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come cambiano i servizi pubblici Amministrazione

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COME CAMBIANO<br />

I SERVIZI PUBBLICI<br />

di Giuseppe Tota<br />

I<strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> rappresentano uno dei maggiori<br />

profili dell’<strong>Amministrazione</strong> locale, perché<br />

devono soddisfare i bisogni del mondo<br />

produttivo e della vita civile. Da sempre è stata<br />

sostenuta la necessità di una riforma “vera” dei<br />

Servizi Pubblici Locali e molteplici sono le ragioni<br />

ad essa sottese. Alcune sono discese dagli accordi<br />

europei e dalla competizione internazionale, da<br />

importanti provvedimenti presi dal Governo e dal<br />

Parlamento, quali il Patto di Stabilità, il<br />

Federalismo fiscale, lo Sportello Unico, il Contratto<br />

d'Area, i Patti Territoriali, che hanno creato, di<br />

fatto, un nuovo compito per gli Enti Locali, quello<br />

di formulare una politica economica locale o<br />

meglio territoriale. Gli enti locali devono oggi<br />

sapersi misurare con gli obiettivi di crescita economica<br />

e sviluppo sociale, con combinazioni di leve<br />

fiscali, tariffarie, collocamento di azioni, obbligazioni,<br />

finanziamenti su mercati interni ed internazionali.<br />

Pertanto, i <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> rappresentano<br />

oggi uno strumento decisivo della politica economica<br />

territoriale.<br />

La prima regolamentazione della materia dei <strong>servizi</strong><br />

<strong>pubblici</strong> si è avuta con l’approvazione della<br />

legge n. 103 del 29 marzo 1903 (c.d. “Legge<br />

Giolitti”), modificata dal R.D. 30 marzo 1923, n.<br />

3047, che ha stabilito le regole per l’assunzione<br />

diretta dei <strong>servizi</strong> da parte degli enti locali e la<br />

costituzione delle aziende municipalizzate, quale<br />

più importante forma di gestione. La materia dei<br />

<strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> locali ha poi trovato più dettagliata<br />

disciplina proprio con il R.D. 15 ottobre 1925, n.<br />

2578 (Testo Unico comunale e provinciale), considerato<br />

la prima disciplina completa della materia,<br />

poiché, oltre a contenere un’elencazione dei <strong>servizi</strong><br />

<strong>pubblici</strong> rientranti nelle competenze del<br />

Comune ha fissato, per la prima volta, diverse<br />

forme di gestione: a mezzo di azienda speciale; in<br />

economia; in concessione a imprese private. A tali<br />

forme di gestione se ne sono aggiunte altre nella<br />

prassi, quali il consorzio e l'azionariato pubblico. A<br />

distanza di circa sessanta anni, con il D.P.R. del 4<br />

ottobre 1986, n. 902 è stato poi approvato un<br />

Regolamento che ha previsto la disciplina attuativa<br />

della nuova legge sui <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong>. A tale<br />

materia è stato successivamente dedicato il Capo<br />

VII (artt. 22 e 23 della legge 142/90 di riforma delle<br />

autonomie locali), nel quale sono state individuate<br />

principalmente finalità e forme di gestione, nonché<br />

dettate regole circa le Aziende Speciali e le<br />

Istituzioni. Ampia discrezionalità è stata riconosciuta<br />

invece a ciascun ente locale nel disciplinare<br />

l'assetto organizzativo dei <strong>servizi</strong>. Pertanto, con la<br />

legge 142/1990 l'impostazione dei <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong><br />

ha subito la prima vera rivoluzione. L'articolo 22<br />

della L. 142/1990 ha previsto, infatti, le seguenti<br />

forme di gestione: in economia; in concessione a<br />

terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione;<br />

a mezzo di società per azioni o a responsabilità<br />

limitata, a prevalente capitale pubblico,<br />

quando ritenuta opportuna, in relazione alla natura<br />

o all'ambito territoriale del <strong>servizi</strong>o pubblico<br />

locale, la partecipazione di più soggetti <strong>pubblici</strong> o<br />

privati. La tipologia delle società miste a mezzo<br />

delle quali gli enti locali potevano gestire <strong>servizi</strong><br />

<strong>pubblici</strong> locali si è poi arricchita ad opera della<br />

legge n. 498/1992, che ha ammesso la costituzione<br />

di SPA a maggioranza privata, e della legge<br />

127/1997, che ha introdotto nel nostro ordinamento<br />

le Società di Trasformazione Urbana (STU) e<br />

procedure semplificate per la trasformazione delle<br />

aziende speciali in società per azioni, in grado di<br />

consentire all’Ente locale di rimanere azionista<br />

unico per un periodo massimo di due anni. Circa il<br />

modulo societario, invece, si evidenzia che il regime<br />

introdotto dalla legge 142/1990 è stato notevolmente<br />

modificato dalla citata legge n. 498/1992<br />

e dal D.P.R. n. 553/1996. Con quest'ultimo regolamento<br />

553/1996 si è stabilito che possono esser<br />

soci, oltre all’ente locale promotore, anche le<br />

Regioni, le Amministrazioni pubbliche statali e le<br />

società a partecipazione pubblica. Inoltre, la legge<br />

n. 498/1992, nell’eliminare il vincolo della proprietà<br />

maggioritaria per l’ente locale ha imposto l'adozione<br />

di procedure concorsuali ad evidenza pubblica<br />

per la scelta del socio privato. Recentemente,<br />

la gestione dei <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> locali ha registrato<br />

una profonda trasformazione ad opera dell’art. 35<br />

della L. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) la<br />

quale, venendo incontro alle esigenze manifestate<br />

dalla Commissione europea, ha profondamente<br />

riformato l’assetto consolidatosi prima nell’art. 22<br />

L. 142/1990, poi negli artt. 112 e segg. del D.lg.<br />

267/2000. Il primo elemento significativo della<br />

riforma è stato l’introduzione della distinzione fra<br />

<strong>servizi</strong> a rilevanza industriale (nuovo art. 113<br />

D.lgs. 267/2000) e <strong>servizi</strong> privi di rilevanza indu-<br />

in<br />

4 comune omune<br />

mensile dei dipendenti del Comune di Roma<br />

febbraio-marzo 2005

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