Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
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AMBASCIATA D’ITALIA IN BRASILE<br />
Art. 64. Il deportato potrà fare re<strong>in</strong>gresso nel territorio nazionale solo se risarcirà<br />
il Tesoro Nazionale, con correzione monetaria, delle spese sostenute con la sua<br />
deportazione ed effettuare, se ne è il caso, il pagamento della multa dovuta all’epoca,<br />
anch’essa corretta.<br />
50<br />
TITOLO VIII<br />
Dell’espulsione<br />
Art. 65. È passibile di espulsione lo straniero che, <strong>in</strong> qualunque forma, attenti<br />
contro la sicurezza nazionale, l’ord<strong>in</strong>e pubblico o sociale, la tranquillità o la moralità<br />
pubblica e l’economia popolare, o il cui comportamento lo renda pericoloso per la<br />
convenienza ed gli <strong>in</strong>teressi nazionali.<br />
Paragrafo unico. È passibile di espulsione anche lo straniero che:<br />
a) pratichi la frode per ottenere l’<strong>in</strong>gresso o la permanenza <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong>;<br />
b) entrato nel territorio nazionale violando la legge, non si ritiri nel<br />
term<strong>in</strong>e determ<strong>in</strong>ato per farlo, non essendo consigliabile la deportazione;<br />
c) si dedichi al vagabondaggio o all’elemos<strong>in</strong>a; o<br />
d) non rispetti le proibizioni espressamente previste dalla legge per lo<br />
straniero.<br />
Art. 66. Compete esclusivamente al Presidente della Repubblica decidere sulla<br />
convenienza e l’opportunità dell’espulsione o della sua revoca.<br />
Art. 67. Qualora sia conforme all’<strong>in</strong>teresse nazionale, l’espulsione dello straniero<br />
potrà essere resa effettiva anche se vi sia un processo <strong>in</strong> corso o ci sia stata una<br />
condanna.<br />
Art. 68. Il Pubblico M<strong>in</strong>istero rimetterà al M<strong>in</strong>istero della Giustizia, d’ufficio, f<strong>in</strong>o<br />
a trenta giorni dopo il passaggio <strong>in</strong> giudicato, la copia della sentenza di condanna dello<br />
straniero autore di crim<strong>in</strong>e doloso o di qualsiasi crim<strong>in</strong>e contro la sicurezza nazionale,<br />
l’ord<strong>in</strong>e pubblico o sociale, l’economia popolare, la moralità o la salute pubblica, e il<br />
certificato con i precedenti penali che constano negli atti.<br />
Paragrafo unico. Il M<strong>in</strong>istero della Giustizia, ricevuti i documenti menzionati <strong>in</strong><br />
questo articolo, determ<strong>in</strong>erà l’avvio dell’<strong>in</strong>chiesta per l’espulsione dello straniero.<br />
Art. 69. Il M<strong>in</strong>istero della Giustizia, <strong>in</strong> qualunque momento, potrà determ<strong>in</strong>are<br />
la detenzione per 90 giorni dello straniero sottoposto a processo di espulsione e, allo<br />
scopo di assicurare l’esecuzione della misura, prorogarla per un periodo uguale.<br />
Paragrafo unico. Nel caso di decisione dell’autorità giudiziaria che sospenda,<br />
provvisoriamente, la realizzazione dell’atto di espulsione, la durata della detenzione di