20.06.2013 Views

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Capitolato</strong> speciale d’appalto dei lavori e adeguamento sismico e<strong>di</strong>ficio scolastico “R. La Porta” <strong>di</strong> Via Rubicone<br />

moratori, (questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del<br />

trasporto, <strong>di</strong> concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).<br />

3. Trascorsi i termini <strong>di</strong> cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate <strong>di</strong> acconto, per le quali non sia<br />

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo <strong>di</strong> spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto<br />

contrattuale, all’appaltatore è riconosciuta la facoltà <strong>di</strong> agire ai sensi dell'articolo 1460 del Co<strong>di</strong>ce Civile,<br />

ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiu<strong>di</strong>catrice e trascorsi sessanta giorni dalla data<br />

della costituzione stessa, <strong>di</strong> promuovere il giu<strong>di</strong>zio arbitrale per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> risoluzione del contratto.<br />

Articolo A 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo<br />

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le prestazioni a corpo il prezzo<br />

convenuto non può essere mo<strong>di</strong>ficato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.<br />

In particolare in forza dell’obbligo <strong>di</strong> verifica da effettuarsi in sede <strong>di</strong> gara da parte dei can<strong>di</strong>dati ai sensi<br />

dell’art. 90, comma 5, del d.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n. 554, l’appaltatore non avrà alcun titolo a richiedere<br />

maggiori compensi per la necessità <strong>di</strong> integrare quantità o entità delle lavorazioni al fine <strong>di</strong> realizzare l’opera,<br />

purchè tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui è <strong>di</strong>retta<br />

l’opera (evincibili dalla lettura <strong>di</strong> tutti i documenti posti a base <strong>di</strong> gara; con la normale <strong>di</strong>ligenza del buon<br />

impren<strong>di</strong>tore ovvero secondo le regole dell’arte).<br />

2. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le prestazioni a misura il prezzo<br />

convenuto può variare, in aumento od in <strong>di</strong>minuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. I prezzi<br />

unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta dell’appaltatore in sede <strong>di</strong> gara.<br />

3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiu<strong>di</strong>catario (appaltatore) si intendono comprese e compensate<br />

tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che<br />

l’appaltatore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento<br />

secondo il progetto esecutivo approvato e le <strong>di</strong>sposizioni della Direzione dei Lavori compresi quin<strong>di</strong> ogni<br />

consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.<br />

Articolo A 38 - Revisione dei prezzi<br />

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non è possibile procedere alla revisione dei<br />

prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del co<strong>di</strong>ce civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore<br />

in qualità <strong>di</strong> concorrente aggiu<strong>di</strong>catario debbono ritenersi fissi ed invariabili.<br />

Articolo A 39 - Prezzo chiuso<br />

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si applica il prezzo chiuso<br />

consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato <strong>di</strong> una percentuale da applicarsi, nel<br />

caso in cui la <strong>di</strong>fferenza tra il tasso <strong>di</strong> inflazione reale e il tasso <strong>di</strong> inflazione programmato nell'anno<br />

precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero<br />

previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle<br />

infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno <strong>di</strong> ogni anno, nella misura eccedente la predetta<br />

percentuale del 2 per cento.<br />

2. Il prezzo chiuso non troverà applicazione per il maggior termine <strong>di</strong> esecuzione dovuto a ritar<strong>di</strong> o cause<br />

imputabili all’appaltatore.<br />

Articolo A 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione<br />

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in deroga a quanto previsto al<br />

precedente art. 38, qualora il prezzo <strong>di</strong> singoli materiali da costruzione, per effetto <strong>di</strong> circostanze eccezionali,<br />

subisca variazioni in aumento o in <strong>di</strong>minuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal<br />

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno <strong>di</strong> presentazione dell'offerta con il decreto <strong>di</strong> cui al<br />

comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in <strong>di</strong>minuzione, per la percentuale eccedente il 10 per<br />

cento e nel limite delle risorse <strong>di</strong> cui al comma 7 dello stesso art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.<br />

2. La compensazione è determinata applicando la percentuale <strong>di</strong> variazione che eccede il 10 per cento al<br />

prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare<br />

precedente al decreto <strong>di</strong> cui al comma 1 nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.<br />

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno <strong>di</strong> ogni anno, rileva con proprio decreto le<br />

variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e ad esso si farà<br />

riferimento per la quantificazione dell’entità eventualmente dovuto per la compensazione.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!