12.06.2013 Views

Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...

Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...

Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AMBASCIATA D’ITALIA IN BRASILE<br />

Art. 64. Il deportato potrà fare re<strong>in</strong>gresso nel territorio nazionale solo se risarcirà<br />

il Tesoro Nazionale, con correzione monetaria, delle spese sostenute con la sua<br />

deportazione ed effettuare, se ne è il caso, il pagamento della multa dovuta all’epoca,<br />

anch’essa corretta.<br />

50<br />

TITOLO VIII<br />

Dell’espulsione<br />

Art. 65. È passibile di espulsione lo straniero che, <strong>in</strong> qualunque forma, attenti<br />

contro la sicurezza nazionale, l’ord<strong>in</strong>e pubblico o sociale, la tranquillità o la moralità<br />

pubblica e l’economia popolare, o il cui comportamento lo renda pericoloso per la<br />

convenienza ed gli <strong>in</strong>teressi nazionali.<br />

Paragrafo unico. È passibile di espulsione anche lo straniero che:<br />

a) pratichi la frode per ottenere l’<strong>in</strong>gresso o la permanenza <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong>;<br />

b) entrato nel territorio nazionale violando la legge, non si ritiri nel<br />

term<strong>in</strong>e determ<strong>in</strong>ato per farlo, non essendo consigliabile la deportazione;<br />

c) si dedichi al vagabondaggio o all’elemos<strong>in</strong>a; o<br />

d) non rispetti le proibizioni espressamente previste dalla legge per lo<br />

straniero.<br />

Art. 66. Compete esclusivamente al Presidente della Repubblica decidere sulla<br />

convenienza e l’opportunità dell’espulsione o della sua revoca.<br />

Art. 67. Qualora sia conforme all’<strong>in</strong>teresse nazionale, l’espulsione dello straniero<br />

potrà essere resa effettiva anche se vi sia un processo <strong>in</strong> corso o ci sia stata una<br />

condanna.<br />

Art. 68. Il Pubblico M<strong>in</strong>istero rimetterà al M<strong>in</strong>istero della Giustizia, d’ufficio, f<strong>in</strong>o<br />

a trenta giorni dopo il passaggio <strong>in</strong> giudicato, la copia della sentenza di condanna dello<br />

straniero autore di crim<strong>in</strong>e doloso o di qualsiasi crim<strong>in</strong>e contro la sicurezza nazionale,<br />

l’ord<strong>in</strong>e pubblico o sociale, l’economia popolare, la moralità o la salute pubblica, e il<br />

certificato con i precedenti penali che constano negli atti.<br />

Paragrafo unico. Il M<strong>in</strong>istero della Giustizia, ricevuti i documenti menzionati <strong>in</strong><br />

questo articolo, determ<strong>in</strong>erà l’avvio dell’<strong>in</strong>chiesta per l’espulsione dello straniero.<br />

Art. 69. Il M<strong>in</strong>istero della Giustizia, <strong>in</strong> qualunque momento, potrà determ<strong>in</strong>are<br />

la detenzione per 90 giorni dello straniero sottoposto a processo di espulsione e, allo<br />

scopo di assicurare l’esecuzione della misura, prorogarla per un periodo uguale.<br />

Paragrafo unico. Nel caso di decisione dell’autorità giudiziaria che sospenda,<br />

provvisoriamente, la realizzazione dell’atto di espulsione, la durata della detenzione di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!