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Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

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<strong>Capitolato</strong> speciale d’appalto dei lavori e adeguamento sismico e<strong>di</strong>ficio scolastico “R. La Porta” <strong>di</strong> Via Rubicone<br />

e) inadempimento accertato agli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle<br />

modalità esecutive dei lavori;<br />

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;<br />

g) per<strong>di</strong>ta, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento e<br />

l’irrogazione <strong>di</strong> misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità <strong>di</strong> contrattare con la pubblica<br />

amministrazione;<br />

h) frode accertata dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori;<br />

i) inadempienza accertata alle norme <strong>di</strong> legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le<br />

assicurazioni obbligatorie del personale <strong>di</strong>pendente;<br />

l) accertamento <strong>di</strong> subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del<br />

contratto;<br />

m) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche <strong>di</strong> contratto e allo scopo<br />

dell’opera;<br />

n) proposta motivata del coor<strong>di</strong>natore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma<br />

1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;<br />

o) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal<br />

presente <strong>Capitolato</strong> <strong>Speciale</strong> d’appalto;<br />

p) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave<br />

ritardo nella conduzione dei lavori.<br />

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Proce<strong>di</strong>mento, ciascuno per le proprie competenze,<br />

accertino il verificarsi <strong>di</strong> una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l’inadempimento, l’irregolarità<br />

o il ritardo posto in essere dall’appaltatore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà<br />

senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12<br />

aprile 2006, n. 163.<br />

3. Nei casi <strong>di</strong> risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della<br />

decisione assunta dalla Stazione Appaltante me<strong>di</strong>ante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico<br />

del Proce<strong>di</strong>mento ovvero me<strong>di</strong>ante or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> servizio del Direttore Lavori.<br />

4. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso <strong>di</strong> almeno venti<br />

giorni) nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato <strong>di</strong> consistenza dei lavori ed eventualmente la data<br />

della visita dell’organo <strong>di</strong> collaudo per verificare l’accettabilità delle opere parzialmente eseguite.<br />

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contrad<strong>di</strong>ttorio<br />

fra il Direttore Lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza <strong>di</strong> questi, alla presenza <strong>di</strong><br />

due testimoni, alla redazione dello stato <strong>di</strong> consistenza dei lavori <strong>di</strong> cui all’art.138 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.<br />

163, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso<br />

<strong>di</strong> esecuzione d’ufficio, all’accertamento <strong>di</strong> quali <strong>di</strong> tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano<br />

essere mantenuti a <strong>di</strong>sposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del<br />

relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla<br />

risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle<br />

eventuali perizie <strong>di</strong> variante; è altresì accertata la presenza <strong>di</strong> eventuali opere, riportate nello stato <strong>di</strong><br />

consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie <strong>di</strong> variante.<br />

6. Sino alla data <strong>di</strong> presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza<br />

dell’incolumità delle maestranze e dei terzi, la guar<strong>di</strong>ania e la salvaguar<strong>di</strong>a dei beni e dei manufatti ubicati<br />

all’interno del cantiere ricadono sotto la <strong>di</strong>retta responsabilità ed onere gratuito dell’appaltatore<br />

72.2 Obblighi <strong>di</strong> ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto l’appaltatore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 12<br />

aprile 2006, n. 163, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree <strong>di</strong> lavoro e relative<br />

pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Proce<strong>di</strong>mento o dal Direttore Lavori<br />

con la comunicazione <strong>di</strong> risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso <strong>di</strong> mancato<br />

rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi<br />

oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione <strong>di</strong> eventuali provve<strong>di</strong>menti giuris<strong>di</strong>zionali<br />

cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritar<strong>di</strong>no il ripiegamento dei cantieri<br />

o lo sgombero delle aree <strong>di</strong> lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore<br />

dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità <strong>di</strong> cui all'articolo 113,<br />

comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il <strong>di</strong>ritto dell'appaltatore <strong>di</strong> agire per il<br />

risarcimento dei danni.<br />

Articolo A 73 - Rapporti economici nel caso <strong>di</strong> esecuzione d’ufficio dei lavori<br />

1. Nei casi <strong>di</strong> risoluzione del contratto e <strong>di</strong> successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso <strong>di</strong> fallimento<br />

dell’appaltatore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore risolto (o con il curatore) sono<br />

definiti, con salvezza <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:<br />

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