12.06.2013 Views

intero volume - Dipartimento di Scienze Giuridiche

intero volume - Dipartimento di Scienze Giuridiche

intero volume - Dipartimento di Scienze Giuridiche

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A proposito <strong>di</strong> fondazioni 47<br />

stessa dell'ente. Intanto va detto che occorre <strong>di</strong>stinguere la fondazione in<br />

attesa <strong>di</strong> riconoscimento da quella non riconosciuta, perché le due ipotesi<br />

sono <strong>di</strong>verse e solo parzialmente avvicinabili; nel primo caso si è in presen-<br />

za <strong>di</strong> una fase transitoria (anche se spesso prolungata nel tempo), <strong>di</strong> aspet-<br />

tativa dell'attribuzione della personalità giuri<strong>di</strong>ca, nel secondo l'ente è co-<br />

stituito proprio per «vivere» come non riconosciuto, situazione, questa, pie-<br />

namente ammissibile per le associazioni, problematica per le fondazioni.<br />

Secondo la giurisprudenza, «solo con il riconoscimento l'or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co eleva il complesso organizzato ad un fine, <strong>di</strong> mezzi e <strong>di</strong> uomini, a<br />

soggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, posto come destinatario <strong>di</strong> norme e considerato titolare<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> obblighi)> per cui, prima <strong>di</strong> quel momento, nessuna rilevanza<br />

va attribuita all'organizzazione <strong>di</strong> fatto32. È vero che il c.d. atto <strong>di</strong> dotazio-<br />

ne <strong>di</strong> beni in favore <strong>di</strong> un ente futuro produce l'effetto imme<strong>di</strong>ato <strong>di</strong> desti-<br />

nare i beni stessi al costituendo soggetto, sottraendoli alla <strong>di</strong>sponibilità del<br />

fondatore, a meno che questi non proceda alla revoca ex art. 1533, e che<br />

anche la possibilità <strong>di</strong> revoca viene meno nel caso in cui i1 fondatore abbia,<br />

in attesa del riconoscimento, fatta iniziare l'attività dell'opera da lui <strong>di</strong>spo-<br />

sta34, ma all'impulso dell'iniziativa non può anche attribuirsi l'effetto <strong>di</strong> dar<br />

vita ad una fondazione <strong>di</strong> fatto, ipotizzando una «limitata soggettività)) del-<br />

l'ente35. Tanto è vero che, se il riconoscimento viene negato, il vincolo <strong>di</strong><br />

irrevocabilità cade ed il fondatore riacquista la <strong>di</strong>sponibilità dei beni, peral-<br />

tro mai usciti dal suo patrimonio.<br />

32. «Se non a particolari effetti previsti dall'art. 37 e 38 c.c.»: Cons. St., Sez.<br />

VI, 24-4-1987, n. 283, in Cons. St., 1987, I, 627.<br />

33. Secondo la giurisprudenza, mentre l'efficacia dell'atto <strong>di</strong> fondazione è su-<br />

bor<strong>di</strong>nato all'emanazione del decreto <strong>di</strong> riconoscimento, l'atto c.d. <strong>di</strong> dotazione<br />

produce l'imme<strong>di</strong>ato effetto <strong>di</strong> destinare i beni all'ente nascituro, sottraendoli alla<br />

<strong>di</strong>sponibilità del fondatore, a meno che questi non proceda, ove possibile, alla revo-<br />

ca ex art. 15 C.C.: Cass., 15-4-1975, n. 1427, in Foro it., 1976, I, 1683; Id., 10-7-<br />

1984, n. 4024, in GALGANO, Le associazioni. Le fondazioni. I comitati, cit., p. 353 ss.<br />

34. «Perché una volta che l'opera abbia iniziato la propria attività, non rimane<br />

più nella sfera del fondatore, ma interessando oramai la generalità dei citta<strong>di</strong>ni,<br />

non può essere <strong>di</strong>strutta ad arbitrio dei privati»: Cass., 4-7-1959, n. 2130, in Giust.<br />

civ., 1959, I, 1691; v., inoltre, T. Roma, 15-9-1987, in Giur. it., 1988, I, 2, 442, con<br />

osservazioni <strong>di</strong> C. SCOGNAMIGLIO.<br />

35. Come ha, invece, sostenuto l'A. Milano, 15-5-1981, in Foro pad., 1982, I,<br />

251, (che ha riformato T. Milano, 5-10-1978, in Dir. fall., 1979, I, 1071). Nello<br />

stesso senso, T. Milano, 19-9-1968, in Giur. it., 1969, I, 2, 727, secondo cui mell'in-<br />

tervallo temporale fra la stipulazione dell'atto costitutivo <strong>di</strong> una fondazione e l'ini-<br />

zio dell'efficacia del decreto <strong>di</strong> riconoscimento, la fondazione <strong>di</strong> fatto esistente, alla<br />

stregua dell'or<strong>di</strong>namento italiano, deve ritenersi dotata <strong>di</strong> limitata soggettività, in<br />

forza della quale può essere riconosciuta la capacità processuale nei limiti previsti<br />

dall'art. 36 c.c.». In senso contrario, in giurisprudenza, P. Alì Terme, 6-7-1981, in<br />

Giur. mer., 1984, I, p. 4, con nota <strong>di</strong> VIGOTTI; in dottrina, GALGANO, Le associazioni.<br />

Le fondazioni. I comitati, cit. p. 369 ss.; si esprime, invece, per l'autonomia sogget-<br />

tiva della Vorstiftung, ZOPPINI, Le fondazioni, cit., p. 240 ss. Sul problema v. anche<br />

la nt. successiva.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!