20.06.2013 Views

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

Capitolato Speciale d'Appalto - Comune di Pescara

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Capitolato</strong> speciale d’appalto dei lavori e adeguamento sismico e<strong>di</strong>ficio scolastico “R. La Porta” <strong>di</strong> Via Rubicone<br />

affidando i lavori a norma dell’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, oppure, in subor<strong>di</strong>ne, ponendo a<br />

base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori <strong>di</strong> completamento da eseguire d’ufficio in danno,<br />

risultante dalla <strong>di</strong>fferenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto<br />

originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto <strong>di</strong> regolare atto <strong>di</strong><br />

sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti<br />

dall’appaltatore inadempiente medesimo;<br />

ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:<br />

l’eventuale maggiore costo derivante dalla <strong>di</strong>fferenza tra importo netto <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione del nuovo appalto<br />

per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiu<strong>di</strong>cazione effettuata in origine<br />

all’appaltatore inadempiente;<br />

l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara <strong>di</strong> appalto eventualmente andata deserta,<br />

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;<br />

l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle<br />

nuove spese <strong>di</strong> gara e <strong>di</strong> pubblicità, delle maggiori spese tecniche <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione, assistenza, contabilità e<br />

collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, <strong>di</strong> ogni eventuale maggiore e <strong>di</strong>verso<br />

danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal<br />

contratto originario.<br />

Articolo A 74 - Recesso<br />

1. Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei<br />

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo<br />

delle opere non eseguite è calcolato sulla <strong>di</strong>fferenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base <strong>di</strong><br />

gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.<br />

2. L'esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi<br />

con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Proce<strong>di</strong>mento non inferiore a venti giorni, decorsi i<br />

quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente<br />

eseguita.<br />

3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli<br />

già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso <strong>di</strong> cui al comma 2. La Stazione<br />

Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove<br />

li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli<br />

impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra<br />

il costo <strong>di</strong> costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.<br />

4. Nell’ipotesi <strong>di</strong> cui al presente articolo l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali<br />

non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a <strong>di</strong>sposizione della Stazione<br />

Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.<br />

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA<br />

Articolo A 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione<br />

1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la <strong>di</strong>tta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale<br />

attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 172 del d.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999, n.<br />

554.<br />

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il<br />

Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve re<strong>di</strong>gere il certificato <strong>di</strong> ultimazione dei lavori effettuando i<br />

necessari accertamenti in contrad<strong>di</strong>ttorio con l’appaltatore. Il certificato <strong>di</strong> ultimazione dei lavori dovrà essere<br />

rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse <strong>di</strong>sposizioni previste dal d.P.R. 21 <strong>di</strong>cembre 1999 n. 554<br />

per la redazione del verbale <strong>di</strong> consegna (ve<strong>di</strong> art. 129 e 130 del d.P.R. n. 554/1999).<br />

3. Qualora dal sopralluogo <strong>di</strong> cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle<br />

opere, gli effetti contrattuali del certificato <strong>di</strong> ultimazione, ai fini del computo dei giorni <strong>di</strong> eventuale ritardo,<br />

decorrerà sino alla data <strong>di</strong> ricevimento della comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), <strong>di</strong><br />

avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel<br />

certificato <strong>di</strong> ultimazione lavori.<br />

4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo <strong>di</strong> Collaudo o da parte della<br />

Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data <strong>di</strong> redazione del certificato <strong>di</strong> ultimazione dei lavori il<br />

Direttore Lavori ha la facoltà <strong>di</strong> procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.<br />

Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’appaltatore con un preavviso <strong>di</strong> almeno 3 giorni<br />

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!