><br />
competenza legis<strong>la</strong>tiva concorrente in materia di<br />
energia prevista dall’art. 117 Costizione».<br />
Anche se <strong>la</strong> legge prevede l’istituzione di un unico<br />
Fondo, questo non vuole dire che le somme in esso<br />
affluite debbano essere necessariamente assegnate a<br />
tutti i potenziali beneficiari del Fondo medesimo. La<br />
legge stabilisce che i ristori siano commisurati in<br />
proporzione alle produzioni (art. 45, comma 5) e quindi<br />
«alle entrate affluite al Fondo provenienti da ciascuna<br />
Regione che ospita i pozzi petroliferi».<br />
Pertanto, «attribuire alle Regioni che ospitano i<br />
rigassificatori una quota parte delle entrate provenienti<br />
da Regioni dove èavvenuta l’estrazione risulterebbe<br />
in contrasto con <strong>la</strong> previsione dell’art. 45,<br />
comma 5». Peraltro, l’interpretazione prospettata dal<br />
Tar del Lazio sarebbe in contrasto con le previsioni di<br />
rango primario, aventi natura di legge quadro di<br />
settore eove non si ravvisasse <strong>la</strong> sussistenza di un<br />
vincolo di destinazione gravante sulle royalty dovute<br />
per le attività condotte nel territorio<br />
di una determinata Regione<br />
ad esclusivo beneficio dei<br />
residenti in quel<strong>la</strong> stessa Regione,<br />
sarebbe vio<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> competenza<br />
concorrente riconosciuta alle<br />
amministrazioni regionali dal<strong>la</strong><br />
Carta Costituzionale in materia<br />
di «energia».<br />
Aver previsto un unico Fondo<br />
non è in contrasto con l’inten -<br />
dimento di attribuire le risorse<br />
del Fondo medesimo, per quanto<br />
riguarda le somme rivenienti da<br />
royalty, esclusivamente alle regioni<br />
dalle quali quest’ultime<br />
provengono, e cioè dalle regioni<br />
nelle quali sono ubicati i pozzi<br />
estrattivi. E se per i Giudici di<br />
primo grado, <strong>la</strong> locuzione «produzioni» menzionata<br />
dal legis<strong>la</strong>tore non potrebbe essere ristretta alle sole<br />
estrazioni di idrocarburi, nel ricorso al Consiglio di<br />
Stato, i Ministeri ribadiscono che il concetto di «produzione»<br />
di cui all’art. 45 è «riferibile esclusivamente<br />
all’estrazione di idrocarburi, in quanto essa integra<br />
un concreto fenomeno produttivo, mentre <strong>la</strong> rigassificazione<br />
non si concreta che nel<strong>la</strong> mera trasformazione<br />
di stato fisico di idrocarburi già prodotti. Il<br />
Giudice, limitandosi al<strong>la</strong> lettera del<strong>la</strong> disposizione di<br />
cui all’articolo 45, non tiene conto del contesto normativo<br />
di riferimento. Si tratta, anche al<strong>la</strong> luce del<strong>la</strong><br />
normativa dell’Unione europea, di un settore “pro -<br />
d u t t ivo ” autonomo e distinto da tutte le altre attività<br />
industriali energetiche caratterizzato precipuamente<br />
dallo sfruttamento dei giacimenti dello Stato a fini<br />
dell’ottenimento, anche per scopi di mercato, del bene<br />
- idrocarburi. Ciò differenzia il settore estrattivo dalle<br />
altre attività energetiche, come <strong>la</strong> rigassificazione, le<br />
quali assumono interesse pubblico in quanto ascrivibili<br />
al<strong>la</strong> funzione di pubblico servizio, remunerato<br />
secondo tariffa e che costituisce una componente del<br />
sistema nazionale di trasporto, ma non integra essa<br />
stessa una fonte di produzione energetica».<br />
BASILICATA PRIMO PIANO<br />
RICORSO CONSIGLIO DI STATO NELLA SENTENZA DEL TAR «ILLEGITTIMO VANTAGGIO COMPETITIVO PER ALCUNE IMPRESE. SALVI I FONDI EROGATI»<br />
Le compagnie petrolifere potrebbero<br />
chiedere <strong>la</strong> restituzione delle royalty<br />
quelle somme ai destinatari diretti,<br />
ossia ai cittadini, altrimenti<br />
privati in via assoluta<br />
del beneficio previsto dal leg<br />
i s l at o re » .<br />
Insomma, Eni e Shell, che<br />
per ora stanno a guardare, potrebbero<br />
chiedere allo Stato <strong>la</strong><br />
restituzione delle royalty già<br />
versate entro giugno e quelle<br />
successive, perché avendo il<br />
Tar del Lazio annul<strong>la</strong>to a monte<br />
i Decreti con le modalità di<br />
versamento e di ripartizione, le<br />
compagnie potrebbero obiettare<br />
che in mancanza di una<br />
norma che indichi come e dove<br />
versare i soldi, non ci sarebbero<br />
le condizioni per farlo e<br />
addirittura si potrebbe anche<br />
ravvisare un indebito arricchimento<br />
da parte dello Stato che<br />
potrebbe dover restituire le<br />
somme ricevute. Nessun timore,<br />
invece, per i soldi già accreditati<br />
sul<strong>la</strong> card dei lucani<br />
che <strong>la</strong> sentenza fa salvi, come<br />
diritto acquisito.<br />
Di qui l’opportuna caute<strong>la</strong> da<br />
parte dell’Avvocatura dello<br />
Stato per <strong>la</strong> quale «permangono<br />
le perplessità di ordine<br />
costituzionale già manifestate<br />
dal Consiglio di Stato in sede<br />
caute<strong>la</strong>re». Anche aderendo<br />
all’interpretazione prospettata<br />
dai Giudici di I grado sussisterebbero<br />
ulteriori criticità,<br />
dal punto di vista del<strong>la</strong> coerenza<br />
con i principi del<strong>la</strong> Costituzione<br />
ed anche con riguardo<br />
al<strong>la</strong> normativa comunitaria.<br />
«Sotto un primo profilo, il<br />
Giudice erroneamente qualifica<br />
quale entrata esclusivamente<br />
statale quel<strong>la</strong> derivante<br />
dalle royalty. In effetti le aliquote<br />
di prodotto sono attribuibili<br />
solo in quota parte allo<br />
Stato, per essere nel<strong>la</strong> loro quota<br />
più rilevante destinate agli<br />
enti territoriali in cui si svolge<br />
l’attività estrattiva». Di conseguenza<br />
attribuire risorse aventi<br />
una determinata destinazione<br />
regionale ad un’altra regione,<br />
verrebbe a sacrificare i<br />
diritti delle regioni trascurat<br />
e.<br />
Ma sempre sotto il profilo<br />
delle imprese si potrebbero<br />
ravvisare nel<strong>la</strong> sentenza del<br />
Tar del Lazio gli estremi di un<br />
illegittimo vantaggio competitivo<br />
ai danni di quelle estrattive.<br />
L’Avvocatura dello Stato<br />
solleva in tal senso «<strong>la</strong> disparità<br />
di trattamento cui andreb-<br />
Il precedente<br />
Per <strong>la</strong> tassa sul tubo<br />
istituita dal<strong>la</strong> Sicilia<br />
l’Italia punita dall’Europa<br />
Royalty o tributo? Nel<strong>la</strong> sentenza del<br />
Tar del Lazio è evidente che <strong>la</strong> differenza<br />
tra i due concetti sfugge e addirittura finisce<br />
per confondersi, aprendo a scenari<br />
ben più complessi che suscitano perplessità<br />
e preoccupazioni che non sono sfuggite<br />
ai Ministeri di Economia e Finanze e<br />
Sviluppo economico.<br />
Rappresentati dall’Avvocatura dello Stato<br />
hanno colto in pieno i rischi di quel<strong>la</strong> sentenza<br />
che finisce per rivoluzionare l’intero<br />
concetto di produzione di idrocarburi. Infatti,<br />
equiparare l’attività estrattiva a quel<strong>la</strong><br />
di rigassificazione oltre che sbagliato<br />
concettualmente avrebbe l’effetto di trasferire<br />
royalty (che consistono in quantità<br />
del bene prodotto che viene poi valorizzato)<br />
in un altro territorio, dove, invece, non<br />
avviene alcuna produzione, ma rigassificazione<br />
e quindi una trasformazione e<br />
passaggio di prodotto. Attività per <strong>la</strong> quale,<br />
se si dovesse riconoscere un beneficio<br />
certamente non potrebbe essere considerato<br />
una royalty che sono appunto<br />
un’altra cosa. In quel caso si dovrebbe<br />
par<strong>la</strong>re di tassa o tributo. Insomma, saremmo<br />
di fronte a una nuova forma impositiva<br />
sul<strong>la</strong> rigassificazione e proprio per<br />
un passaggio di materia, che, a questo<br />
punto potrebbe essere rec<strong>la</strong>mato anche<br />
da altri territori dove ad esempio si stocca<br />
il gas (gli stoccaggi). O dove passano i gasdotti<br />
o gli oleodotti. Sarebbe produzione<br />
anche quel<strong>la</strong>, allora? Ci ha provato a fare<br />
una legge regionale <strong>la</strong> Sicilia in questo<br />
senso: <strong>la</strong> cosiddetta tassa sul tubo che<br />
portava il gas dall’Africa, per <strong>la</strong> quale l’Ita -<br />
lia, però, è stata severamente punita<br />
dall’Europa con una pesantissima sanzione,<br />
dopo un lungo e costoso contenzioso.<br />
Ora ci prova il Tar del Lazio, mentre le<br />
compagnie petrolifere interessate guardano<br />
e aspettano, pronte a chiedersi, ma<br />
che fine fanno i nostri soldi? E perché le<br />
royalty che Eni e Shell versano al<strong>la</strong> <strong>Basilicata</strong><br />
se le devono prendere il Veneto e Liguria<br />
e indirettamente devono avvantaggiarsene<br />
le società che operano su quei<br />
territori? Per ora nessuna azione legale in<br />
vista, ma solo le legittime preoccupazioni<br />
dei Ministeri che confidano nel «buon<br />
senso» del Consiglio di Stato affinché<br />
possa finalmente dire l’ultima paro<strong>la</strong> su<br />
quel bonus nato male fin dall’inizio. [l.ier.]<br />
bero incontro le imprese operanti<br />
nel settore estrattivo, sottoposte<br />
ad oneri cui non andrebbero<br />
incontro quelle operanti<br />
nel settore del<strong>la</strong> rigassificazione,<br />
operanti nel medesimo<br />
settore produttivo». È<br />
chiaro che «l’eventuale estensione<br />
dei benefici ai residenti<br />
nelle Regioni interessate da attività<br />
di rigassificazione, senza<br />
alcun corrispondente aggravio<br />
per gli operatori di tale settore,<br />
costituirebbe un indebito ed<br />
illegittimo vantaggio competitivo<br />
a beneficio di imprese già<br />
operanti in condizioni privilegiate<br />
(quelle del settore del<strong>la</strong><br />
rigassificazione)». Imprese che<br />
già godono di remunerazioni<br />
re<strong>la</strong>tive all’attività rego<strong>la</strong>ta e al<br />
sistema tariffario, a fronte delle<br />
imprese estrattive che non<br />
recuperano i costi di produzione.<br />
[l.ier.]