Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LO STATUS DEGLI ITALIANI IN BRASILE - UNA GUIDA PRATICA<br />
Art. 86. Concessa l’estradizione, il fatto sarà comunicato per mezzo del M<strong>in</strong>istero<br />
<strong>degli</strong> Affari Esteri alla Missione Diplomatica dello Stato richiedente che, entro sessanta<br />
giorni dalla comunicazione, dovrà prelevare la persona oggetto della estradizione dal<br />
territorio nazionale.<br />
Art. 87. Se lo Stato richiedente non preleva la persona oggetto dell’estradizione<br />
dal territorio nazionale entro il term<strong>in</strong>e citato nell’articolo anteriore, questa persona<br />
sarà messa <strong>in</strong> libertà, senza l’obbligo di rispondere a processo di espulsione.<br />
Art. 88. Negata l’estradizione, non verrà ammessa nuova richiesta basata sugli<br />
stessi fatti.<br />
Art. 89. Quando la persona oggetto dell’estradizione sia sottoposta a processo,<br />
o sia stata condannata <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong> per un reato punibile con pena detentiva, l’estradizione<br />
sarà eseguita solo dopo la conclusione del processo o del compimento della pena,<br />
fatto salvo il disposto nell’articolo 67.<br />
Paragrafo unico. La consegna della persona oggetto dell’estradizione verrà<br />
rimandata se la realizzazione della misura metterà <strong>in</strong> rischio la sua vita a causa di una<br />
grave <strong>in</strong>fermità comprovata con un certificato medico ufficiale.<br />
Art. 90. Il Governo potrà consegnare la persona oggetto dell’estradizione<br />
anche qualora essa stia rispondendo ad un processo o sia condannata per una<br />
contravvenzione.<br />
Art. 91. La consegna non sarà realizzata se lo Stato richiedente non si impegna a:<br />
I – non arrestare e processare la persona oggetto dell’estradizione per<br />
fatti anteriori alla richiesta;<br />
II – calcolare il tempo di prigione che, <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong>, è stato imposto <strong>in</strong> forza<br />
dell’estradizione;<br />
III – commutare <strong>in</strong> pena privativa della libertà la pena corporale o di<br />
morte, eccetto per i casi, per quest’ultima pena, la legge brasiliana<br />
permetta la sua applicazione;<br />
IV – non consegnare la persona oggetto dell’estradizione, senza il<br />
consenso del <strong>Brasile</strong>, ad altro Stato che la reclami; e<br />
V – non considerare qualunque motivo politico per aggravare la pena.<br />
Art. 92. La consegna della persona oggetto dell’estradizione, <strong>in</strong> conformità<br />
alle leggi brasiliane e rispettato il diritto di terzi, avverrà assieme agli oggetti e strumenti<br />
del crim<strong>in</strong>e trovati <strong>in</strong> suo possesso.<br />
Paragrafo unico. Gli oggetti e gli strumenti riferiti <strong>in</strong> questo articolo potranno<br />
essere consegnati <strong>in</strong>dipendentemente dalla consegna della persona.<br />
55