Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LO STATUS DEGLI ITALIANI IN BRASILE - UNA GUIDA PRATICA<br />
I – l’essere il reato stato commesso nel territorio dello Stato richiedente,<br />
o l’essere le leggi penali di questo Stato applicabili alla persona soggetta<br />
ad estradizione; e<br />
II – l’esistenza di una sentenza def<strong>in</strong>itiva a pena detentiva, o<br />
l’autorizzazione - da parte di un Giudice, Tribunale o autorità competente<br />
dello Stato richiedente - di una pena detentiva a carico della persona<br />
soggetta ad estradizione, salvo quanto disposto nell’articolo 82.<br />
Art. 79. Quando più di uno Stato richiede l’estradizione della stessa persona<br />
per lo stesso fatto, avrà preferenza la richiesta dello Stato nel cui territorio è stato<br />
commesso il reato.<br />
§ 1º Trattandosi di differenti crim<strong>in</strong>i, avranno preferenza, nell’ord<strong>in</strong>e:<br />
I – lo Stato richiedente nel cui territorio sia stato commesso il crim<strong>in</strong>e<br />
più grave, secondo la legge brasiliana;<br />
II – quello che per primo abbia richiesto la consegna della persona<br />
soggetta ad estradizione, se la gravità dei crim<strong>in</strong>i è identica; e<br />
III – lo Stato d’orig<strong>in</strong>e o, alternativamente, di domicilio della persona<br />
soggetta ad estradizione, se le richieste sono simultanee.<br />
§ 2º Nei casi non previsti spetterà al Governo brasiliano decidere sulla<br />
preferenza.<br />
§ 3º Esistendo un trattato o una convenzione con alcuni <strong>degli</strong> Stati<br />
richiedenti, avranno prevalenza le loro norme riguardanti i criteri di<br />
preferenza trattati <strong>in</strong> questo articolo.<br />
Art. 80. L’estradizione sarà richiesta per via diplomatica o, <strong>in</strong> mancanza dell’agente<br />
diplomatico dello Stato che la richiede, direttamente da Governo a Governo, dovendo<br />
la richiesta essere accompagnata da copia autentica o da certificazione: a) della<br />
sentenza di condanna, b) della decisione o c) del decreto di detenzione preventiva,<br />
emessa da un Giudice o da una autorità competente. La richiesta, o qualsiasi altro<br />
atto che si aggiunga alla richiesta, conterrà precise <strong>in</strong>dicazioni su luogo, data, natura<br />
e circostanze del fatto crim<strong>in</strong>ale, identità della persona soggetta ad estradizione e,<br />
<strong>in</strong>oltre, copie dei testi giuridici sul crim<strong>in</strong>e, sulla pena e la sua prescrizione.<br />
§ 1º L’<strong>in</strong>oltro della richiesta per via diplomatica conferisce autenticità ai<br />
documenti.<br />
§ 2º In mancanza di un trattato che disponga altrimenti, i documenti<br />
<strong>in</strong>dicati <strong>in</strong> questo articolo saranno seguiti dalla traduzione ufficiale <strong>in</strong><br />
l<strong>in</strong>gua portoghese, a cura dello Stato richiedente.<br />
53