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n°6, giugno 2012 - CIA Trentino

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RISCHI DI DECURTAZIONI<br />

E SPESE INUTILI<br />

SULL’INSEDIAMENTO<br />

DEI GIOVANI<br />

<strong>CIA</strong> del trentino evidenzia in una<br />

nota al Servizio Agricoltura della<br />

P.A.T. le perplessità circa l’interpretazione<br />

di un paio di passi del testo<br />

del bando 2011 del PSR per la misura<br />

in oggetto, così come proposti da<br />

alcuni uffici periferici.<br />

I due passi sono i seguenti:<br />

• (pag. 55, punto D.12 - Importo del<br />

sostegno, modalità di erogazione,<br />

liquidazione - secondo capoverso)<br />

“L’indirizzo produttivo e il metodo<br />

biologico verranno verificati all’atto<br />

dell’adozione del provvedimento di<br />

concessione dell’aiuto”. Secondo<br />

alcuni funzionari periferici e non del<br />

Servizio l’interpretazione sarebbe<br />

restrittiva (a danno del richiedente<br />

ovviamente) nel senso che sia gli<br />

5.000 di maggiorazione per le<br />

aziende biologiche che gli 10.000<br />

di differenziale fra aziende frutti-viticole<br />

e zootecniche verrebbero concessi<br />

solo se, all’atto dell’adozione<br />

le aziende dei richiedenti sono già<br />

, in prevalenza, bio o zootecniche.<br />

Tale interpretazione, che appare<br />

tutt’altro che evidente, ha un impatto<br />

pesante su quei richiedenti che<br />

stanno realizzando un impresa ex<br />

novo non avendo una pregressa<br />

attività genitoriale alle spalle. In tali<br />

casi è preminente il caso che alla<br />

data dell’adozione, il richiedente si<br />

sia attivato per realizzare una attività<br />

che copra almeno le 300 ore lavoro<br />

richieste nel modo più praticabile. E<br />

cioè con la messa a coltura o l’acquisizione<br />

di coltivazioni frutti-viticole,<br />

o comunque ad alto assorbimento<br />

di tempi lavoro. La attivazione del<br />

percorso per la certificazione bio o<br />

la realizzazione del progetto zootecnico<br />

avvengono, sensatamente e<br />

inevitabilmente, durante i concessi<br />

36 mesi successivi. Appare del tutto<br />

evidente a chi scrive e agli stessi<br />

vostri funzionari l’assurdità di una in-<br />

terpretazione che penalizza pesantemente<br />

chi dovrebbe (e vorrebbe)<br />

agevolare. E si ritiene che l’eventuale<br />

applicazione restrittiva della<br />

norma sia dovuta ad un eccesso di<br />

puntigliosità nella sua redazione che<br />

non ha previsto questo possibile effetto<br />

negativo. In sostanza un accidente<br />

non voluto. Appunto per tale<br />

motivo e considerato che la norma<br />

può essere interpretata nel senso<br />

dello spirito dell’agevolare la nascita<br />

di nuove imprese chiediamo che<br />

la difficoltà sia superata attraverso<br />

un indicazione di interpretazione<br />

nel senso corretto della ratio dell’intervento<br />

e come da noi auspicato.<br />

Nel solo ufficio nostro di Trento tale<br />

problema investe per il 2011 circa la<br />

metà degli interventi richiesti.<br />

• (pag. 53, punto D.6 - Piano aziendale<br />

- penultimo capoverso) “Il piano<br />

dovrà svilupparsi su un arco temporale<br />

di durata di almeno diciotto<br />

mesi a decorre dalla concessione<br />

del premio”. Secondo interpretazioni<br />

di Vs. funzionari di uffici periferici<br />

tale passo della norma implicherebbe<br />

l’obbligatorietà per il giovane che<br />

si insedia e cui è stato riconosciuto<br />

il relativo premio, di stipulare la polizza<br />

fideiussoria della durata di almeno<br />

18 mesi, indipendentemente<br />

dal possesso o meno dal possesso<br />

dei requisiti per la carenza dei quali<br />

la fideiussione è richiesta. Per essere<br />

più esplicito: ancorché il giovane<br />

possegga all’atto della presentazione<br />

della domanda di liquidazione i<br />

requisiti della capacità professionale,<br />

della qualifica di imprenditore<br />

professionale, della dimensione<br />

aziendale assolvente le 2080 ore di<br />

impegno lavorativo la fideiussione<br />

sarebbe obbligatoria per un periodo<br />

di almeno 18 mesi. Il fatto suscita<br />

in noi notevoli perplessità perché ci<br />

appare in contrasto con quanto previsto<br />

dalla stesso Bando al punto D.<br />

12 capoversoso iniziante con D.5<br />

– pag. 55) in cui testualmente si dice<br />

che “Nel caso il beneficiario fosse<br />

privo al momento della domanda<br />

21<br />

di liquidazione........(dei requisiti).....<br />

la liquidazione delle agevolazioni è<br />

subordinata alla presentazione da<br />

parte del richiedente di una garanzia<br />

fideiussoria, per l’intero premio<br />

erogabile. Ricordiamo che la fideiussione<br />

bancaria ha un costo di<br />

almeno il 2% annuo (= 800/anno<br />

per un premio di 40.000) ed è rilasciata<br />

di norma solo ai correntisti. La<br />

fideiussione assicurativa è rilasciata<br />

con difficoltà e talora è assolutamente<br />

negata. La motivazione è la<br />

seguente “abbiamo provveduto ad<br />

analizzare la documentazione inoltrataci<br />

e dobbiamo informarla che la<br />

garanzia richiestacii non è da noi rilasciabile<br />

poichè il testo che il Beneficiario<br />

richiede prevede lo svincolo<br />

della garanzia solo dietro rilascio di<br />

lettera liberatoria da parte dell’Ente<br />

Garantito e, tra gli obblighi contrattuali,<br />

è inserita la deroga all’art.<br />

1957 del C.C.” Il problema riguarda<br />

diversi richiedenti, specie della Valle<br />

di Non e nelle tipologia di imprese<br />

nate dal passaggio della gestione<br />

da genitori a figli o dalla costituzione<br />

di società fra genitori e figli.<br />

CAA

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