Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
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AMBASCIATA D’ITALIA IN BRASILE<br />
Art. 116. <strong>Lo</strong> straniero ammesso <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong> durante i primi 5 anni di vita, stabilitosi<br />
def<strong>in</strong>itivamente sul territorio nazionale, potrà, f<strong>in</strong>tantoché m<strong>in</strong>ore, richiedere al M<strong>in</strong>istro<br />
della Giustizia, attraverso il suo rappresentante legale, l’emissione del certificato provvisorio<br />
di naturalizzazione, che avrà valore come prova di nazionalità brasiliana entro due anni dal<br />
raggiungimento della maggior età.<br />
Paragrafo unico. La naturalizzazione diventerà def<strong>in</strong>itiva se il titolare del certificato<br />
provvisorio, entro due anni dal raggiungimento della maggior età, confermerà<br />
espressamente l’<strong>in</strong>tenzione di cont<strong>in</strong>uare ad essere brasiliano, mediante richiesta diretta<br />
al M<strong>in</strong>istro della Giustizia.<br />
Art. 117. La richiesta di cui tratta l’articolo 115, diretta al M<strong>in</strong>istro della Giustizia,<br />
sarà presentata, nel Distretto Federale, Stati e Territori, all’organo competente del<br />
M<strong>in</strong>istero della Giustizia che procederà ad una verifica sulla vita pregressa del richiedente<br />
e formulerà un parere circa la convenienza della naturalizzazione.<br />
Art. 118. Una volta che l’organo competente del M<strong>in</strong>istero della Giustizia avrà<br />
ricevuto la richiesta di naturalizzazione così istruita, l’organo stesso potrà chiedere, se<br />
necessario, altre valutazioni. In qualunque ipotesi, il procedimento dovrà essere<br />
approvato, con i relativi pareri, dal M<strong>in</strong>istro della Giustizia.<br />
Paragrafo unico. Il dirigente dell’organo competente del M<strong>in</strong>istero della Giustizia<br />
determ<strong>in</strong>erà l’archiviazione della richiesta, se la persona richiedente la naturalizzazione<br />
non soddisfa una qualsiasi delle condizioni previste negli articoli 112 o 116; è comunque<br />
possibile il ricorso contro questa decisione; se l’archiviazione sarà mantenuta, la persona<br />
richiedente la naturalizzazione potrà ricorrere al M<strong>in</strong>istro della Giustizia; <strong>in</strong> entrambi i<br />
casi, il term<strong>in</strong>e è di trenta giorni a partire dalla pubblicazione dell’atto.<br />
Art. 119. Una volta pubblicato nel Diario Ufficiale il decreto di naturalizzazione,<br />
esso sarà archiviato dall’organo competente del M<strong>in</strong>istero della Giustizia, che emetterà<br />
un certificato relativo per ogni persona richiedente la naturalizzazione, e che sarà<br />
consegnato di forma solenne, nei modi fissati nel Regolamento di attuazione, dal<br />
Giudice federale della città dove abbia domicilio l’<strong>in</strong>teressato.<br />
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§ 1º Ove vi sia più di un Giudice federale, la consegna sará effettuata<br />
dalla Prima Sezione del Tribunale.<br />
§ 2º Quando non c’è un Giudice federale nella città dove gli <strong>in</strong>teressati<br />
hanno domicilio, la consegna sará effettuata per mezzo del Giudice<br />
ord<strong>in</strong>ario della circoscrizione e, <strong>in</strong> sua assenza, da quello della circoscrizione<br />
più vic<strong>in</strong>a.<br />
§ 3º La naturalizzazione rimarrà senza effetto se il certificato non verrà<br />
sollecitato dalla persona richiedente la naturalizzazione nel term<strong>in</strong>e di<br />
dodici mesi dalla data della pubblicazione dell’atto, salvo motivo di forza<br />
maggiore debitamente comprovato.<br />
Art. 120. Nel corso del processo di naturalizzazione questa potrà essere<br />
impugnata da chiunque, specificandone le motivazioni.