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leggi la rassegna - CGIL Basilicata

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RASSEGNASTAMPA<br />

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Mercoledì 5 settembre 2012 I III<br />

P R O G E T TO<br />

Nel<strong>la</strong> foto grande a sinistra il<br />

p<strong>la</strong>stico del centro oli di Tempa<br />

Rossa del<strong>la</strong> Total<br />

[foto Tony Vece]<br />

.<br />

l Ma dietro <strong>la</strong> contesa tra<br />

<strong>Basilicata</strong> e Veneto si nascondono<br />

questioni che vanno per<br />

oltre <strong>la</strong> disputa su un pieno di<br />

benzina. Ne è ben consapevole<br />

l’Avvocatura dello Stato che<br />

nel<strong>la</strong> nel<strong>la</strong> sua ultima ultima<br />

argomentazione solleva un<br />

problema di ordine costituzionale<br />

e pone poi l’accento sul<br />

«pregiudizio grave e irreparabile<br />

che deriverebbe dall’ese -<br />

cuzione del<strong>la</strong> pronuncia di annul<strong>la</strong>mento<br />

del Tar del Lazio»<br />

per evitare che «i versamenti<br />

effettuati, e quelli da effettuare,<br />

da parte delle Compagnie petrolifere<br />

siano posti nel nul<strong>la</strong><br />

ed evitare che addirittura si<br />

abbia a chiedere da parte delle<br />

stesse compagnie <strong>la</strong> restituzione<br />

di quanto già versato, così<br />

vanificando interamente <strong>la</strong> ratio<br />

primaria dell’art. 45 che<br />

risiede nel<strong>la</strong> destinazione di<br />

UNA CARD IN DISCESA: DA 140 A 50 EURO<br />

Se il Tar del Lazio avesse ragione, il bonus dei<br />

lucani, già quantificato dal Ministero e pronto ad<br />

essere accreditato, si ridurrebbe quasi di due terzi<br />

IL RISCHIO: RESTITUIRE LE ROYALTY<br />

La sentenza del Tar potrebbe indurre le compagnie<br />

petrolifere a chiedere allo Stato di restituire il 3%<br />

delle somme già versate nel Fondo idrocarburi<br />

Ecco come non ci faremo<br />

«scippare» i soldi dal Veneto<br />

I Ministeri di Economia e Sviluppo economico contro il Tar del Lazio<br />

LUIGIA IERACE<br />

l La battaglia <strong>Basilicata</strong>-Veneto per il «bonus»<br />

idrocarburi, dopo un’estate infuocata dal costo dei<br />

carburanti al rialzo e dalle pause degli «scontoni» di<br />

fine settimana, riprende con l’Avvocatura di Stato<br />

che controbatte punto per punto, per conto dei Ministeri<br />

dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo<br />

Economico, <strong>la</strong> sentenza del Tar del Lazio di maggio<br />

scorso che aveva dato ragione ai Veneti «scippando»<br />

quasi due terzi di quel 3% di royalty che le compagnie<br />

petrolifere che operano in <strong>Basilicata</strong> versano ogni<br />

anno per alimentare il Fondo per <strong>la</strong> riduzione del<br />

prezzo al<strong>la</strong> pompa dei carburanti delle regioni interessate<br />

dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.<br />

E così se in base al<strong>la</strong> ripartizione<br />

del Fondo, per <strong>la</strong> seconda<br />

annualità, i primi di ottobre erano<br />

in arrivo sul<strong>la</strong> card dei lucani<br />

140 euro (ricordiamo che per <strong>la</strong><br />

prima annualità erano stati 100<br />

euro e 70 centesimi), dopo <strong>la</strong> pronuncia<br />

del Tar, con l’impugna -<br />

zione dei decreti ministeriali e<br />

una nuova ripartizione del Fondo,<br />

<strong>la</strong> cifra scenderebbe a circa<br />

50 euro, a beneficio delle altre<br />

regioni (Veneto e Liguria) interessate<br />

da attività di rigassificazione.<br />

Ma l’Avvocatura dello<br />

Stato che difende l’operato dei<br />

Ministeri e i decreti impugnati,<br />

ha artico<strong>la</strong>to il suo ricorso nel<br />

merito, previa istanza di sospensiva.<br />

«È necessario che il Consiglio di Stato disponga <strong>la</strong><br />

sospensione del<strong>la</strong> sentenza considerando il pregiudizio<br />

grave e irreparabile che deriverebbe dall’ese -<br />

cuzione del<strong>la</strong> sentenza del Tar», ribadisce l’Avvo -<br />

catura di Stato. Quattro le principali argomentazioni<br />

su cui si basa il ricorso al Consiglio di Stato, che si<br />

pronuncerà tra fine settembre-ottobre per <strong>la</strong> sospensiva<br />

e nel merito nei prossimi mesi. Per prima cosa si<br />

contesta <strong>la</strong> qualificazione del bonus, da parte del<br />

Veneto, «quale forma di compensazione ambientale».<br />

È confutabile, poiché «non è ravvisabile alcuna natura<br />

compensativa nelle previsioni dell’art. 45 del<strong>la</strong><br />

legge n. 99/2009 istitutiva del bonus, che non possono<br />

ascriversi tra le misure compensative, come giuridicamente<br />

definite ed individuate dal Codice dell’am -<br />

biente. Si tratta, invece, un generico ristoro a favore<br />

dei residenti nelle Regioni interessate dalle estrazioni<br />

e dal<strong>la</strong> rigassificazione, legato al consumo energetico,<br />

da collocarsi correttamente nel quadro del<strong>la</strong><br />

competenza legis<strong>la</strong>tiva concorrente in materia di<br />

energia prevista dall’art. 117 Costizione».<br />

Anche se <strong>la</strong> legge prevede l’istituzione di un unico<br />

Fondo, questo non vuole dire che le somme in esso<br />

affluite debbano essere necessariamente assegnate a<br />

tutti i potenziali beneficiari del Fondo medesimo. La<br />

legge stabilisce che i ristori siano commisurati in<br />

proporzione alle produzioni (art. 45, comma 5) e quindi<br />

«alle entrate affluite al Fondo provenienti da ciascuna<br />

Regione che ospita i pozzi petroliferi».<br />

Pertanto, «attribuire alle Regioni che ospitano i<br />

rigassificatori una quota parte delle entrate provenienti<br />

da Regioni dove èavvenuta l’estrazione risulterebbe<br />

in contrasto con <strong>la</strong> previsione dell’art. 45,<br />

comma 5». Peraltro, l’interpretazione prospettata dal<br />

Tar del Lazio sarebbe in contrasto con le previsioni di<br />

rango primario, aventi natura di legge quadro di<br />

settore eove non si ravvisasse <strong>la</strong> sussistenza di un<br />

vincolo di destinazione gravante sulle royalty dovute<br />

per le attività condotte nel territorio<br />

di una determinata Regione<br />

ad esclusivo beneficio dei<br />

residenti in quel<strong>la</strong> stessa Regione,<br />

sarebbe vio<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> competenza<br />

concorrente riconosciuta alle<br />

amministrazioni regionali dal<strong>la</strong><br />

Carta Costituzionale in materia<br />

di «energia».<br />

Aver previsto un unico Fondo<br />

non è in contrasto con l’inten -<br />

dimento di attribuire le risorse<br />

del Fondo medesimo, per quanto<br />

riguarda le somme rivenienti da<br />

royalty, esclusivamente alle regioni<br />

dalle quali quest’ultime<br />

provengono, e cioè dalle regioni<br />

nelle quali sono ubicati i pozzi<br />

estrattivi. E se per i Giudici di<br />

primo grado, <strong>la</strong> locuzione «produzioni» menzionata<br />

dal legis<strong>la</strong>tore non potrebbe essere ristretta alle sole<br />

estrazioni di idrocarburi, nel ricorso al Consiglio di<br />

Stato, i Ministeri ribadiscono che il concetto di «produzione»<br />

di cui all’art. 45 è «riferibile esclusivamente<br />

all’estrazione di idrocarburi, in quanto essa integra<br />

un concreto fenomeno produttivo, mentre <strong>la</strong> rigassificazione<br />

non si concreta che nel<strong>la</strong> mera trasformazione<br />

di stato fisico di idrocarburi già prodotti. Il<br />

Giudice, limitandosi al<strong>la</strong> lettera del<strong>la</strong> disposizione di<br />

cui all’articolo 45, non tiene conto del contesto normativo<br />

di riferimento. Si tratta, anche al<strong>la</strong> luce del<strong>la</strong><br />

normativa dell’Unione europea, di un settore “pro -<br />

d u t t ivo ” autonomo e distinto da tutte le altre attività<br />

industriali energetiche caratterizzato precipuamente<br />

dallo sfruttamento dei giacimenti dello Stato a fini<br />

dell’ottenimento, anche per scopi di mercato, del bene<br />

- idrocarburi. Ciò differenzia il settore estrattivo dalle<br />

altre attività energetiche, come <strong>la</strong> rigassificazione, le<br />

quali assumono interesse pubblico in quanto ascrivibili<br />

al<strong>la</strong> funzione di pubblico servizio, remunerato<br />

secondo tariffa e che costituisce una componente del<br />

sistema nazionale di trasporto, ma non integra essa<br />

stessa una fonte di produzione energetica».<br />

BASILICATA PRIMO PIANO<br />

RICORSO CONSIGLIO DI STATO NELLA SENTENZA DEL TAR «ILLEGITTIMO VANTAGGIO COMPETITIVO PER ALCUNE IMPRESE. SALVI I FONDI EROGATI»<br />

Le compagnie petrolifere potrebbero<br />

chiedere <strong>la</strong> restituzione delle royalty<br />

quelle somme ai destinatari diretti,<br />

ossia ai cittadini, altrimenti<br />

privati in via assoluta<br />

del beneficio previsto dal leg<br />

i s l at o re » .<br />

Insomma, Eni e Shell, che<br />

per ora stanno a guardare, potrebbero<br />

chiedere allo Stato <strong>la</strong><br />

restituzione delle royalty già<br />

versate entro giugno e quelle<br />

successive, perché avendo il<br />

Tar del Lazio annul<strong>la</strong>to a monte<br />

i Decreti con le modalità di<br />

versamento e di ripartizione, le<br />

compagnie potrebbero obiettare<br />

che in mancanza di una<br />

norma che indichi come e dove<br />

versare i soldi, non ci sarebbero<br />

le condizioni per farlo e<br />

addirittura si potrebbe anche<br />

ravvisare un indebito arricchimento<br />

da parte dello Stato che<br />

potrebbe dover restituire le<br />

somme ricevute. Nessun timore,<br />

invece, per i soldi già accreditati<br />

sul<strong>la</strong> card dei lucani<br />

che <strong>la</strong> sentenza fa salvi, come<br />

diritto acquisito.<br />

Di qui l’opportuna caute<strong>la</strong> da<br />

parte dell’Avvocatura dello<br />

Stato per <strong>la</strong> quale «permangono<br />

le perplessità di ordine<br />

costituzionale già manifestate<br />

dal Consiglio di Stato in sede<br />

caute<strong>la</strong>re». Anche aderendo<br />

all’interpretazione prospettata<br />

dai Giudici di I grado sussisterebbero<br />

ulteriori criticità,<br />

dal punto di vista del<strong>la</strong> coerenza<br />

con i principi del<strong>la</strong> Costituzione<br />

ed anche con riguardo<br />

al<strong>la</strong> normativa comunitaria.<br />

«Sotto un primo profilo, il<br />

Giudice erroneamente qualifica<br />

quale entrata esclusivamente<br />

statale quel<strong>la</strong> derivante<br />

dalle royalty. In effetti le aliquote<br />

di prodotto sono attribuibili<br />

solo in quota parte allo<br />

Stato, per essere nel<strong>la</strong> loro quota<br />

più rilevante destinate agli<br />

enti territoriali in cui si svolge<br />

l’attività estrattiva». Di conseguenza<br />

attribuire risorse aventi<br />

una determinata destinazione<br />

regionale ad un’altra regione,<br />

verrebbe a sacrificare i<br />

diritti delle regioni trascurat<br />

e.<br />

Ma sempre sotto il profilo<br />

delle imprese si potrebbero<br />

ravvisare nel<strong>la</strong> sentenza del<br />

Tar del Lazio gli estremi di un<br />

illegittimo vantaggio competitivo<br />

ai danni di quelle estrattive.<br />

L’Avvocatura dello Stato<br />

solleva in tal senso «<strong>la</strong> disparità<br />

di trattamento cui andreb-<br />

Il precedente<br />

Per <strong>la</strong> tassa sul tubo<br />

istituita dal<strong>la</strong> Sicilia<br />

l’Italia punita dall’Europa<br />

Royalty o tributo? Nel<strong>la</strong> sentenza del<br />

Tar del Lazio è evidente che <strong>la</strong> differenza<br />

tra i due concetti sfugge e addirittura finisce<br />

per confondersi, aprendo a scenari<br />

ben più complessi che suscitano perplessità<br />

e preoccupazioni che non sono sfuggite<br />

ai Ministeri di Economia e Finanze e<br />

Sviluppo economico.<br />

Rappresentati dall’Avvocatura dello Stato<br />

hanno colto in pieno i rischi di quel<strong>la</strong> sentenza<br />

che finisce per rivoluzionare l’intero<br />

concetto di produzione di idrocarburi. Infatti,<br />

equiparare l’attività estrattiva a quel<strong>la</strong><br />

di rigassificazione oltre che sbagliato<br />

concettualmente avrebbe l’effetto di trasferire<br />

royalty (che consistono in quantità<br />

del bene prodotto che viene poi valorizzato)<br />

in un altro territorio, dove, invece, non<br />

avviene alcuna produzione, ma rigassificazione<br />

e quindi una trasformazione e<br />

passaggio di prodotto. Attività per <strong>la</strong> quale,<br />

se si dovesse riconoscere un beneficio<br />

certamente non potrebbe essere considerato<br />

una royalty che sono appunto<br />

un’altra cosa. In quel caso si dovrebbe<br />

par<strong>la</strong>re di tassa o tributo. Insomma, saremmo<br />

di fronte a una nuova forma impositiva<br />

sul<strong>la</strong> rigassificazione e proprio per<br />

un passaggio di materia, che, a questo<br />

punto potrebbe essere rec<strong>la</strong>mato anche<br />

da altri territori dove ad esempio si stocca<br />

il gas (gli stoccaggi). O dove passano i gasdotti<br />

o gli oleodotti. Sarebbe produzione<br />

anche quel<strong>la</strong>, allora? Ci ha provato a fare<br />

una legge regionale <strong>la</strong> Sicilia in questo<br />

senso: <strong>la</strong> cosiddetta tassa sul tubo che<br />

portava il gas dall’Africa, per <strong>la</strong> quale l’Ita -<br />

lia, però, è stata severamente punita<br />

dall’Europa con una pesantissima sanzione,<br />

dopo un lungo e costoso contenzioso.<br />

Ora ci prova il Tar del Lazio, mentre le<br />

compagnie petrolifere interessate guardano<br />

e aspettano, pronte a chiedersi, ma<br />

che fine fanno i nostri soldi? E perché le<br />

royalty che Eni e Shell versano al<strong>la</strong> <strong>Basilicata</strong><br />

se le devono prendere il Veneto e Liguria<br />

e indirettamente devono avvantaggiarsene<br />

le società che operano su quei<br />

territori? Per ora nessuna azione legale in<br />

vista, ma solo le legittime preoccupazioni<br />

dei Ministeri che confidano nel «buon<br />

senso» del Consiglio di Stato affinché<br />

possa finalmente dire l’ultima paro<strong>la</strong> su<br />

quel bonus nato male fin dall’inizio. [l.ier.]<br />

bero incontro le imprese operanti<br />

nel settore estrattivo, sottoposte<br />

ad oneri cui non andrebbero<br />

incontro quelle operanti<br />

nel settore del<strong>la</strong> rigassificazione,<br />

operanti nel medesimo<br />

settore produttivo». È<br />

chiaro che «l’eventuale estensione<br />

dei benefici ai residenti<br />

nelle Regioni interessate da attività<br />

di rigassificazione, senza<br />

alcun corrispondente aggravio<br />

per gli operatori di tale settore,<br />

costituirebbe un indebito ed<br />

illegittimo vantaggio competitivo<br />

a beneficio di imprese già<br />

operanti in condizioni privilegiate<br />

(quelle del settore del<strong>la</strong><br />

rigassificazione)». Imprese che<br />

già godono di remunerazioni<br />

re<strong>la</strong>tive all’attività rego<strong>la</strong>ta e al<br />

sistema tariffario, a fronte delle<br />

imprese estrattive che non<br />

recuperano i costi di produzione.<br />

[l.ier.]

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