Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AMBASCIATA D’ITALIA IN BRASILE<br />
Art. 21. Al cittad<strong>in</strong>o di un Paese limitrofo, domiciliato <strong>in</strong> una città contigua al<br />
territorio nazionale, e fatti salvi gli <strong>in</strong>teressi di sicurezza nazionale, si potrá permettere<br />
l’<strong>in</strong>gresso nei municipi transfrontalieri con il suo Paese, sempre che egli comprovi la<br />
sua identità.<br />
42<br />
§ 1º Allo straniero di cui al presente articolo, che pretenda esercitare<br />
attività remunerata o frequentare una scuola <strong>in</strong> questi municipi, sarà<br />
fornito un documento speciale che identifica e caratterizza la sua<br />
condizione e, <strong>in</strong>oltre, il Libretto di Lavoro e Previdenza Sociale, laddove<br />
previsto.<br />
§ 2º I documenti citati nel paragrafo anteriore non conferiscono il diritto<br />
di residenza <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong>, e non autorizzano l’allontanamento dai limiti<br />
territoriali di quei municipi.<br />
CAPITOLO II<br />
Sull’<strong>in</strong>gresso<br />
Art. 22. L’<strong>in</strong>gresso nel territorio nazionale puó avvenire solo nei luoghi dove<br />
esista un controllo <strong>degli</strong> organismi competenti del M<strong>in</strong>istero della Salute, della Giustizia<br />
e delle F<strong>in</strong>anze.<br />
Art. 23. Il vettore o il suo agente si fará carico, <strong>in</strong> qualsiasi momento, della<br />
manutenzione e delle ulteriori spese del passeggero <strong>in</strong> viaggio cont<strong>in</strong>uo o del personale<br />
d’equipaggio che non fosse presente al momento dell’uscita del vettore dal territorio<br />
nazionale, così come delle spese di rimpatrio.<br />
Art. 24. Nessuno straniero proveniente dall’estero potrà allontanarsi dal luogo<br />
di <strong>in</strong>gresso ed ispezione senza che il suo documento di viaggio ed il documento di<br />
<strong>in</strong>gresso e uscita siano stati verificati dall’organismo competente del M<strong>in</strong>istero della<br />
Giustizia.<br />
Art. 25. Non potrà essere ritirato <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong>, senza una previa autorizzazione del<br />
M<strong>in</strong>istero della Giustizia, il titolo di viaggio dello straniero che sia entrato nel territorio<br />
nazionale nella condizione di turista o <strong>in</strong> transito.<br />
CAPITOLO III<br />
Sull’impedimento<br />
Art. 26. Il visto concesso dall’autorità consolare configura una mera aspettativa<br />
di diritto, potendo l’<strong>in</strong>gresso, la permanenza o la registrazione dello straniero essere<br />
revocata <strong>in</strong> uno qualsiasi dei casi di cui all’articolo 7, o nel caso la sua presenza nel<br />
territorio nazionale non sia piú considerata accettabile, su decisione del M<strong>in</strong>istero<br />
della Giustizia.