Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Lo status degli italiani in Brasile - Ambasciata d'Italia a Brasilia ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AMBASCIATA D’ITALIA IN BRASILE<br />
66<br />
§ 2º La Segreteria Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale manterrà<br />
un osservatore presso il Consiglio Nazionale d’Immigrazione.<br />
§ 3º Il Governo delibererà sulla struttura e sul funzionamento del<br />
Consiglio Nazionale d’Immigrazione.<br />
Art. 130. Il Governo è autorizzato a firmare accordi <strong>in</strong>ternazionali con i quali, sulla<br />
base del pr<strong>in</strong>cipio di reciprocità di trattamento per i brasiliani e osservati la convenienza<br />
e il rispetto <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi nazionali, si stabiliscano le condizioni per la concessione,<br />
gratuità, esenzione o dispensa dei visti stabiliti <strong>in</strong> questa Legge.<br />
Art. 131. È approvata la Tabella <strong>degli</strong> emolumenti consolari e delle tasse, che<br />
<strong>in</strong>tegra questa Legge.<br />
§ 1º I valori delle tasse <strong>in</strong>cluse nella tabella saranno aggiornati<br />
annualmente <strong>in</strong> relazione al coefficiente del valore di riferimento.<br />
§ 2º Il M<strong>in</strong>istro <strong>degli</strong> Affari Esteri è autorizzato ad approvare, mediante<br />
Decreto, la revisione dei valori <strong>degli</strong> emolumenti consolari, considerando<br />
il tasso di cambio del cruzeiro–oro con le pr<strong>in</strong>cipali monete liberamente<br />
convertibili.<br />
Art. 132. Il M<strong>in</strong>istro della Giustizia è autorizzato ad istituire un modello unico di<br />
documento di identità per lo straniero, portatore di visto temporaneo o permanente;<br />
tale documento avrà validità per tutto il territorio nazionale e sostituirà i documenti di<br />
identità <strong>in</strong> vigore.<br />
Paragrafo unico. F<strong>in</strong>tantoché non verrà creato il documento di cui sopra,<br />
cont<strong>in</strong>ueranno valide:<br />
I – I documenti di identità emessi <strong>in</strong> base all’articolo 135 del decreto n.<br />
3010, del 20 agosto del 1938, così come i certificati trattati nel § 2º<br />
dell’articolo 149, dello stesso Decreto; e<br />
II – i documenti di identità già emessi o che saranno emessi <strong>in</strong> base al<br />
Decreto Legge n. 670, del 3 luglio del 1969, e agli articoli 57, § 1º, e<br />
60, § 2º, del Decreto n. 66689, dell’11 giugno 1970.<br />
Art. 133. Il Governo è autorizzato a firmare, con gli Stati i cui cittad<strong>in</strong>i si<br />
trov<strong>in</strong>o <strong>in</strong> situazione illegale <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong>, accordi bilaterali <strong>in</strong> forza dei quali tale situazione<br />
sia regolarizzata, ogniqualvolta che:<br />
I – La regolarizzazione sia conforme alle condizioni elencate nell’articolo 18;<br />
e<br />
II – gli stranieri beneficiati:<br />
a) siano entrati <strong>in</strong> <strong>Brasile</strong> prima del 20 agosto 1980;<br />
b) soddisf<strong>in</strong>o le condizioni elencate nell’articolo 7; e