12.06.2013 Views

Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...

Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...

Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LO STATUS DEGLI ITALIANI IN BRASILE - UNA GUIDA PRATICA<br />

I – l’essere il reato stato commesso nel territorio dello Stato richiedente,<br />

o l’essere le leggi penali di questo Stato applicabili alla persona soggetta<br />

ad estradizione; e<br />

II – l’esistenza di una sentenza def<strong>in</strong>itiva a pena detentiva, o<br />

l’autorizzazione - da parte di un Giudice, Tribunale o autorità competente<br />

dello Stato richiedente - di una pena detentiva a carico della persona<br />

soggetta ad estradizione, salvo quanto disposto nell’articolo 82.<br />

Art. 79. Quando più di uno Stato richiede l’estradizione della stessa persona<br />

per lo stesso fatto, avrà preferenza la richiesta dello Stato nel cui territorio è stato<br />

commesso il reato.<br />

§ 1º Trattandosi di differenti crim<strong>in</strong>i, avranno preferenza, nell’ord<strong>in</strong>e:<br />

I – lo Stato richiedente nel cui territorio sia stato commesso il crim<strong>in</strong>e<br />

più grave, secondo la legge brasiliana;<br />

II – quello che per primo abbia richiesto la consegna della persona<br />

soggetta ad estradizione, se la gravità dei crim<strong>in</strong>i è identica; e<br />

III – lo Stato d’orig<strong>in</strong>e o, alternativamente, di domicilio della persona<br />

soggetta ad estradizione, se le richieste sono simultanee.<br />

§ 2º Nei casi non previsti spetterà al Governo brasiliano decidere sulla<br />

preferenza.<br />

§ 3º Esistendo un trattato o una convenzione con alcuni <strong>degli</strong> Stati<br />

richiedenti, avranno prevalenza le loro norme riguardanti i criteri di<br />

preferenza trattati <strong>in</strong> questo articolo.<br />

Art. 80. L’estradizione sarà richiesta per via diplomatica o, <strong>in</strong> mancanza dell’agente<br />

diplomatico dello Stato che la richiede, direttamente da Governo a Governo, dovendo<br />

la richiesta essere accompagnata da copia autentica o da certificazione: a) della<br />

sentenza di condanna, b) della decisione o c) del decreto di detenzione preventiva,<br />

emessa da un Giudice o da una autorità competente. La richiesta, o qualsiasi altro<br />

atto che si aggiunga alla richiesta, conterrà precise <strong>in</strong>dicazioni su luogo, data, natura<br />

e circostanze del fatto crim<strong>in</strong>ale, identità della persona soggetta ad estradizione e,<br />

<strong>in</strong>oltre, copie dei testi giuridici sul crim<strong>in</strong>e, sulla pena e la sua prescrizione.<br />

§ 1º L’<strong>in</strong>oltro della richiesta per via diplomatica conferisce autenticità ai<br />

documenti.<br />

§ 2º In mancanza di un trattato che disponga altrimenti, i documenti<br />

<strong>in</strong>dicati <strong>in</strong> questo articolo saranno seguiti dalla traduzione ufficiale <strong>in</strong><br />

l<strong>in</strong>gua portoghese, a cura dello Stato richiedente.<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!