Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RISCHI DI DECURTAZIONI<br />
E SPESE INUTILI<br />
SULL’INSEDIAMENTO<br />
DEI GIOVANI<br />
<strong>CIA</strong> del trentino evidenzia in una<br />
nota al Servizio Agricoltura della<br />
P.A.T. le perplessità circa l’interpretazione<br />
di un paio di passi del testo<br />
del bando 2011 del PSR per la misura<br />
in oggetto, così come proposti da<br />
alcuni uffici periferici.<br />
I due passi sono i seguenti:<br />
• (pag. 55, punto D.12 - Importo del<br />
sostegno, modalità di erogazione,<br />
liquidazione - secondo capoverso)<br />
“L’indirizzo produttivo e il metodo<br />
biologico verranno verificati all’atto<br />
dell’adozione del provvedimento di<br />
concessione dell’aiuto”. Secondo<br />
alcuni funzionari periferici e non del<br />
Servizio l’interpretazione sarebbe<br />
restrittiva (a danno del richiedente<br />
ovviamente) nel senso che sia gli<br />
5.000 di maggiorazione per le<br />
aziende biologiche che gli 10.000<br />
di differenziale fra aziende frutti-viticole<br />
e zootecniche verrebbero concessi<br />
solo se, all’atto dell’adozione<br />
le aziende dei richiedenti sono già<br />
, in prevalenza, bio o zootecniche.<br />
Tale interpretazione, che appare<br />
tutt’altro che evidente, ha un impatto<br />
pesante su quei richiedenti che<br />
stanno realizzando un impresa ex<br />
novo non avendo una pregressa<br />
attività genitoriale alle spalle. In tali<br />
casi è preminente il caso che alla<br />
data dell’adozione, il richiedente si<br />
sia attivato per realizzare una attività<br />
che copra almeno le 300 ore lavoro<br />
richieste nel modo più praticabile. E<br />
cioè con la messa a coltura o l’acquisizione<br />
di coltivazioni frutti-viticole,<br />
o comunque ad alto assorbimento<br />
di tempi lavoro. La attivazione del<br />
percorso per la certificazione bio o<br />
la realizzazione del progetto zootecnico<br />
avvengono, sensatamente e<br />
inevitabilmente, durante i concessi<br />
36 mesi successivi. Appare del tutto<br />
evidente a chi scrive e agli stessi<br />
vostri funzionari l’assurdità di una in-<br />
terpretazione che penalizza pesantemente<br />
chi dovrebbe (e vorrebbe)<br />
agevolare. E si ritiene che l’eventuale<br />
applicazione restrittiva della<br />
norma sia dovuta ad un eccesso di<br />
puntigliosità nella sua redazione che<br />
non ha previsto questo possibile effetto<br />
negativo. In sostanza un accidente<br />
non voluto. Appunto per tale<br />
motivo e considerato che la norma<br />
può essere interpretata nel senso<br />
dello spirito dell’agevolare la nascita<br />
di nuove imprese chiediamo che<br />
la difficoltà sia superata attraverso<br />
un indicazione di interpretazione<br />
nel senso corretto della ratio dell’intervento<br />
e come da noi auspicato.<br />
Nel solo ufficio nostro di Trento tale<br />
problema investe per il 2011 circa la<br />
metà degli interventi richiesti.<br />
• (pag. 53, punto D.6 - Piano aziendale<br />
- penultimo capoverso) “Il piano<br />
dovrà svilupparsi su un arco temporale<br />
di durata di almeno diciotto<br />
mesi a decorre dalla concessione<br />
del premio”. Secondo interpretazioni<br />
di Vs. funzionari di uffici periferici<br />
tale passo della norma implicherebbe<br />
l’obbligatorietà per il giovane che<br />
si insedia e cui è stato riconosciuto<br />
il relativo premio, di stipulare la polizza<br />
fideiussoria della durata di almeno<br />
18 mesi, indipendentemente<br />
dal possesso o meno dal possesso<br />
dei requisiti per la carenza dei quali<br />
la fideiussione è richiesta. Per essere<br />
più esplicito: ancorché il giovane<br />
possegga all’atto della presentazione<br />
della domanda di liquidazione i<br />
requisiti della capacità professionale,<br />
della qualifica di imprenditore<br />
professionale, della dimensione<br />
aziendale assolvente le 2080 ore di<br />
impegno lavorativo la fideiussione<br />
sarebbe obbligatoria per un periodo<br />
di almeno 18 mesi. Il fatto suscita<br />
in noi notevoli perplessità perché ci<br />
appare in contrasto con quanto previsto<br />
dalla stesso Bando al punto D.<br />
12 capoversoso iniziante con D.5<br />
– pag. 55) in cui testualmente si dice<br />
che “Nel caso il beneficiario fosse<br />
privo al momento della domanda<br />
21<br />
di liquidazione........(dei requisiti).....<br />
la liquidazione delle agevolazioni è<br />
subordinata alla presentazione da<br />
parte del richiedente di una garanzia<br />
fideiussoria, per l’intero premio<br />
erogabile. Ricordiamo che la fideiussione<br />
bancaria ha un costo di<br />
almeno il 2% annuo (= 800/anno<br />
per un premio di 40.000) ed è rilasciata<br />
di norma solo ai correntisti. La<br />
fideiussione assicurativa è rilasciata<br />
con difficoltà e talora è assolutamente<br />
negata. La motivazione è la<br />
seguente “abbiamo provveduto ad<br />
analizzare la documentazione inoltrataci<br />
e dobbiamo informarla che la<br />
garanzia richiestacii non è da noi rilasciabile<br />
poichè il testo che il Beneficiario<br />
richiede prevede lo svincolo<br />
della garanzia solo dietro rilascio di<br />
lettera liberatoria da parte dell’Ente<br />
Garantito e, tra gli obblighi contrattuali,<br />
è inserita la deroga all’art.<br />
1957 del C.C.” Il problema riguarda<br />
diversi richiedenti, specie della Valle<br />
di Non e nelle tipologia di imprese<br />
nate dal passaggio della gestione<br />
da genitori a figli o dalla costituzione<br />
di società fra genitori e figli.<br />
CAA