Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AMBASCIATA D’ITALIA IN BRASILE<br />
46<br />
§ 4º Nel registro potrà essere annotato il nome abbreviato usato dallo<br />
straniero come ditta commerciale registrata o <strong>in</strong> qualunque attività<br />
professionale.<br />
Art. 44. Compete al M<strong>in</strong>istero della Giustizia autorizzare l’alterazione dei dati<br />
anagrafici che constano nel registro <strong>degli</strong> stranieri.<br />
CAPITOLO V<br />
Sull’aggiornamento del registro<br />
Art. 45. La Giunta Commerciale, al momento della registrazione di una ditta<br />
alla quale partecipi uno straniero, <strong>in</strong>vierà al M<strong>in</strong>istero della Giustizia i dati d’identificazione<br />
dello straniero e quelli del suo documento d’identità emesso <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong>.<br />
Paragrafo unico. Trattandosi di una società anonima, il provvedimento è<br />
obbligatorio qualora lo straniero figuri nella condizione di amm<strong>in</strong>istratore, gestore,<br />
direttore o azionista di controllo.<br />
Art. 46. Gli Uffici dell’Anagrafe Civile <strong>in</strong>vieranno ogni mese al M<strong>in</strong>istero della<br />
Giustizia la copia dei certificati di matrimonio e di decesso di stranieri.<br />
Art. 47. L’impresa alberghiera, l’impresa immobiliare, il proprietario, il locatore,<br />
il sub locatore di immobile e l’amm<strong>in</strong>istratore di un edificio <strong>in</strong>vieranno al M<strong>in</strong>istero della<br />
Giustizia, quando richiesto, i dati d’identificazione dello straniero ammesso nella<br />
condizione di ospite, locatario, sub locatario o <strong>in</strong>quil<strong>in</strong>o.<br />
Art. 48. Salvo quanto disposto nel § 1º dell’articolo 21, l’ammissione di uno<br />
straniero a servizio di un’entità pubblica o privata, o l’iscrizione presso un’istituzione<br />
scolastica di qualsiasi livello, potrà avvenire solo se egli è dovutamente registrato (art.<br />
30).<br />
Paragrafo unico. Gli enti a cui si riferisce questo articolo <strong>in</strong>vieranno al M<strong>in</strong>istero<br />
della Giustizia, che lo notificherà al M<strong>in</strong>istero del Lavoro se del caso, i dati d’identificazione<br />
dello straniero ammesso o iscritto presso un’istituzione scolastica, e comunicheranno<br />
la f<strong>in</strong>e del contratto di lavoro, la sua rescissione o proroga così come la sospensione o<br />
cancellazione dell’iscrizione e la conclusione del corso.<br />
CAPITOLO VI<br />
Della cancellazione e del ristabilimento della registrazione<br />
Art. 49. <strong>Lo</strong> straniero avrà la sua registrazione cancellata:<br />
I – se ottiene la naturalizzazione brasiliana;<br />
II – se ne viene decretata l’espulsione;<br />
III – se richiede l’uscita dal territorio nazionale a carattere def<strong>in</strong>itivo,<br />
r<strong>in</strong>unciando espressamente al diritto di ritorno previsto nell’articolo 51;