20.06.2013 Views

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Capitolato</strong> speciale d’appalto dei lavori e adeguamento sismico e<strong>di</strong>ficio scolastico “R. La Porta” <strong>di</strong> Via Rubicone<br />

ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi <strong>di</strong> cui al precedente art.<br />

18.<br />

3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori <strong>di</strong> opere non eseguite a regola d’arte da<br />

parte dell’appaltatore avvalente oppure <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo <strong>di</strong> mezzi<br />

idonei o la semplice constatazione della mancata <strong>di</strong>sponibilità da parte dell’impresa avvalente <strong>di</strong> tutte le<br />

risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo <strong>di</strong> ulteriore motivazione, <strong>di</strong><br />

procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza <strong>di</strong><br />

quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).<br />

Articolo A 51 - Sub-appalto e cottimo<br />

1. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio<br />

l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi <strong>di</strong>sciplinati dall’art. 116 dello<br />

stesso D.Lgs. n. 163/2006.<br />

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme<br />

restando le vigenti <strong>di</strong>sposizioni che prevedono per particolari ipotesi il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> affidamento in subappalto.<br />

Per quanto riguarda la categoria prevalente, se non <strong>di</strong>versamente specificato da <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong><br />

regolamento, la quota parte subappaltabile in ogni caso non potrà superare il trenta per cento.<br />

3. Ai fini <strong>di</strong> cui al presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività<br />

ovunque espletate che richiedono l'impiego <strong>di</strong> manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a<br />

caldo, se singolarmente <strong>di</strong> importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o <strong>di</strong> importo<br />

superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al<br />

50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le<br />

prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera <strong>di</strong> impianti e <strong>di</strong> strutture speciali (in<strong>di</strong>viduate dalla<br />

legge o dal Regolamento Generale sulle Opere Pubbliche); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la<br />

posa in opera o il montaggio, può avvalersi <strong>di</strong> imprese <strong>di</strong> propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei<br />

<strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> cui al comma 2, numero 4 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006). E' fatto obbligo all'appaltatore <strong>di</strong><br />

comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del<br />

sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.<br />

4. Per quanto non <strong>di</strong>sciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto<br />

alle con<strong>di</strong>zioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.<br />

Articolo A 52 - Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> autorizzazione al sub-appalto e del cottimo<br />

1. Qualora l’appaltatore, avendo in<strong>di</strong>cato tale facoltà in sede <strong>di</strong> gara, intenda richiedere, per talune<br />

lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente (nei limiti del 30%) o alle Categorie scorporabili,<br />

autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Proce<strong>di</strong>mento specifica<br />

domanda con allegata la copia autentica del contratto <strong>di</strong> sub-appalto, con<strong>di</strong>zionato negli effetti<br />

all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una <strong>di</strong>chiarazione circa la sussistenza o meno <strong>di</strong> eventuali<br />

forme <strong>di</strong> controllo o <strong>di</strong> collegamento a norma dell'articolo 2359 del co<strong>di</strong>ce civile con il titolare del subappalto<br />

o del cottimo. Analoga <strong>di</strong>chiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso <strong>di</strong><br />

raggruppamento temporaneo, società o consorzio.<br />

2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti <strong>di</strong> legge per l’autorizzazione al subappalto compete al<br />

Responsabile Unico del Proce<strong>di</strong>mento. Qualora sussistano i presupposti <strong>di</strong> legge l’autorizzazione non può<br />

essere <strong>di</strong>niegata sulla base <strong>di</strong> valutazioni <strong>di</strong>screzionali o soggettive della Stazione Appaltante.<br />

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato <strong>di</strong>niego) al subappalto o al<br />

cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove<br />

ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende<br />

concessa. Per i subappalti o cottimi <strong>di</strong> importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o<br />

<strong>di</strong> importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione<br />

Appaltante sono ridotti della metà.<br />

Articolo A 53 - Responsabilità dell’appaltatore nel sub-appalto<br />

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e<br />

celere esecuzione delle opere oggetto <strong>di</strong> autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante<br />

medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste <strong>di</strong> risarcimento danni avanzate da terzi in<br />

conseguenza all’esecuzione <strong>di</strong> lavori subappaltati.<br />

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n.<br />

139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,<br />

arresto da sei mesi ad un anno).<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!