intero volume - Dipartimento di Scienze Giuridiche
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A proposito <strong>di</strong> fondazioni<br />
regime della fondazione) propone inelu<strong>di</strong>bili <strong>di</strong>fficoltà quando si tratti <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduare i soggetti interessati a far valere il vincolo reale su tali beni e <strong>di</strong><br />
apprestare le tutele giu<strong>di</strong>ziarie a loro favore, in un sistema come il nostro,<br />
ignaro fino ad oggi delle tecniche e delle preziose risorse del<br />
Una delle ipotesi in cui l'or<strong>di</strong>namento consentirebbe la costituzione <strong>di</strong><br />
una fondazione fiduciaria, sarebbe, secondo alcuni, quella prevista negli<br />
rispetto alla <strong>di</strong>sposizione fiduciaria, giuri<strong>di</strong>camente non vincolante, con la quale il<br />
testatore affida all'erede la devoluzione dei beni a persona non nominata nel testa-<br />
mento: art. 627 C.C.), costuisce però un mero vincolo a carico del destinatario, il<br />
quale rimane unico titolare e legittimato a <strong>di</strong>sporre dei beni, è perciò improprio<br />
parlare, in questo caso, <strong>di</strong> fondazione fiduciaria (cfr., BIANCA, Diritto civile, 1, cit.,<br />
p. 325). Nel senso che, non essendo configurabile nel nostro or<strong>di</strong>namento una mas-<br />
sa patrimoniale dotata <strong>di</strong> soggettività senza un formale riconoscimento governati-<br />
vo, i lasciti e le donazioni che non abbiano dato vita alla creazione <strong>di</strong> persone<br />
giuri<strong>di</strong>che, debbano intendersi quali donazioni e lasciti modali, con la conseguenza<br />
che, ai sensi degli artt. 673 C.C. e 794 C.C., la sopravvenuta impossibilità della pre-<br />
stazione, costituente oggetto del modus, estingue l'obbligazione dell'onerato, Cons.<br />
St., Sez. 11, 26-9-1984, n. 1327, in Cons. St., 1986, 11, 1844.<br />
46. In questo senso, RESCIGNO, OP. ult. cit., p. 474 S.<br />
E convinzione ra<strong>di</strong>cata che il trust sia l'istituto «gioiello» del common law non<br />
riproducibile, per la ra<strong>di</strong>cale <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> strutture, nei sistemi continentali (cfr.<br />
GAMBARO, Problemi in materia <strong>di</strong> r2conoscimento degli effetti dei trusts nei paesi <strong>di</strong><br />
civil law, in Riv. Dir. civ., 1984, I, p. 93 ss), anche perché i peculiari <strong>di</strong>ritti che<br />
trustee e beneficiary godono sui beni oggetto del trust contrad<strong>di</strong>cono il sistema<br />
chiuso dei <strong>di</strong>ritti reali. La letteratura sui rapporti tra costruzione romanistica del<br />
vincolo fiduciario (ad efficacia meramente obbligatoria), fiducia <strong>di</strong> tipo germanico<br />
e trust è vastissima e risalente, cfr., per ogni riferimento, tra gli scritti più recenti,<br />
CRISCUOLI, Fiducia e fiducie in <strong>di</strong>t-itto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uber-<br />
rimae fidei, in Riv. Dir. civ., 1983, I, p. 136 ss.; MORELLO, Fiducia e trust: due<br />
esperienze a confronto, in Quadrimestre, 1990, p. 239 ss.; AA.VV., Fiducia, trust,<br />
mandato ed agency, Milano, 199 1, p. 17 ss.; BUSATO, La figura del trust negli or<strong>di</strong>na-<br />
menti <strong>di</strong> common law e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto continentale, In Riv. Dir. civ., 1992, 11, p. 309 ss.;<br />
L. SANTORO, Trust e fiducia, in Contratto e impresa, 1995, p. 976 ss. La possibilità <strong>di</strong><br />
introdurre pienamente le tecniche del trust nei sistemi <strong>di</strong> civil law è questione non<br />
risolta anche dopo che la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust, adot-<br />
tata il lo luglio 1985, è stata ratificata dall'Italia con 1. n. 364 del 16 ottobre 1989<br />
(entrata in vigore il lo gennaio 1992); sui limiti della riconoscibilità dell'istituto da<br />
parte dello stato italiano a séguito della ratifica della convenzione, cfr. LUPOI, Intro-<br />
duzione ai Trusts. Diritto inglese. Convenzione dell'Aja. Diritto italiano., Milano,<br />
1994; L. FUMAGALLI, Il trust, in Gli enti «non profitn in Italia, cit., p. 139 ss.; più <strong>di</strong><br />
recente, R. LENZI, Operatività del trust in Italia, in Riv. del not., 1995, p. 1379 ss.; E.<br />
CALÒ, Dal probate al family trust. Riflessi ed ipotesi applicative in <strong>di</strong>ritto italiano,<br />
Milano, 1996, passim, cui si rinvia per altri riferimenti.<br />
Sull'uso fiduciario delle fondazioni, -e cioè sulla possibilità che fondazioni (e<br />
associazioni) assumano la valenza <strong>di</strong> strumenti e tecniche operative per realizzare<br />
le finalità perseguite dal trust, IUDICA, Fondazioni, fedecommesserie, trusts e trasmis-<br />
sioni della ricchezza familiare, in Nuova Giur. civ. comm., 1994,II, p. 77 ss., e in La<br />
trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive <strong>di</strong> riforma del sistema<br />
successorio, Padova, 1995, p. 97 ss., da cui l'opera verrà in séguito citata; MOSCATI,<br />
Associazioni e fondazioni: finalità fiduciarie e loro rilevanza, in Nuova Giur. civ.<br />
comm., 1995, 11, p. 25 ss.; CALÒ, OP. cit., p. 130 SS.