Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AMBASCIATA D’ITALIA IN BRASILE<br />
Art. 81. Il M<strong>in</strong>istero <strong>degli</strong> Affari Esteri <strong>in</strong>vierà la richiesta di estradizione al M<strong>in</strong>istero<br />
della Giustizia che ord<strong>in</strong>erà la detenzione della persona soggetta ad estradizione<br />
collocandola a disposizione del Supremo Tribunale Federale.<br />
Art. 82. In caso d’urgenza, potrà essere ord<strong>in</strong>ata la detenzione preventiva<br />
della persona soggetta ad estradizione sempre che sia richiesta, <strong>in</strong> tempo utile, con<br />
qualunque mezzo di comunicazione, dall’autorità competente, dall’agente diplomatico<br />
o consolare dello Stato richiedente.<br />
54<br />
§ 1º La richiesta, che conterrà <strong>in</strong>formazioni dettagliate sul crim<strong>in</strong>e<br />
commesso, dovrà basarsi sulla sentenza di condanna, sul verbale di arresto<br />
<strong>in</strong> flagrante, sul mandato di cattura o, ancora, sulla fuga dell’<strong>in</strong>diziato.<br />
§ 2º Realizzata la detenzione, lo Stato richiedente dovrà formalizzare la<br />
richiesta entro novanta giorni, <strong>in</strong> conformità con l’articolo 80.<br />
§ 3º In base a questo articolo, la detenzione non sarà mantenuta oltre<br />
il term<strong>in</strong>e riferito nel paragrafo precedente, e nemmeno sarà ammessa<br />
una nuova richiesta per lo stesso fatto senza che l’estradizione sia stata<br />
formalmente richiesta.<br />
Art. 83. Nessuna estradizione sarà concessa senza la preventiva decisione del<br />
Plenario del Supremo Tribunale Federale circa la sua legalità, non esistendo possibilità<br />
di ricorso alla decisione.<br />
Art. 84. Resa effettiva la detenzione della persona soggetta ad estradizione<br />
(articolo 81), la richiesta verrà <strong>in</strong>viata al Supremo Tribunale Federale.<br />
Paragrafo unico. La detenzione perdurerà f<strong>in</strong>o al giudizio f<strong>in</strong>ale del Supremo<br />
Tribunale Federale, non essendo ammesse la libertà vigilata, gli arresti domiciliari e<br />
nemmeno il ritorno notturno <strong>in</strong> carcere.<br />
Art. 85. Alla ricezione della richiesta, il Giudice relatore determ<strong>in</strong>erà il giorno e<br />
l’ora per l’<strong>in</strong>terrogatorio della persona soggetta ad estradizione e, se necessario,<br />
designerà un curatore o avvocato, se l’estradando non l’abbia, dando un term<strong>in</strong>e di<br />
dieci giorni per la difesa.<br />
§ 1º La difesa verterà sull’identità della persona richiesta, sul difetto di<br />
forma dei documenti presentati o sulla illegalità dell’estradizione.<br />
§ 2º Se il processo non è debitamente istruito, il Tribunale, su richiesta<br />
del Procuratore Generale della Repubblica, potrà sospendere la decisione<br />
per la realizzazione di provvedimenti atti a sopperire alle eventuali<br />
mancanze entro il term<strong>in</strong>e perentorio di 60 giorni, decorsi i quali la<br />
richiesta sarà giudicata <strong>in</strong>dipendentemente da tali provvedimenti.<br />
§ 3º Il term<strong>in</strong>e riferito nel paragrafo precedente verrà computato dalla<br />
data della notificazione che il M<strong>in</strong>istero <strong>degli</strong> Affari Esteri farà alla Missione<br />
Diplomatica dello Stato richiedente.