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PAPER PROVASOLI CORRETTO

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Valori di mercato e valori contabili. La sfida<br />

dell’“impairment test”<br />

(Angelo Provasoli)<br />

Sommario: 1. Premessa. 2. I valori contabili nelle aggregazioni aziendali.<br />

L’esperienza italiana. 3. Fair value e valori contabili negli orientamenti<br />

statunitensi. 3.1. Costo, intangibili ed avviamento dell’azienda acquisita, al<br />

tempo dell’acquisto. 3.2. Avviamento e “impairment test”. 4. Conclusioni.<br />

1. Premessa.<br />

Il tema del fair value è oggetto di ampi dibattiti. L’orientamento<br />

a riferimenti di “mercato” nella stima di rilevanti classi di valori<br />

dei bilanci d’esercizio e consolidati è nei fatti. Si pensi, ad<br />

esempio, a quanto previsto dai principi contabili internazionali<br />

IAS 39, 40 e 41 in tema, rispettivamente, di strumenti finanziari,<br />

di investimenti immobiliari e di valutazioni nel settore agricolo.<br />

Si pensi anche alle recenti proposte di modifica ai principi<br />

contabili vigenti, tra cui va segnalata l’eliminazione del<br />

tradizionale metodo LIFO nella valutazione delle rimanenze<br />

d’esercizio (IAS 2).<br />

Anche l’argomento oggetto di questa relazione si inserisce<br />

nell’ampia discussione in merito alla rilevanza dei valori di<br />

mercato e dei valori storici nei bilanci d’impresa, ma lo fa in una<br />

particolare prospettiva. Esamina infatti il trattamento contabile da<br />

riservare alle aggregazioni aziendali nelle quali un’impresa<br />

acquista un’altra impresa od un suo ramo ovvero acquista una<br />

partecipazione nel capitale di una o più altre imprese<br />

assumendone il controllo, qualunque sia la forma tecnico-<br />

1


giuridica secondo cui l’acquisizione si realizza e la natura del<br />

corrispettivo del negozio (denaro, accollo di debiti, azioni ed altri<br />

strumenti finanziari, ecc.). Esamina cioè i problemi delle<br />

determinazioni di bilancio in quelle che, con espressione<br />

anglosassone, sono definite “Business Combinations”.<br />

Il tema è complesso e delicato. E’ complesso poiché la sua<br />

soluzione non è solo materia di dottrina aziendale e di principi<br />

contabili, ma si riflette necessariamente sulla disciplina della<br />

regolamentazione giuridica delle varie forme di aggregazione<br />

aziendale, sui procedimenti e sulle garanzie che debbono<br />

presiedere alla corretta esecuzione di tali operazioni. E’ delicato<br />

poiché le alternative di rilevazione incidono sulla misurazione e<br />

sulla rappresentazione delle performance delle imprese e dei<br />

gruppi, sui parametri di apprezzamento finanziario dei risultati e<br />

delle capitalizzazioni di mercato e, da ultimo, probabilmente,<br />

anche sulle condizioni a cui si concludono le operazioni di<br />

negoziazione di pacchetti di controllo dei capitali d’impresa.<br />

Lo stesso Legislatore italiano, con una delega al Governo, ha<br />

colto l’esigenza di riconsiderare il tema dell’informazione<br />

economica predisposta dalle imprese in concomitanza di alcune<br />

operazioni, almeno in parte assimilabili alle aggregazioni dianzi<br />

richiamate: le fusioni e le scissioni.<br />

Lo spunto è sorto dall’osservazione del fatto che interessi<br />

contingenti, di volta in volta diversi, tendono ad orientare<br />

variamente le scelte dei criteri di redazione dei bilanci<br />

nell’esecuzione delle operazioni in parola. Ne derivavano<br />

2


comportamenti profondamente disomogenei specie tra le fusioni<br />

con concambio di azioni e le fusioni senza concambio.<br />

La finalità ricercata dalla nuova disciplina giuridica è pertanto<br />

quella di ricondurre ad un modello unitario le valutazioni di<br />

bilancio delle società risultanti dalle fusioni e delle società<br />

beneficiarie delle scissioni.<br />

Tale positiva intenzione traspare dalla relazione di<br />

accompagnamento della Legge delega. Essa, tuttavia, non ha<br />

trovato nella norma delegante una visione adeguatamente<br />

articolata e sufficientemente comprensiva del fenomeno da<br />

regolare. Infatti, da un lato, il riferimento alle sole fusioni e<br />

scissioni appare incompleto, e dunque insufficiente, in quanto<br />

non consente di prendere in considerazione molteplici forme<br />

secondo cui, in concreto, si realizzano le operazioni di<br />

aggregazione dianzi descritte; dall’altro, è impreciso, e, per<br />

alcuni aspetti, troppo ampio, in quanto le operazioni di fusione e<br />

scissione comprendono in principio anche le mere<br />

riorganizzazioni di società e di gruppi senza variazioni negli<br />

assetti di controllo. E non è per nulla convincente che il modello<br />

delle valutazioni di bilancio debba regolare uniformemente ed<br />

unitariamente le riorganizzazioni e le acquisizioni di aziende solo<br />

perché realizzate con una medesima forma legale o, per contro,<br />

debba rappresentare diversamente le operazioni di acquisizione<br />

solo perché realizzate in forma differente dalla fusione o dalla<br />

scissione.<br />

3


Forse anche per queste ragioni la delega al Governo, nei termini<br />

sin qui noti, non ha trovato nelle proposte presentate al<br />

Parlamento una attuazione adeguata all’intento 1 . Il progetto del<br />

nuovo articolo 2504-bis c.c, che affronta la questione, si limita a<br />

riaffermare un principio di continuità dei valori contabili della<br />

società risultante dalla fusione ignorando non solo le<br />

problematiche di cui qui si discute, ma persino l’obiettivo di<br />

fondo della delega: il perseguimento, cioè, con la nuova<br />

disciplina, di adeguati livelli di armonizzazione sostanziale dei<br />

criteri di rappresentazione contabile delle fusioni, con e senza<br />

concambio, e delle scissioni.<br />

Come si vedrà nel prosieguo, l’armonizzazione realizzata sul<br />

riferimento della mera continuità dei valori contabili, viste le<br />

possibili profonde diversità di natura e di origine di tali valori<br />

nelle operazioni considerate, ha un significato esclusivamente<br />

formale e non può pertanto assumersi come indirizzo informatore<br />

per rappresentare attendibilmente gli assetti patrimoniali e<br />

reddituali delle aggregazioni di imprese.<br />

1 L’art.2504-bis proposto prevede che “Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività<br />

e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia<br />

della fusione medesima. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di<br />

rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i<br />

valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la<br />

relazione di cui all’articolo 2501 sexies”.<br />

Per quanto la norma miri a sancire il principio della continuità dei valori contabili, essa non<br />

è formulata in modo appropriato. Si noti come nel caso di una fusione per incorporazione il<br />

primo bilancio successivo alla fusione redatto dall’incorporante può seguire anche di mesi il<br />

momento in cui ha effetto la fusione e, dunque, le attività e le passività trasferite possono<br />

avere a quella data un valore diverso a quello in cui è compiuta la fusione o addirittura<br />

possono anche non essere più iscritte in bilancio (si pensi ad un credito nel frattempo<br />

realizzato). Il riferimento appropriato dovrebbe essere alla “contabilità” (e non al primo<br />

bilancio). E’ auspicabile che le Commissioni parlamentari rilevino almeno questa<br />

incongruenza lessicale e, dunque, si corregga la formula adottata.<br />

4


Se l’interpretazione esposta è corretta, e sul tema potesse<br />

prevedersi una nuova e meglio articolata Legge delega attenta<br />

anche ai cambiamenti in atto in campo internazionale, l’attuale<br />

insoddisfazione si mitigherebbe.<br />

La rappresentazione in bilancio delle operazioni di aggregazione<br />

aziendale ha risentito in Italia di vincoli di ordine civilistico tali<br />

da non consentire l’utilizzo di prassi contabili affermatesi a<br />

livello internazionale. Si spiega così perché lo IAS 22 non ha in<br />

alcun modo potuto influire sugli orientamenti contabili italiani.<br />

Questa disomogeneità nella rappresentazione contabile delle<br />

operazioni in questione verrà in parte superata per effetto dei<br />

recenti sviluppi normativi europei in materia contabile.<br />

L’approvazione del regolamento 1606/2002 del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio, che impone l’adozione dei principi<br />

internazionali nella redazione dei bilanci consolidati di società<br />

controllanti quotate per ogni esercizio avente inizio il 1° gennaio<br />

2005, condurrà, una volta espletata la procedura di<br />

“omologazione” ivi prevista 2 , anche all’applicazione dello IAS<br />

2 Il Regolamento stabilisce – tra l’altro - che i principi contabili emanati dallo IASB per<br />

poter essere integrati nel quadro legislativo dell’Unione Europea debbano risultare<br />

compatibili, in linea generale, con le direttive comunitarie in materia contabile, ed è proprio<br />

a tal fine prevede l’attivazione di un “meccanismo di omologazione” (endorment<br />

mechanism) volto ad assicurare l’adozione di solo quei principi dello IASB che risultino<br />

compatibili con i principi base di tale normativa.<br />

In particolare, la Commissione potrà “omologare” i principi contabili internazionali solo se:<br />

(i) non siano in contrasto con la “clausola generale” della rappresentazione veritiera e<br />

corretta” di cui alle direttive contabili – senza che peraltro ciò implichi che il principio<br />

contabile debba essere conforme in senso stretto a ogni norma delle direttive –; (ii) siano<br />

rispondenti, coerentemente con le conclusioni dell’Ecofin del 17 luglio 2000, al principio<br />

della tutela del mercato europeo; (iii) siano in linea con i requisiti di “comprensibilità”,<br />

“rilevanza”, “attendibilità” e “comparabilità” cui un’informativa destinata a costituire la<br />

base per assumere decis ioni economiche e giudicare l’operato degli amministratori di una<br />

società, deve necessariamente rispondere.<br />

5


22, nella nuova formulazione che terrà verosimilmente conto<br />

anche delle elaborazioni statunitensi sul tema.<br />

Di qui l’esigenza di un appropriato e tempestivo coordinamento<br />

della legislazione interna a quella comunitaria per il<br />

perseguimento dei fini di armonizzazione.<br />

L’applicazione dello IAS 22 come sarà modificato,<br />

verosimilmente con un coordinamento al disposto degli SFAS<br />

141 e 142, sarebbe, per l’Italia, doppiamente rivoluzionaria.<br />

Per convincersene è sufficiente raffrontare la prassi italiana<br />

prevalente di contabilizzazione delle forme più comuni di<br />

aggregazioni aziendali a quella estera che applica i principi<br />

richiamati.<br />

A tale scopo, nel seguito, dopo aver appunto esaminato gli<br />

orientamenti delle applicazioni in Italia, si inquadrano i criteri<br />

informatori delle rappresentazioni contabili delle aggregazioni di<br />

imprese negli Stati Uniti, se ne presentano i principali problemi e<br />

i possibili effetti.<br />

2. I valori contabili nelle aggregazioni aziendali. L’esperienza<br />

italiana.<br />

Il breve excursus intorno alle prassi contabili più diffuse nelle<br />

forme più comuni di aggregazioni aziendali, intese nel senso in<br />

precedenza descritto, consente di cogliere il cambiamento<br />

proposto dai principi esteri ed internazionali.<br />

6


Una prima operazione che merita di essere considerata per la<br />

frequenza con cui si presenta nei processi di aggregazione di<br />

imprese è il conferimento di azioni o quote rappresentative di<br />

partecipazioni di controllo. Da un punto di vista formale, tale<br />

operazione si configura come un aumento di capitale con<br />

conferimento in natura ed esclusione del diritto d’opzione. Nel<br />

profilo economico aziendale l’operazione presenta il carattere di<br />

un’acquisizione con pagamento del corrispettivo in azioni o, se si<br />

vuole, di uno scambio tra azioni della società che forma oggetto<br />

del conferimento e azioni della società conferitaria.<br />

La negoziazione tra le parti trova sintesi nella pattuizione del<br />

rapporto di cambio.<br />

In un’operazione siffatta, allo stato della regolamentazione<br />

giuridica, il consiglio di amministrazione della società<br />

conferitaria, oltre a convenire sul rapporto di cambio, propone il<br />

prezzo di emissione delle azioni al servizio del conferimento,<br />

mentre l’esperto designato dal Presidente del Tribunale valuta il<br />

conferimento e controlla che il valore complessivo delle azioni<br />

conferende non sia inferiore al valore nominale, aumentato<br />

dell’eventuale sovrapprezzo, delle azioni da emettersi a titolo di<br />

aumento del capitale della società conferitaria.<br />

In questo contesto, pertanto, la determinazione del prezzo di<br />

emissione delle azioni non è necessariamente informata<br />

all’esigenza di esprimere il fair value di ciascuna di tali azioni,<br />

né, per il complesso delle azioni emittende, all’esigenza di<br />

rappresentare il valore di mercato della partecipazione da<br />

7


acquisire. Il prezzo di emissione delle nuove azioni al servizio<br />

dell’operazione diviene conseguentemente una variabile<br />

accessoria che è mossa in funzione di finalità del tutto estranee<br />

all’economia dell’operazione.<br />

In un’operazione permutativa come quella descritta ciò che conta<br />

è infatti la determinazione, in termini comparativamente<br />

significativi, dei valori delle azioni che vengono scambiate e con<br />

essi, dunque, di un corretto rapporto di cambio. Quest’ultimo<br />

costituisce appunto l’unico “prezzo” rilevante del negozio.<br />

In assenza di una regolamentazione ordinata ad indirizzare nel<br />

modo più appropriato la configurazione tecnica ed i criteri di<br />

rappresentazione in bilancio dell’operazione, la scelta del prezzo<br />

di emissione tende a piegarsi alle opportunità associabili alla<br />

realizzazione di specifiche politiche di bilancio, principalmente<br />

di bilancio consolidato.<br />

Il senso della scelta del prezzo di emissione delle azioni<br />

costituenti il corrispettivo del conferimento è allora molto<br />

precisa. Esso si coglie ove si consideri che tale prezzo determina<br />

contemporaneamente la misura dell’aumento del patrimonio<br />

netto della società conferitaria “acquirente” e il valore di<br />

iscrizione delle azioni conferende nel bilancio di tale società e,<br />

soprattutto, ove si consideri che il prezzo di emissione si riflette<br />

sulle performance consolidate successive al conferimento.<br />

In questa prospettiva il prezzo unitario di emissione è di norma<br />

preferibilmente scelto in misura tale da ottenere un aumento del<br />

patrimonio netto della società conferitaria corrispondente alla<br />

quota di pertinenza del patrimonio netto consolidato della società<br />

8


conferenda. Nel solo caso in cui il prezzo così calcolato si<br />

dimostrasse inferiore al valore nominale delle azioni da emettere,<br />

la prassi assume, quale prezzo di emissione, il valore nominale.<br />

Due sono le finalità che si intendono perseguire con la scelta<br />

descritta:<br />

a) annullare o minimizzare nel bilancio consolidato l’entità delle<br />

differenze da consolidamento esprimibili come rettifiche di<br />

valori di beni ammortizzabili o come valore di “avviamento”,<br />

e<br />

b) contenere la misura del patrimonio netto consolidato.<br />

Le differenze in questione, infatti, mentre non generano benefici<br />

fiscali per il gruppo, si ripercuotono negativamente sui futuri<br />

risultati economici consolidati in quanto, nell’attuale disciplina<br />

della materia, soggette ad ammortamento.<br />

Prezzi d’emissione più elevati rispetto all’importo determinato<br />

con il criterio su indicato, oltre a influire direttamente sulla<br />

misura delle rettifiche dell’attivo ammortizzabile, aumentandone<br />

l’entità, incidono, nello stesso senso, sul patrimonio netto<br />

consolidato. Cosicché il combinarsi della riduzione dei redditi e<br />

dell’aumento del patrimonio netto produce conseguenze negative<br />

sulla redditività di gruppo, così come rappresentata dagli indici<br />

usualmente utilizzati dai mercati finanziari.<br />

Un’operazione con contenuti e finalità analoghe al conferimento<br />

è l’OPS (Offerta Pubblica di Scambio). Anch’essa si realizza<br />

infatti per mezzo di un aumento di capitale con emissione di<br />

9


nuove azioni da cedere in cambio di azioni di una terza società<br />

detenute dal “pubblico”. Valgono pertanto per l’OPS le<br />

medesime considerazioni, in tema di prezzo di emissione delle<br />

azioni e dunque di sovrapprezzo, dianzi descritte per il<br />

conferimento di azioni.<br />

Le principali operazioni di acquisizione condotte in Italia nella<br />

forma di OPS sono state contabilmente realizzate con gli stessi<br />

criteri sopra brevemente tratteggiati per i conferimenti di<br />

pacchetti di controllo.<br />

Naturalmente, in assenza di norme di indirizzo, le soluzioni<br />

valutative adottate, in funzioni di convenienze fiscali e di altro<br />

ordine qui non considerate, possono e sono talora differenti da<br />

quelle sopra illustrate. In tali casi, peraltro non prevalenti, la<br />

variabile prezzo di emissione è mossa secondo convenienza verso<br />

livelli che non portano ad un raccordo tra aumento del capitale<br />

dell’azienda offerente e patrimonio netto contabile dell’azienda<br />

acquisita. Sorgono in tali casi differenze da allocare, di norma<br />

positive, di entità calcolata secondo opportunità.<br />

Giova osservare che la scelta del valore contabile da attribuire<br />

alle azioni emesse al servizio del conferimento o dello scambio e,<br />

corrispondentemente, del valore contabile dei beni acquisiti è,<br />

nella prassi, del tutto indipendente dalla natura e dalla finalità<br />

dell’operazione societaria. Così, un conferimento di azioni o una<br />

OPS possono essere rilevate allo stesso modo nel caso in cui<br />

esprimano un’aggregazione di imprese con trasferimento del<br />

controllo e nel caso in cui realizzino una mera ristrutturazione<br />

societaria all’interno di un gruppo. E, viceversa, possono essere<br />

10


ilevate in modo diverso pur nell’ambito di una o dell’altra delle<br />

due classi di operazioni.<br />

Agevole è tuttavia osservare che nel conferimento di azioni o<br />

nella OPS, indipendentemente dai criteri valutativi seguiti per<br />

esprimere i valori delle prestazioni corrispettive, sempre può<br />

essere riscontrata l’osservanza di un principio di continuità dei<br />

valori contabili.<br />

L’osservanza è, per così dire, duplice nelle soluzioni valutative<br />

che si giudicano prevalenti: nelle soluzioni valutative, cioè, in cui<br />

il valore contabile delle azioni emesse a titolo di corrispettivo dei<br />

patrimoni aziendali acquisiti è determinato in misura uguale a<br />

quella contabile di tali patrimoni. L’osservanza del principio<br />

sussiste, ma limitata alla sola azienda offerente o alla<br />

conferitaria, negli altri casi.<br />

Le OPS e i conferimenti di pacchetti azionari di controllo si<br />

presentano peraltro come forme di aggregazioni aziendali<br />

alternative alle fusioni e ai conferimenti di aziende 3 . Spesso, poi,<br />

i conferimenti di partecipazioni di controllo e le OPS<br />

3 E’ appena il caso di osservare che le conclusioni a cui si è pervenuti per lo scambio di<br />

partecipazioni realizzate mediante operazioni di conferimento ovvero mediante OPS,<br />

valgono – in linea generale - anche per lo scambio di partecipazioni concretizzatesi<br />

attraverso lo schema negoziale della cessione in permuta. Si ricordi come quest’ultima<br />

operazione si sostanzi in un’acquisizione di una partecipazione in un'altra società attraverso<br />

l’attribuzione ai soci di quest’ultima di azioni proprie della società acquirente. La principale<br />

differenza tra il conferimento (e l’OPS) da un lato, e la permuta dall’altro, sta nel fatto che<br />

la permuta, in quanto realizzativa di una duplice reciproca cessione di beni, è suscettibile di<br />

produrre plusvalenze e minusvalenze per entrambi i soggetti che vi partecipano. Al contrario<br />

nel conferimento è solo il conferente (o l’impresa aderente all’offerta nell’OPV) che pone in<br />

essere una cessione di beni e, quindi, solo rispetto ad esso possono realizzarsi effetti<br />

reddituali; per il conferitario (o per l’impresa offerente), invece, l’operazione configura un<br />

aumento di capitale con apporto in natura non suscettibile, come tale, di produrre effetti<br />

economici.<br />

11


costituiscono operazioni propedeutiche alle fusioni o comunque<br />

operazioni collegate funzionalmente alle fusioni.<br />

Anche nelle fusioni espressive di aggregazioni aziendali con<br />

trasferimento del potere di controllo, così come nelle altre<br />

operazioni illustrate, la prassi tende a dare continuità ai<br />

precedenti valori contabili nei valori dei bilanci post-fusione.<br />

Nel processo di integrazione dei patrimoni che accompagna le<br />

fusioni con annullamento, tuttavia, la continuità dei valori<br />

contabili dell’azienda “acquisita” trova spesso un vincolo<br />

nell’esigenza di trattare contabilmente le differenze tra il valore<br />

contabile della partecipazione nella società incorporata e il valore<br />

corrispondente del patrimonio netto contabile di tale società 4 . In<br />

Italia, infatti, la differenza di fusione, anche per vincoli giuridici,<br />

non trova mai compensazione nel patrimonio netto della società<br />

incorporante.<br />

Per converso, la continuità dei valori è sempre realizzata nel<br />

patrimonio dell’impresa “acquirente”. Il valore netto dei<br />

componenti patrimoniali della società incorporata, dopo le<br />

rettifiche conseguenti all’allocazione delle differenze da<br />

annullamento, viene invero fatto coincidere con il valore<br />

contabile della partecipazione in detta società. Ed è a tale<br />

“continuità” a cui verosimilmente si riferisce il progetto di nuovo<br />

articolo 2504 bis c.c. Nelle fusioni con concambio, invece, la<br />

continuità può alternativamente realizzarsi rispetto ai valori<br />

contabili degli elementi patrimoniali della società incorporata,<br />

4 Queste differenze, come si è visto, non sussistono nei casi in cui la partecipazione nella<br />

società incorporata sia stata acquisita per via di un conferimento o di una OPS rilevati nei<br />

modi sopra illustrati.<br />

12


della incorporante o di entrambe, a seconda della scelta del<br />

prezzo di emissione delle azioni relative all’aumento del capitale<br />

al servizio della fusione.<br />

Diversamente dai conferimenti di azioni e dalle OPS, nei quali<br />

gli effetti più rilevanti delle scelte dei criteri contabili si<br />

manifestano nel bilancio consolidato, nelle fusioni le scelte<br />

contabili si riflettono anzitutto nel bilancio d’esercizio della<br />

società risultante dalla fusione. Gli effetti rilevabili nell’eventuale<br />

bilancio consolidato del gruppo cui partecipa la società risultante<br />

dalla fusione, infatti, replicano esattamente quelli rappresentati<br />

nel bilancio d’esercizio. Conseguentemente le scelte di<br />

valutazione sono impostate considerando principalmente gli<br />

effetti di vario ordine indotti sui risultati dei bilanci ordinari<br />

d’esercizio. Nei casi di fusione, tuttavia, i gradi di libertà delle<br />

soluzioni valutative sono molto ridotti. Infatti, nelle fusioni con<br />

annullamento delle partecipazioni azionarie le soluzioni sono<br />

condizionate dalle decisioni assunte al tempo dell’acquisizione di<br />

tali partecipazioni, mentre nelle fusioni con concambio sono<br />

condizionate dal prezzo di emissione delle azioni al servizio di<br />

tale concambio, sempre corrispondente al valore nominale.<br />

Sulla base delle considerazioni esposte è possibile delineare i<br />

possibili effetti indotti sugli assetti patrimoniali e reddituali post-<br />

fusione dalle diverse soluzioni valutative adottate.<br />

In una fusione con annullamento, realizzata contestualmente o in<br />

prossimità di un’acquisizione eseguita con corrispettivo in denaro<br />

(e, dunque, in forma diversa dal conferimento di azioni o<br />

13


dall’OPS), l’allocazione della differenza di fusione riverbera<br />

correttamente sugli elementi patrimoniali della società acquisita<br />

(usualmente l’incorporata) il rispettivo fair value, come<br />

espressione del costo della partecipazione.<br />

In una fusione con concambio, al contrario, ciò non avviene. Si<br />

ripetono infatti in tale circostanza, gli effetti sopra descritti in<br />

merito ai conferimenti di azioni e alle OPS, con l’aggravante<br />

dell’assenza di alternative in merito alla scelta del prezzo di<br />

emissione delle azioni destinate al concambio, di norma pari al<br />

valore nominale. Il numero complessivo delle azioni emesse è<br />

peraltro vincolato al rapporto di cambio. Ne consegue che il<br />

valore contabile complessivo delle azioni emesse non ha alcun<br />

nesso né con il loro valore economico (fair value) complessivo,<br />

né con il valore economico dei beni, diritti ed obbligazioni<br />

dell’impresa acquisita ed incorporata. L’allocazione della<br />

differenza da concambio, conseguentemente, non può, se non per<br />

caso, consentire di riesprimere in importi corrispondenti al<br />

rispettivo “fair value” l’insieme dei valori contabili degli<br />

elementi del patrimonio dell’incorporata.<br />

Analogamente, non hanno alcun significato economico le<br />

differenze accertate nelle fusioni con annullamento di azioni<br />

nelle quali le partecipazioni di controllo nelle società incorporate<br />

siano pervenute alla società risultante dalla fusione a seguito di<br />

14


conferimenti di azioni o di offerte pubbliche di scambio, rilevati<br />

nelle forme più frequenti dianzi descritte 5 .<br />

5<br />

Al fine di meglio cogliere il senso delle considerazioni sopra descritte, si propone nel<br />

seguito un semplice esempio.<br />

Si immaginino due società, ALPHA e BETA: ALPHA detiene il 30% del capitale di BETA<br />

e decide di acquisirne il controllo totalitario, potendo scegliere tra due forme tecnicogiuridiche<br />

alternative di attuazione: l’OPS e la fusione per incorporazione.<br />

La Tav. 1 mostra, per ciascuna società, le situazioni patrimoniali ante operazione, le<br />

proiezioni reddituali, i valori economici complessivi e per azione nonchè, infine, il rapporto<br />

di cambio risultante. Assumendo a riferimento tali dati, si analizzano nel seguito gli effetti<br />

della scelta di ciascuna forma tecnico-giuridica di operazione.<br />

Nella Tav. 2 si ipotizza che la società ALPHA opti per l’operazione di fusione per<br />

incorporazione. Nella situazione patrimoniale aggregata (ALPHA+BETA) post fusione,<br />

emerge, in dare, un disavanzo da annullamento della partecipazione del 30% detenuta da<br />

ALPHA in BETA anteriormente all’operazione. Tale differenza da annullamento, per<br />

ipotesi imputata ad avviamento, determina poi negli esercizi successivi all’operazione un<br />

abbattimento del risultato economico, in termini di maggiori ammortamenti.<br />

Nella Tav. 3 si analizza il caso in cui la società ALPHA opti per l’offerta pubblica di<br />

scambio. Si ipotizza che il prezzo di emissione delle nuove azioni di ALPHA al servizio<br />

dell’OPS sia determinato assumendo a riferimento il fair value delle azioni medesime. Nello<br />

stato patrimoniale consolidato post operazione, emerge dunque una differenza positiva di<br />

consolidamento, che sarà soggetta ad un processo di ammortamento negli esercizi successi,<br />

determinando un abbattimento del risultato economico di tali esercizi di importo superiore a<br />

quello calcolato nell’ipotesi della fusione (cfr. Tav. 2).<br />

Nella Tav. 4 si analizza sempre il caso in cui la società ALPHA opti per l’offerta pubblica<br />

di scambio, ipotizzando però che il prezzo di emissione delle nuove azioni di ALPHA sia<br />

determinato in modo tale che il valore di iscrizione nel bilancio di ALPHA della<br />

partecipazione totalitaria in BETA sia uguale al patrimonio netto contabile di BETA stessa.<br />

Va peraltro segnalato che, nella fattispecie qui esemplificata e limitatamente al caso delle<br />

aziende di credito, l’orientamento di Banca d’Italia è quello di consentire il raccordo al<br />

valore di patrimonio netto della società incorporanda limitatamente alla quota di<br />

partecipazione acquisita mediante emissione di azioni (OPS) da parte della società<br />

incorporante (nel caso di specie il 70%).<br />

Nel caso riportato nella Tav. 4, diversamente da quanto visto nella precedente Tav. 3, nel<br />

bilancio consolidato di ALPHA post OPS non emerge alcuna differenza di consolidamento.<br />

Pertanto, il conto economico degli esercizi successivi all’operazione non risente dell’onere<br />

relativo agli ammortamenti di tale differenza. In tale ipotesi nel bilancio consolidato si<br />

realizza una piena continuità dei valori contabili di entrambe le società interessate<br />

all’operazione.<br />

Nella Tav. 5 sono riassunti alcuni tra i più significati effetti sulle variabili patrimoniali e<br />

reddituali conseguenti alla scelta dell’una o dell’altra forma tecnico-giuridica di operazione.<br />

Risulta in sintesi che, a valle dell’operazione, gli assetti patrimoniali, la solidità, i redditi<br />

assoluti, i parametri di redditività e di price earning sono sostanzialmente differenti in<br />

dipendenza della forma tecnica prescelta; tali variabili sono pure diverse, nell’ambito di una<br />

stessa forma tecnica di acquisizione, l’OPS, variando il prezzo di emissione delle azioni al<br />

servizio dello scambio nei termini consentiti dalla norma giuridica italiana.<br />

15


Situazioni patrimoniali ante-operazione<br />

Partecipazione di ALPHA in BETA ante operazione 30,00%<br />

ALPHA - SP esercizio X BETA - SP esercizio X<br />

17<br />

TAV. 1<br />

Attivo Circolante 1.500 Debiti 2.300 Attivo Circolante 1.100 Debiti 1.800<br />

Partecipazione in<br />

BETA 1.100 Capitale sociale 1.000<br />

Attivo<br />

Immobilizzato 2.000 Capitale sociale 1.000<br />

Altre att.<br />

immobilizzate 1.900 Riserve 1.000 Riserve 200<br />

TOT. ATTIVO 4.500<br />

Utile 200 Utile 100<br />

TOT.PASS. E<br />

NETTO 4.500 TOT. ATTIVO 3.100<br />

TOT.PASS. E<br />

NETTO 3.100<br />

Utile atteso esercizio (X+1) 250 Utile atteso esercizio (X+1) 150<br />

N. di azioni 1.000 N. di azioni 1.000<br />

Valore nominale 1,00 Valore nominale 1,00<br />

W COMPLESSIVO 7.500 W COMPLESSIVO 2.000<br />

W per AZIONE 7,50 W per AZIONE 2,00<br />

CONCAMBIO (N. di azioni di ALPHA per ogni azione di BETA) 0,267


FUSIONE per incorporazione<br />

ALPHA+BETA - SP esercizio X (post fusione)<br />

18<br />

TAV. 2<br />

Attivo Circolante 2.600 Debiti 4.100<br />

Altre attività immobilizzate 3.900 Capitale sociale 1.187<br />

Disavanzo da annullamento 710 Riserve 1.000<br />

Avanzo da concambio 723<br />

Utile 200<br />

TOTALE ATTIVO 7.210 TOTALE PASSIVO E NETTO 7.210<br />

ALPHA+BETA - CE esercizio (X+1) (post fusione)<br />

Utile atteso senza sinergie (Alpha+Beta) 400<br />

Maggiori ammortamenti per disavanzo da annullamento<br />

imputato ad avviamento (ipotesi di non deducibilità)<br />

Utile rettificato 329<br />

-71


OPS<br />

IPOTESI A : Prezzo di emissione azioni ALPHA = Fair value<br />

SP CONSOLIDATO esercizio X (post OPS)<br />

Attivo Circolante 2.600 Debiti 4.100<br />

Altre attività immobilizzate 3.900 Capitale sociale 1.187<br />

Differenza positiva consolidamento 1.200 Riserve 1.000<br />

19<br />

TAV. 3<br />

Sovrapprezzo 1.213<br />

Utile 200<br />

TOTALE ATTIVO 7.700 TOTALE PASSIVO E NETTO 7.700<br />

CE CONSOLIDATO esercizio (X+1) (post OPS)<br />

Utile atteso senza sinergie (Alpha+Beta) 400<br />

Ammortamento differenza positiva di consolidamento imputata ad<br />

avviamento<br />

Utile rettificato 280<br />

-120


OPS<br />

IPOTESI B : Prezzo di emissione azioni ALPHA tale per cui valore di<br />

iscrizione della partecipazione = patrimonio netto partecipata<br />

SP CONSOLIDATO esercizio X (post OPS)<br />

20<br />

TAV. 4<br />

Attivo Circolante 2.600 Debiti 4.100<br />

Altre attività immobilizzate 3.900 Capitale sociale 1.187<br />

Differenza positiva consolidamento 0 Riserve 1.000<br />

Sovrapprezzo 13<br />

Utile 200<br />

TOTALE ATTIVO 6.500 TOTALE PASSIVO E NETTO 6.500<br />

CE CONSOLIDATO esercizio (X+1) (post OPS)<br />

Utile atteso senza sinergie (Alpha+Beta) 400<br />

Ammortamento differenza positiva di consolidamento 0<br />

Utile rettificato 400


21<br />

TAV. 5<br />

EFFETTI DELLA SCELTA DELL'OPERAZIONE<br />

SULLE VARIABILI PATRIMONIALI E REDDITUALI<br />

Fusione OPS (hp A) OPS (hp B)<br />

PN (X+1) 3.239 3.680 2.600<br />

ROE (X+1) 10,16% 7,61% 15,38%<br />

Debiti/PN (X+1) 1,27 1,11 1,58<br />

EPS (X+1) 0,28 0,24 0,34


Tenuto conto dei criteri osservati dalla prassi di contabilizzazione<br />

delle operazioni di fusione, la significatività delle situazioni<br />

patrimoniali e finanziarie e dei risultati reddituali post-fusione è<br />

dunque varia.<br />

Nel caso di fusione con annullamento di azioni la significatività è<br />

strettamente connessa al criterio assunto nella rilevazione del<br />

valore della partecipazione acquisita (la quale a sua volta dipende<br />

anche dalla forma del negozio: acquisto con corrispettivo in<br />

denaro, conferimento di azioni, OPS, ecc.).<br />

La significatività delle rappresentazioni patrimoniali e reddituali<br />

è sempre insoddisfacente se in una stessa fusione si manifestano<br />

differenze da annullamento e da concambio. Il valore informativo<br />

è critico poi nel concorso di differenze da annullamento e da<br />

differenze da concambio nei casi in cui le prime traggono origine<br />

da OPS o da conferimenti di azioni realizzati con i più consueti<br />

criteri contabili sopra descritti.<br />

Da ultimo va ulteriormente richiamato che la qualità delle<br />

informazioni patrimoniali, finanziarie e reddituali delle<br />

aggregazioni è del tutto indipendente dal rispetto del principio di<br />

continuità dei valori contabili. Si è visto infatti che in tutti i casi<br />

descritti è rispettato il principio in parola, ora esplicitamente<br />

imposto dalla norma di riforma.<br />

L’aderenza a tale principio è infatti piena (in quanto osservata sia<br />

rispetto ai valori patrimoniali dell’impresa acquirente, sia rispetto<br />

a quelli dell’impresa acquisita) proprio nelle operazioni (OPS e<br />

conferimenti di azioni) in cui l’applicazione dei correnti criteri<br />

22


contabili si riflette più negativamente sulla rappresentatività dei<br />

bilanci delle aggregazioni. Ove pertanto con una nuova disciplina<br />

delle aggregazioni aziendali si intendessero anche perseguire<br />

obiettivi di indirizzo dei criteri contabili, con il fine di<br />

armonizzare le informazioni economico finanziarie prodotte dalle<br />

imprese, la statuizione del solo “principio di continuità dei valori<br />

contabili” si dimostrerebbe del tutto insufficiente.<br />

3. Fair value e valori contabili negli orientamenti statunitensi.<br />

3.1. Costo, intangibili ed avviamento dell’azienda acquisita, al<br />

tempo dell’acquisto.<br />

Il punto debole della regolamentazione italiana sta, come si è<br />

visto, nella mancanza (nella norma di legge e nei principi<br />

contabili sino ad oggi approvati) di qualsivoglia indirizzo in<br />

merito alla misurazione dei valori da contabilizzare nelle<br />

aggregazioni aziendali. Il rispetto del principio di continuità dei<br />

valori contabili statuito nella nuova formulazione dell’art. 2504<br />

bis c.c. rimane pertanto un dettato vuoto di significato che, in<br />

concreto, si traduce in rappresentazioni di bilancio nelle quali le<br />

attività e le passività patrimoniali acquisite sono identificate e<br />

misurate con criteri differenti, scelti discrezionalmente in<br />

funzione della forma tecnico-legale adottata nell’operazione di<br />

acquisizione e della natura dei corrispettivi utilizzati per il<br />

regolamento del prezzo.<br />

Gli standards 141 e 142 dei principi statunitensi e 22 dei principi<br />

internazionali hanno per contro proprio la finalità di definire gli<br />

23


indirizzi di fondo per orientare, in termini omogenei e<br />

sistematicamente coerenti, la rilevazione e la misurazione dei<br />

valori delle acquisizioni aziendali. La loro applicazione richiede<br />

tuttavia una disciplina di diritto societario compatibile con le<br />

rispettive sistematizzazioni. In Italia, allo stato, lo Ias 22 non<br />

sembra applicabile, né lo sarebbe ove si orientasse, nelle previste<br />

modifiche, ai principi statunitensi.<br />

Le considerazioni che seguono si soffermano sul disposto dei<br />

principi degli Stati Uniti.<br />

Lo SFAS 141 tratta il tema delle “Business Combinations”. Esso<br />

muove dall’assunto che non esistono, o sono rarissime, le<br />

aggregazioni di “pari”, nelle quali cioè non sia possibile scorgere<br />

negli organi di governo congiunti (assetto proprietario, consiglio<br />

di amministrazione, massime direzioni) la prevalenza del<br />

soggetto economico di una delle imprese che hanno partecipato<br />

all’aggregazione. Conseguentemente, tutte le “business<br />

combinations” debbono essere considerate acquisizioni. Per tal<br />

motivo il principio suggerisce di determinare il valore<br />

dell’acquisizione sulla base del fair value delle “prestazioni<br />

corrispettive”.<br />

Agevole è osservare che tale scelta di misurazione è coerente con<br />

il tradizionale criterio con cui il modello contabile a “costi<br />

storici” rileva i valori di qualsiasi operazione di scambio. Il fair<br />

value del patrimonio netto aziendale acquisito (o della<br />

partecipazione di controllo assunta) esprime il costo della<br />

24


transazione e, salva diversa evidenza, corrisponde al valore del<br />

corrispettivo pagato per l’acquisizione.<br />

Il criterio di fondo, come si vede, non è in sé rivoluzionario, anzi<br />

si inserisce nell’alveo della comune esperienza contabile. Lo è<br />

invece per la prassi italiana. Negli Stati Uniti, infatti, è richiesta<br />

l’applicazione sistematica di tale criterio valutativo in ogni forma<br />

di acquisizione ed indipendentemente dallo strumento finanziario<br />

utilizzato per il pagamento (denaro, azioni, beni tangibili od<br />

intangibili, obbligazioni,ecc). In Italia, come si è visto, non solo<br />

la prassi indica soluzioni molto differenziate, ma segnala anche<br />

che una tale applicazione non sarebbe verosimilmente possibile<br />

nel profilo giuridico.<br />

La prevalenza della sostanza dell’operazione rispetto alla forma<br />

di attuazione, compresa quella tecnico-giuridica, permette, negli<br />

Stati Uniti, di risolvere anche problemi annosi per la disciplina<br />

italiana, quale è ad esempio quello della cosiddetta “fusione<br />

inversa” 6 . Anche nella fusione inversa, infatti, è identificabile un<br />

“acquirente” effettivo, distinguibile dal soggetto realmente<br />

“acquisito”, che nel profilo meramente formale appare invece<br />

6 La reverse merger è un’operazione di fusione per incorporazione nella quale la società<br />

incorporata si presenta con un patrimonio costituito da una partecipazione di controllo<br />

detenuta nella società incorporante. Sotto il profilo procedurale l’operazione si presenta<br />

come una fusione con concambio dal momento che è la società controllata ad incorporare la<br />

controllante. Per il solo effetto della continuità dei valori contabili, questa diversa procedura<br />

formale determina una diversità di risultati rispetto all’ipotesi ordinaria in cui la società<br />

incorporante sia la controllante. Le differenze che si generano con la reverse merger sono<br />

sia di natura che di segno diverso rispetto a quelle che si genererebbero in una fusione<br />

“normale”. Si è, infatti, in presenza di differenze da concambio in luogo di quelle da<br />

annullamento, ma soprattutto di disavanzi in luogo di avanzi e, viceversa, di avanzi in luogo<br />

di disavanzi.<br />

La fusione inversa è la classica operazione in cui la rappresentazione redatta secondo canoni<br />

formali determina una comunicazione contabile “deviata” della sostanza economica<br />

dell’operazione, con chiaro nocumento del lettore del bilancio.<br />

25


come “acquirente” in quanto emette le azioni e le offre, a titolo di<br />

corrispettivo delle azioni dell’impresa formalmente acquisita (in<br />

realtà effettivo acquirente), al soggetto economico<br />

dell’aggregazione. L’intera valutazione analitica del patrimonio,<br />

nel principio in esame, è infatti sempre impostata nei confronti<br />

dell’impresa realmente acquisita.<br />

La significativa novità del FAS 141 rispetto alle precedenti<br />

formulazioni è costituita dalla richiesta di analitica<br />

identificazione, al tempo dell’acquisizione, degli elementi<br />

dell’attivo e del passivo dell’azienda acquisita in concomitanza<br />

con l’attuazione del processo di allocazione del costo sostenuto<br />

sulla base del fair value di ciascun elemento. Va in particolare<br />

segnalato che il principio raccomanda di procedere ad una<br />

meticolosa identificazione analitica non solo degli elementi<br />

materiali, attivi e passivi, del patrimonio aziendale acquisito, ma<br />

anche, e in ciò è la novità, degli elementi intangibili che, nel<br />

passato, in assenza di tale disposizione, sarebbero confluiti<br />

indistintamente in un generico valore di avviamento.<br />

Ulteriore caratteristica del procedimento suggerito dal recente<br />

principio statunitense è che l’identificazione degli elementi<br />

patrimoniali non trova alcun vincolo nelle classi di valori dei<br />

beni, diritti ed obbligazioni, materiali e immateriali, emergenti<br />

dalla situazione contabile dell’azienda acquisita al tempo<br />

dell’acquisto. Inoltre, l’eventuale avviamento preesistente iscritto<br />

nei bilanci dell’azienda acquisita rimane estraneo ai processi di<br />

allocazione e pertanto viene ignorato.<br />

26


L’identificazione degli elementi patrimoniali è dunque innovativa<br />

sotto ogni profilo. Essa si rivela cruciale nella prospettiva degli<br />

“impairment test”, con particolare riferimento a quelli degli<br />

intangibili e dell’avviamento.<br />

Il riconoscimento degli intangibili di un’azienda acquisita segue,<br />

nel nuovo principio, una specifica procedura, con vincoli e criteri<br />

che non coincidono necessariamente con quelli previsti per<br />

l’ipotesi di acquisto separato di singoli beni immateriali o di loro<br />

gruppi avulsi da un complesso aziendale.<br />

Va peraltro considerato che nel processo di identificazione sono<br />

considerate attività intangibili solamente quelle che originano da<br />

rapporti contrattuali o da diritti di natura legale ovvero quelle<br />

passibili di separata cessione rispetto all’azienda nel suo<br />

complesso, anche se in associazione con altri beni, diritti ed<br />

obbligazioni. Il principio propone, in via esemplificativa, un<br />

ampio elenco di intangibili ed alcune specifiche esclusioni per la<br />

sola ipotesi della determinazione analitica del patrimonio di<br />

un’azienda acquisita.<br />

Un’altro elemento caratteristico della disciplina contabile<br />

statunitense, anch’esso innovativo, è la classificazione delle<br />

attività immateriali in due gruppi in funzione della vita utile<br />

prevista: gli intangibili a vita indefinita e quelli a vita definita.<br />

Nel sistema esaminato, sono considerati disporre di vita<br />

indefinita gli intangibili che generano benefici che, al tempo della<br />

stima, non trovano limiti temporali in leggi, regolamenti,<br />

disposizioni contrattuali, circostanze economiche (obsolescenza,<br />

27


concorrenza, domanda, livello di spesa di mantenimento) od<br />

altro. Ciò non significa che gli intangibili in parola godano di vita<br />

infinita, ma semplicemente che nelle circostanze indicate non è<br />

possibile e nemmeno ragionevole assegnare loro uno specifico<br />

periodo di vita utile. Rare sono tuttavia le attività immateriali che<br />

possono considerarsi di durata indefinita. Verosimilmente, solo<br />

marchi e prodotti affermati e maturi.<br />

Con il mutare delle condizioni di azienda, di ambiente economico<br />

ed istituzionale, gli intangibili possono variare la propria<br />

collocazione nei due sensi.<br />

La distinzione segnalata è rilevante: solo gli intangibili a vita<br />

definita, in questo nuovo ordinamento, sono infatti soggetti ad<br />

ammortamento. I valori di entrambi i gruppi sono peraltro<br />

periodicamente verificati per accertare l’insorgere di eventuali<br />

perdite permanenti di valore (impairment test).<br />

Identificati gli elementi attivi e passivi del patrimonio<br />

dell’azienda acquisita, il procedimento suggerito dal principio<br />

statunitense, come si diceva, prosegue con la determinazione<br />

analitica del fair value di ciascuno di essi. I riferimenti valutativi<br />

utilizzabili sono naturalmente molteplici. Ove non soccorrano<br />

valori di mercato significativi, anche in riferimento alla<br />

particolare natura del concetto di fair value, si fa necessario<br />

ricorso a criteri di stima. Il principio contabile non esprime<br />

preferenze per specifici criteri e lascia alla dottrina e alla tecnica<br />

la scelta di quelli più appropriati alle diverse fattispecie. Impone<br />

solamente, per gli scopi di cui si dirà, la costanza dei criteri<br />

28


impiegati nel tempo per la stima di medesimi oggetti di<br />

valutazione.<br />

Conclusa la valutazione degli elementi identificabili dell’attivo,<br />

tangibili e intangibili, e del passivo dell’azienda acquisita si<br />

procede alla determinazione dell’avviamento in logica<br />

differenziale. Esso è infatti rappresentato dalla quota parte del<br />

costo di acquisizione eccedente il valore del patrimonio netto di<br />

valutazione analitica alla data dell’acquisto.<br />

L’avviamento costituisce un valore immateriale indistinto in cui<br />

confluiscono anche i valori degli intangibili non riconosciuti o<br />

non riconoscibili al tempo dell’acquisto. Ad esso, il principio<br />

statunitense attribuisce durata indefinita. L’avviamento non è<br />

pertanto soggetto ad ammortamento ma a verifiche sistematiche<br />

per accertare il sopravvenire di eventuali perdite permanenti di<br />

valore.<br />

3.2. Avviamento e “impairment test”.<br />

Il principio statunitense SFAS 142 propone un modello<br />

innovativo di verifica del deperimento economico del valore di<br />

avviamento. La novità è strettamente connessa al cambiamento<br />

intervenuto nella configurazione concettuale di tale valore. Da<br />

condizione indistinta, inevitabilmente destinata a perdere valore<br />

nel corso del tempo ad elemento caratteristico e permanente del<br />

29


valore di un’azienda, ancorché soggetto a possibili variazioni<br />

asistematiche 7 .<br />

Il test di deperimento economico dell’avviamento è<br />

particolarmente complesso e la sua attuazione si avvale di una<br />

specifica strumentazione concettuale.<br />

Elemento centrale del sistema è il fair value di beni, di aggregati<br />

di beni e di aziende al tempo dell’esecuzione della verifica. La<br />

nozione di fair value va correttamente interpretata. Il fair value<br />

infatti non coincide con il valore corrente di mercato<br />

genericamente inteso. Nella prospettiva assunta dal FAS 142<br />

esso, per contro, pare esprimere un concetto più ampio, prossimo<br />

a quello di “valore per l’acquirente investitore”.<br />

Il fair value di un bene, così come di un’azienda, si forma<br />

pertanto anche con il concorso del valore dei contributi<br />

economici generati dalle sinergie associabili all’integrazione<br />

dell’entità acquisita nell’economia dell’impresa acquirente.<br />

Proprio tale circostanza consente di spiegare talune scelte<br />

rilevanti adottate dal principio statunitense.<br />

L’esecuzione del test si attua con un procedimento valutativo<br />

composito: diretto e preliminare, per quanto concerne gli<br />

elementi identificabili dell’attivo e del passivo, compresi gli<br />

intangibili ammortizzabili e non ammortizzabili; indiretto e<br />

successivo, per quanto riguarda l’avviamento.<br />

Un elemento caratteristico del modello proposto per l’attuazione<br />

del test è l’elevato livello di disaggregazione delle misurazioni.<br />

7 Va sottolineato che la stessa impostazione concettuale è adottata nei riguardi degli<br />

intangibili a vita indefinita.<br />

30


Già si è riferito in merito alla suddivisione, per così dire<br />

“verticale”, del costo d’acquisto eseguita per consentire<br />

l’identificazione analitica e la misurazione degli elementi<br />

tangibili e intangibili del patrimonio aziendale acquisito; ora, si<br />

accenna alla disaggregazione “orizzontale” dei valori intesa, per<br />

così dire, a “tracciare” l’azienda acquisita nell’economia<br />

dell’azienda acquirente in cui confluisce, ad assicurare una<br />

soddisfacente omogeneità dei confronti successivi<br />

all’acquisizione e a contenere, nella fase di accertamento e<br />

riscontro, le negative conseguenze dei più significativi fenomeni<br />

di compensazione fra accrescimenti e riduzioni di valori di<br />

elementi intangibili di medesime classi all’interno dell’entità<br />

aziendale oggetto di valutazione.<br />

Avuto riguardo a questa seconda forma di disaggregazione, il<br />

principio introduce il concetto di “reporting unit”,<br />

concettualmente traducibile in “unità organizzativa di riferimento<br />

per il calcolo ed il riscontro del valore”.<br />

Nella prospettazione statunitense, una “reporting unit” è<br />

costituita da una o più aree d’affari configurate all’interno di una<br />

realtà aziendale, relativamente omogenee ed autonome nei profili<br />

gestionali, delle responsabilità manageriali e dell’informazione<br />

patrimoniale, finanziaria e reddituale. Essa dunque non<br />

necessariamente coincide con l’azienda acquisita, ma esprime<br />

normalmente un segmento della sua articolazione operativa.<br />

La suddivisione per “reporting units” non concerne peraltro<br />

esclusivamente l’azienda acquisita, ma coinvolge anche<br />

31


l’impresa acquirente nelle aree nelle quali quest’ultima fruisce<br />

delle sinergie dell’acquisto.<br />

Come conseguenza di tale impostazione, all’atto dell’acquisto,<br />

gli elementi identificabili dell’attivo e del passivo dell’azienda<br />

acquisita, compresi quelli “corporate” ed incluso l’intero<br />

avviamento, sono “frazionati” ed attribuiti alle singole “reporting<br />

units” che ne beneficiano. Conseguentemente il “test di<br />

deperimento del valore di avviamento” è eseguito sulla base del<br />

fair value di ciascuna e di tutte le “reporting units” costituite<br />

all’interno dell’impresa e non già a livello aziendale<br />

complessivo.<br />

Il processo di allocazione delle attività, delle passività e<br />

dell’avviamento acquisiti presenta un’ulteriore particolarità che<br />

discende direttamente dalla natura e dal significato attribuito al<br />

concetto di fair value. Attività e passività dell’azienda acquisita,<br />

infatti, proprio in funzione del nesso funzionale che le legano ad<br />

altre dell’azienda acquirente, possono confluire in “reporting<br />

units” di quest’ultima. Ed anche l’avviamento dell’azienda<br />

acquisita, in funzione delle sinergie generate dall’acquisizione,<br />

può essere in parte attribuito a “reporting units” dell’impresa<br />

acquirente senza che in esse abbia necessariamente a confluire<br />

alcuno specifico elemento materiale o intangibile dell’azienda<br />

acquisita.<br />

Il controllo del processo di formazione del valore aziendale, che<br />

implicitamente si realizza per mezzo dell’applicazione<br />

sistematica dell’impairment test, sembra elevare il meccanismo<br />

32


di calcolo e di riscontro dei valori, finalizzato principalmente alle<br />

misurazioni di bilancio, a strumento di rilevante valenza<br />

organizzativa e gestionale.<br />

Il sistema proposto, infatti, proprio nel momento in cui colloca in<br />

secondo piano il concetto di fair value e di avviamento<br />

dell’impresa nella sua entità aggregata e complessa, porta ad<br />

esaltare il profilo delle responsabilità direzionali nella creazione e<br />

nel controllo gestionale dei valori per segmenti significativi di<br />

attività organizzativamente definiti. A tal fine il fair value<br />

d’insieme, i valori degli intangibili e dell’avviamento attribuiti<br />

alla singola unità di reporting vengono costituiti a termini di<br />

riferimento per l’apprezzamento dell’esercizio dei poteri e delle<br />

responsabilità delegate.<br />

Ritornando all’esecuzione dell’impairment test dell’avviamento<br />

va segnalata la particolarità di tale procedura. Nella<br />

raccomandazione formulata dal principio l’accertamento della<br />

permanenza dei valori è eseguito in due fasi, di cui la seconda<br />

solo eventuale.<br />

Nella prima è calcolato il fair value dell’“unità di reporting”. Il<br />

principio non vincola le procedure di stima a specifici criteri, né<br />

offre precisi suggerimenti, ma rinvia genericamente ai criteri di<br />

mercato, ai criteri finanziari ed economico analitici suggeriti<br />

dalla prassi e dalla dottrina. Due sono tuttavia le avvertenze da<br />

osservare: il mantenimento della costanza dei criteri nel tempo e<br />

l’adozione di un approccio in grado di valorizzare le sinergie per<br />

l’investitore.<br />

33


La prima fase del test si conclude con il confronto tra il fair value<br />

così determinato ed il patrimonio netto contabile alla data della<br />

verifica. Questa fase non ha alcun seguito se il fair value<br />

calcolato è maggiore del valore del patrimonio netto contabile<br />

della “reporting unit”. In tal caso nessuna svalutazione deve<br />

essere apportata al valore contabile dell’avviamento 8 .<br />

Nel caso opposto, il test prosegue con la seconda fase. Essa<br />

prevede l’analitica determinazione del fair value di tutti gli<br />

elementi identificabili dell’attivo e del passivo, compresi gli<br />

intangibili ammortizzabili e non ammortizzabili riconosciuti al<br />

tempo dell’acquisto, nonché gli intangibili internamente generati<br />

e non riconosciuti contabilmente. L’eccedenza del fair value<br />

dell’entità di riferimento rispetto al patrimonio netto di<br />

determinazione analitica costituisce l’avviamento implicito al<br />

tempo della verifica. Il raffronto con l’avviamento contabilizzato<br />

consente di determinare l’entità della eventuale svalutazione.<br />

8 Al tempo della verifica, eseguita almeno una volta all’anno, i valori contabili delle attività<br />

(comprese le immobilizzazioni materiali e immateriali ammortizzabili, esclusi gli intangibili<br />

a vita indefinita) e delle passività di ogni singola “reporting unit” sono determinati con i<br />

criteri propri del bilancio d’esercizio e sottoposti, in accordo con i principi contabili, agli<br />

usuali test di deperimento del valore.<br />

I valori degli intangibili a vita indefinita sono invece verificati per accertare eventuali<br />

perdite permanenti di valore con gli stessi criteri utilizzati al tempo della loro acquisizione o<br />

al momento dell’acquisizione dell’azienda di cui erano parte. Le eventuali svalutazioni sono<br />

riflesse nei valori contabili. Nessuna rivalutazione è consentita. Non è neppure consentito<br />

attribuire contabilmente valori ad intangibili non riconosciuti al tempo dell’acquisto<br />

dell’azienda. Nessuna rettifica è apportata in questa fase al valore dell’avviamento acquisito,<br />

iscritto contabilmente nell’importo allocato alle “reporting unit”, eventualmente svalutato in<br />

precedenti test. Su queste basi è determinato il valore preliminare del patrimonio netto<br />

contabile alla data della verifica per completare la prima fase del test. Il valore così<br />

determinato è confrontato al “fair value” complessivo della “reporting unit” alla stessa data.<br />

34


4. Conclusioni.<br />

Molteplici sono i profili di rilievo per una sintesi conclusiva. Nel<br />

seguito se ne sottolineano alcuni con il solo fine di segnalare aree<br />

di problematicità e temi per possibili approfondimenti. In<br />

particolare, ci si sofferma sui caratteri dei risultati economici<br />

calcolati sulla base dei principi contabili statunitensi sopra<br />

richiamati, sull’assetto concettuale che informa tali principi,<br />

anche in rapporto a quelli della teoria del valore di matrice<br />

italiana in tema di indicatori di performance delle imprese, e sui<br />

possibili effetti delle applicazioni.<br />

Una prima considerazione riguarda le conseguenze<br />

dell’“impairment test” dell’avviamento sui risultati economici di<br />

periodo.<br />

Sul punto si è osservato che l’eventuale svalutazione del valore di<br />

avviamento deve essere accertata solamente se, al compimento<br />

della prima fase del procedimento di verifica, il fair value della<br />

“reporting unit” aziendale, e dunque il suo valore economico, si<br />

dimostri inferiore al costo d’acquisto della medesima, o al valore<br />

minore accertato in un precedente test.<br />

La soluzione adottata dal principio contabile porta a concludere<br />

che, all’interno di una “reporting unit”, nella prima fase della<br />

verifica, e solo in essa, sono consentite compensazioni tra le<br />

variazioni del valore d’avviamento e quelle dei valori materiali<br />

ed immateriali che concorrono a costituire il suo patrimonio. In<br />

altri termini se il fair value d’insieme cresce nel tempo, le<br />

variazioni in diminuzione del valore di avviamento, che trovano<br />

35


compensazione in accrescimenti di valore di intangibili<br />

riconosciuti all’atto dell’acquisto o in valori di intangibili<br />

autogenerati dopo l’acquisto ovvero in altri incrementi netti<br />

patrimoniali, sempre successivi all’acquisto, non debbono<br />

nemmeno essere calcolate.<br />

Il deperimento economico dell’avviamento potrà allora essere<br />

accertato solamente al tempo in cui dovesse verificarsi una<br />

flessione del fair value complessivo della reporting unit. In tal<br />

caso, infatti, avviata la seconda fase del procedimento di<br />

riscontro, la stima dell’avviamento implicito obbligherebbe<br />

all’analitica identificazione e valutazione di ogni elemento<br />

dell’attivo, materiale o immateriale, e del passivo senza<br />

possibilità di operare alcuna compensazione.<br />

Per le considerazioni esposte, la perdita di valore<br />

dell’avviamento potrebbe quindi rimanere celata anche per tempi<br />

medi e lunghi. Così, la svalutazione latente potrebbe nel<br />

frattempo cumulare i propri effetti prima di essere accertata e,<br />

all’atto in cui lo fosse, inciderebbe in misura significativa sui<br />

risultati di periodo.<br />

Anche per tale circostanza, l’applicazione del principio in<br />

considerazione potrebbe condurre ad un aumento della volatilità<br />

dei risultati aziendali e ad un’accentuazione delle loro variazioni<br />

nelle alterne fasi del ciclo economico. Nelle fasi negative, la<br />

flessione dei valori economici dei capitali indurrebbe infatti a<br />

rilevare deperimenti economici dei valori di avviamento di<br />

importi che potrebbero essere ben superiori a quelli che si<br />

formano nel periodo di accertamento.<br />

36


Un altro aspetto di rilievo che caratterizza il procedimento<br />

dell’impairment test è la complessità e l’ineliminabile<br />

soggettività delle misurazioni dei valori delle diverse classi di<br />

intangibili. L’incertezza e l’indeterminazione delle stime<br />

assumono particolare rilevanza specie nei casi in cui gli elementi<br />

immateriali offrono contributi economici unici ed insostituibili.<br />

La soggettività immanente nel procedimento non si esaurisce<br />

peraltro nella stima dei valori degli intangibili, ma si estende<br />

anche alla loro identificazione con possibili effetti sui risultati del<br />

test. Si consideri infatti che la determinazione dell’avviamento<br />

implicito al tempo dell’esecuzione della seconda fase<br />

dell’impairment test richiede, accanto alla stima del fair value<br />

degli intangibili acquisiti, anche l’identificazione e la valutazione<br />

degli intangibili autogenerati dopo l’acquisto dell’impresa e<br />

pertanto non riconosciuti all’atto della ricostruzione analitica del<br />

costo iniziale. Orbene, l’identificazione o meno di tali valori<br />

immateriali, spesso oggettivamente difficoltosa, può riflettersi<br />

direttamente sull’entità della svalutazione dell’avviamento.<br />

Le complessità descritte si riverberano naturalmente anche sui<br />

processi di controllo sia interni, configurati dal sistema di<br />

governance, sia esterni, associati alla revisione e certificazione<br />

dei bilanci delle imprese.<br />

Una seconda considerazione conclusiva concerne gli assetti<br />

concettuali del sistema proposto dagli SFAS 141 e 142 rispetto a<br />

37


quelli formulati dalla dottrina italiana sui temi della dinamica del<br />

valore e delle performance economiche delle imprese. 9<br />

E’ indubbio che i principi in considerazione introducono<br />

rilevanti cambiamenti nel sistema delle misurazioni di bilancio e<br />

nei modelli interpretativi delle complessive performance<br />

aziendali.<br />

Le novità trovano applicazione senza che ne siano state<br />

approfondite le concrete implicazioni ma aprono prospettive<br />

interessanti anche in aspetti teorici. Oggi concernono segmenti<br />

non necessariamente rilevanti del complessivo panorama delle<br />

imprese e dei gruppi. I principi si applicano infatti alle sole<br />

imprese che partecipano ad acquisizioni di altre imprese. E, in<br />

tali casi, le novità non si riflettono direttamente sulle misurazioni<br />

delle performance complessive delle imprese risultanti dalle<br />

acquisizioni, ma sulle sole misurazioni riferite alle imprese o<br />

rami aziendali acquisiti e ai segmenti dell’impresa acquirente che<br />

beneficiano delle sinergie dell’acquisto.<br />

Tali novità peraltro avviano un’applicazione che potrebbe<br />

assumere il significato di sperimentazione di assetti informativi<br />

economico-patrimoniali d’impresa ben più ampi e generali di<br />

quelli sin qui realizzati anche in relazione alla tendenza, citata in<br />

9 Si fa in particolare riferimento agli studi della Scuola che si richiama a Luigi Guatri. Sul<br />

tema si veda, tra gli altri, L.Guatri, Il metodo reddituale per la valutazione delle aziende.<br />

EGEA, Milano, 1996; L.Guatri, Valore e “intangibles” nella misura della performance<br />

aziendale”. EGEA, Milano, 1997.<br />

38


premessa, di ricorso al fair value accounting e ad altre forme di<br />

contabilità a valori correnti 10 .<br />

Un particolare filone di dottrina, che in Italia si richiama a Luigi<br />

Guatri, ha da tempo argomentato l’esigenza di ampliare<br />

l’informazione economica delle imprese ai dati espressivi delle<br />

performance di valore e delle performance economiche e, in<br />

particolare, ai dati di queste ultime indicativi delle variazioni dei<br />

valori degli intangibili 11 .<br />

Le variazioni dei valori degli intangibili sfuggono infatti<br />

largamente alla rilevazione contabile, cosicché nei casi in cui<br />

esse assumono peso significativo divengono determinanti per<br />

apprezzare, in via complementare ai risultati contabili di periodo,<br />

la complessiva performance gestionale di un’impresa.<br />

La particolarità più rilevante del nuovo modello consiste proprio<br />

nell’associare le tradizionali misurazioni contabili a quelle delle<br />

“performance di valore” e, parzialmente, a quelle delle<br />

“performance economiche” 12 ; nell’associare cioè le<br />

determinazioni di bilancio, rispettivamente, alla dinamica dei<br />

10 Si consideri che nella stessa proposta di riforma del diritto societario suggerita dalla<br />

Commissione Guatri, all’art. 2427 c.c., in tema di contenuto della nota integrativa, è prevista<br />

la presenza di informazioni supplementari in merito alle immobilizzazioni immateriali di<br />

durata indeterminata ed al calcolo del loro deperimento economico in stretta analogia<br />

all’“impairment” di cui si è in precedenza riferito. Il progetto del nuovo art. 2427 c.c., alla<br />

lettera 3-bis), statuisce infatti che tra le informazioni da riportare nella nota integrativa<br />

occorre anche indicare: “La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle<br />

immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito<br />

riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro<br />

prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando<br />

altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la<br />

loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia<br />

stata data comunicazione”.<br />

11 Per i riferimenti di dottrina,V. supra nota 9<br />

12 Si veda, sui temi richiamati, l’opera di L.Guatri, Valore e “intangibles”,op. cit.<br />

39


valori o dei prezzi probabili del capitale economico e ai risultati<br />

contabili integrati da dati espressivi della dinamica del valore dei<br />

beni immateriali.<br />

Il nuovo modello statunitense è infatti alimentato da informazioni<br />

che nella sistematizzazione precedente erano del tutto assenti.<br />

Esso richiede anzitutto la determinazione almeno annuale del<br />

valore economico (fair value) del capitale dell’impresa acquisita<br />

e dei segmenti operativi in cui si articola. La conoscenza delle<br />

variazioni annuali del valore del capitale economico è invero<br />

condizione essenziale per poter calcolare correttamente i risultati<br />

contabili di periodo.<br />

Non è questo, tuttavia, il solo contributo delle informazioni<br />

sistematiche sul fair value aziendale: esse aprono infatti anche<br />

una nuova prospettiva sulle “performance di valore” strettamente<br />

ancorata a valutazioni strategiche ed operative del management.<br />

Si avvia così, sia pur in modo parziale, un’esperienza coerente<br />

con una delle proposte formulate dalla teoria italiana del valore<br />

dianzi citata. Serie di risultati contabili potranno essere esaminate<br />

ed interpretate alla luce delle variazioni del valore economico<br />

del capitale aziendale.<br />

Il modello statunitense, inoltre, richiede, almeno annualmente, la<br />

stima del fair value degli intangibili acquisiti, ammortizzabili e<br />

non ammortizzabili, e delle loro variazioni di valore, positive e<br />

negative. L’accertamento sistematico del valore corrente degli<br />

intangibili è infatti condizione necessaria per concludere la prima<br />

fase dell’impairment test. Invero, le variazioni negative<br />

40


permanenti di valore eventualmente accertate si traducono in<br />

svalutazioni del valore contabile dei beni immateriali.<br />

Il sistema informativo di bilancio si arricchisce pertanto anche di<br />

dati intorno alla dinamica del valore dei beni immateriali di<br />

provenienza esterna. L’utilizzo dei dati in parola nel modello<br />

contabile statunitense è necessariamente limitato ma<br />

l’informazione predisposta, e verosimilmente comunicata, è<br />

certamente più ampia.<br />

Se pur in termini incompleti, il modello in questione offre<br />

dunque anche elementi per rappresentare la “performance<br />

economica” nella quale trovano evidenza, secondo il modello di<br />

Luigi Guatri, anche le variazioni, positive e negative, del valore<br />

dei beni immateriali.<br />

La seconda fase dell’impairment test apre ad ulteriori contributi<br />

informativi. Ai dati di fair value dei beni immateriali acquisiti si<br />

aggiungono infatti i dati dei valori dei beni immateriali non<br />

riconosciuti all’atto dell’acquisto e quelli delle loro variazioni<br />

rispetto a precedenti stime. Inoltre, la seconda fase porta al<br />

calcolo del valore dell’avviamento implicito e della sua<br />

variazione rispetto al valore precedentemente contabilizzato.<br />

Questi dati integrano, senza tuttavia completarlo, anche il quadro<br />

informativo della performance economica d’impresa del modello<br />

italiano dianzi citato.<br />

Vi sono dunque sintonie tra i due modelli, statunitense e italiano,<br />

ma anche inconciliabili differenze.<br />

41


Il modello della dinamica del valore, nella prospettiva della<br />

performance economica, si propone di considerare unitariamente<br />

i risultati contabili e la dinamica positiva e negativa di tutti i beni<br />

immateriali acquisiti ed autogenerati. Il modello statunitense, per<br />

contro, rileva ampi dati sulla dinamica del fair value degli<br />

intangibili ma dà rilievo alle sole variazioni negative di quelli<br />

acquisiti e dell’avviamento negoziato; ignora la dinamica del<br />

valore degli intangibili autogenerati se non per gli effetti indiretti<br />

sul valore d’avviamento.<br />

Nel profilo considerato, la logica di misurazione degli SFAS 141<br />

e 142 è anzi, per certi versi, opposta a quella suggerita dalla<br />

teoria del valore che si richiama a Luigi Guatri. Quest’ultima<br />

propone l’integrazione dei risultati contabili con le plusvalenze e<br />

le minusvalenze inespresse dello stock di risorse patrimoniali,<br />

comprese le immateriali, nonché con le variazioni di periodo<br />

dello stock dei beni immateriali. Quella statunitense, viceversa,<br />

ignora sia le plusvalenze inespresse sia le variazioni positive<br />

dello stock di intangibili. Cosicché una “performance<br />

economica” considerata positiva dalla teoria del valore potrebbe<br />

tradursi, con il metro dei principi statunitensi, in un risultato<br />

negativo.<br />

Se lo si considera in una diversa prospettiva, il modello<br />

statunitense sembra peraltro andare oltre l’impostazione del<br />

modello della teoria del valore.<br />

I dati della “performance di valore” e della “performance<br />

economica”, infatti, nel principio statunitense, non rappresentano<br />

42


informazioni complementari da interpretare congiuntamente a<br />

quelle contabili tradizionali per delineare in modo compiuto<br />

l’evoluzione degli andamenti economici di un’impresa. Le<br />

variazioni dei valori degli intangibili, acquisiti e autogenerati, e<br />

le variazioni del valore dell’avviamento, acquisito e<br />

autogenerato, possono invero riflettersi sulla misura stessa dei<br />

risultati contabili, interagendo direttamente sulle remunerazioni<br />

istituzionali e dunque influendo sui processi di contemperamento<br />

degli interessi cui fanno capo tali remunerazioni.<br />

Nel passato ciò non avveniva poiché i valori degli intangibili<br />

rilevati contabilmente subivano un deperimento convenzionale<br />

del tutto indipendente dalla dinamica delle “performance<br />

economiche e di valore”.<br />

La forte interazione che il principio in considerazione introduce<br />

tra i due ordini di misurazioni è foriera di ampie conseguenze.<br />

In particolare, è verosimile immaginare il manifestarsi di nessi<br />

più stretti tra capitalizzazioni di borsa e risultati aziendali e<br />

viceversa, secondo correlazioni di cause ed effetti tutte da<br />

scoprire 13 .<br />

E’ verosimile inoltre che la più intima connessione tra<br />

“performance di valore”, risultati contabili e soddisfacimento di<br />

interessi istituzionali conduca ad ampliare le responsabilità<br />

manageriali sul fronte “delle performance economiche e di<br />

valore”, con riflessi organizzativi ed attenzioni direzionali<br />

impensabili nel passato.<br />

13 Si tenga presente che il fair value del capitale aziendale, specie negli Stati Uniti ma<br />

sempre più diffusamente anche al di fuori, trova spesso riferimenti di calcolo in valori di<br />

mercato, direttamente o indirettamente collegati ai prezzi di borsa.<br />

43


In queste aree probabilmente si collocano le principali sfide<br />

dell’“impairment test”.<br />

44

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