20.06.2013 Views

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Capitolato</strong> speciale d’appalto dei lavori e adeguamento sismico e<strong>di</strong>ficio scolastico “R. La Porta” <strong>di</strong> Via Rubicone<br />

2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non<br />

inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi<br />

non deve essere inferiore a Euro1.000.000,00 (Euro unmilione/00); tale polizza deve specificamente<br />

prevedere l’in<strong>di</strong>cazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante<br />

autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze <strong>di</strong> cui<br />

al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono<br />

coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del Certificato <strong>di</strong> Collaudo o <strong>di</strong><br />

Regolare Esecuzione.<br />

3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle<br />

imprese subappaltatrici e subfornitrici.<br />

4. Ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori il cui importo superi gli<br />

ammontari stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'appaltatore è inoltre<br />

obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data <strong>di</strong> emissione del Certificato <strong>di</strong> Collaudo provvisorio o del<br />

Certificato <strong>di</strong> Regolare Esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per<br />

responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi <strong>di</strong> rovina totale o parziale<br />

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi <strong>di</strong>fetti costruttivi.<br />

5. Nel caso in cui l’appaltatore sia un’associazione temporanea <strong>di</strong> concorrenti, ai sensi dell’articolo 37,<br />

comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo<br />

dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.<br />

6. Ai fini <strong>di</strong> cui ai commi precedenti l’appaltatore è obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie<br />

spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data <strong>di</strong> emissione del<br />

Certificato <strong>di</strong> Collaudo provvisorio o <strong>di</strong> Regolare Esecuzione, una polizza assicurativa che garantisca la<br />

Stazione Appaltante a norma dell’art. 103 d.P.R. n. 554/1999. Tale polizza deve essere stipulata nella forma<br />

“Contractor All Risks” (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 1.000.000,00.<br />

Articolo A 32 - Coperture assicurative speciali [eventuali]<br />

1. Oltre alle coperture assicurative <strong>di</strong> cui al precedente articolo, non sono previste ulteriori garanzie<br />

assicurative o bancarie.<br />

Articolo A 33 – Tracciabilità dei pagamenti<br />

DISCIPLINA ECONOMICA<br />

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore è obbligato a fornire gli estremi del conto corrente<br />

bancario o postale de<strong>di</strong>cato, anche non in via esclusiva, all’appalto dei lavori in questione, così come<br />

previsto dal Piano straor<strong>di</strong>nario contro le mafie <strong>di</strong> cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.<br />

Articolo A 34 - Pagamenti in acconto<br />

1. I pagamenti avvengono per Stati <strong>di</strong> Avanzamento Lavori (SAL), me<strong>di</strong>ante emissione <strong>di</strong> certificato <strong>di</strong><br />

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del<br />

ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della<br />

ritenuta <strong>di</strong> cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 300.000,00 (<strong>di</strong>consi Euro<br />

trecentomila/00).<br />

2. Quando ricorrono le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’art. 161 del d.P.R. n. 554/1999, e sempre che i libretti delle misure<br />

siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico delegato dall’appaltatore che ha assistito al<br />

rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore<br />

Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento<br />

me<strong>di</strong>ante opportuna annotazione (art. 168 d.P.R. n. 554/1999).<br />

3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere<br />

compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, <strong>di</strong> almeno 48 ore.<br />

L’appaltatore deve firmare i libretti <strong>di</strong> misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l’appaltatore non si<br />

presenti ad eseguire in contrad<strong>di</strong>ttorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con<br />

preavviso <strong>di</strong> almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in<br />

conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna<br />

richiesta per eventuali ritar<strong>di</strong> nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati <strong>di</strong> pagamento. Sempre nel<br />

caso in cui l’appaltatore non si presenti ad eseguire in contrad<strong>di</strong>ttorio le misurazioni delle opere compiute,<br />

per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni<br />

compiute ai sensi dell’art. 160, comma 2, del d.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554.<br />

4. Qualora l’appaltatore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti <strong>di</strong> misura, ritenga che si sia raggiunto<br />

l’importo <strong>di</strong> cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!