Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LO STATUS DEGLI ITALIANI IN BRASILE - UNA GUIDA PRATICA<br />
allontanato, mentre nel caso di rimpatrio allo straniero è impedito di entrare nel<br />
territorio nazionale al momento del suo arrivo nella zona di frontiera o nei porti e<br />
negli aeroporti.<br />
Espulsione<br />
L’espulsione è una misura amm<strong>in</strong>istrativa adottata contro lo straniero la<br />
cui permanenza è considerata <strong>in</strong>desiderata o nociva alla convivenza sociale. Trattasi<br />
di un provvedimento discrezionale che ha sempre un contenuto politico–<br />
amm<strong>in</strong>istrativo diretto alla difesa della società.<br />
Compete esclusivamente al Presidente della Repubblica valutare la<br />
convenienza e l’opportunità dell’applicazione dell’istituto della espulsione;<br />
generalmente tale misura colpisce lo straniero che abbia commesso un crim<strong>in</strong>e o<br />
un grave comportamento omissivo nel territorio nazionale.<br />
Attualmente, la competenza a disporre la espulsione è stata delegata al<br />
M<strong>in</strong>istro della Giustizia, che ha il potere di emettere il decreto di espulsione dello<br />
straniero considerato <strong>in</strong>desiderato.<br />
In ogni caso il provvedimento di espulsione verrà eseguito, di regola, dopo<br />
che lo straniero abbia espiato la pena eventualmente comm<strong>in</strong>ata nei suoi confronti<br />
dalla Giustizia brasiliana.<br />
Il procedimento per l’espulsione di uno straniero dal territorio nazionale<br />
deve avvenire, ad ogni modo, nel pieno rispetto del pr<strong>in</strong>cipio costituzionale della<br />
tutela del diritto di difesa.<br />
Tanto premesso, va detto che l’articolo 75 della legge n. 6815 del 1980<br />
prevede:<br />
“Non si procederà all’espulsione: (…)<br />
II – quando lo straniero abbia:<br />
a) coniuge brasiliano dal quale non sia divorziato o separato di fatto<br />
o di diritto, e qualora il matrimonio sia stato celebrato da più di 5<br />
(c<strong>in</strong>que) anni; o<br />
b) figlio brasiliano che sia sotto la sua tutela o che da lui dipenda<br />
economicamente”.<br />
Va aggiunto che non impedisce l’esecuzione della misura il verificarsi di<br />
una delle circostanze appena <strong>in</strong>dicate (a e b) dopo che si siano già verificate le<br />
condizioni che giustificano l’espulsione.<br />
31