come cambiano i servizi pubblici Amministrazione
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COME CAMBIANO<br />
I SERVIZI PUBBLICI<br />
di Giuseppe Tota<br />
I<strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> rappresentano uno dei maggiori<br />
profili dell’<strong>Amministrazione</strong> locale, perché<br />
devono soddisfare i bisogni del mondo<br />
produttivo e della vita civile. Da sempre è stata<br />
sostenuta la necessità di una riforma “vera” dei<br />
Servizi Pubblici Locali e molteplici sono le ragioni<br />
ad essa sottese. Alcune sono discese dagli accordi<br />
europei e dalla competizione internazionale, da<br />
importanti provvedimenti presi dal Governo e dal<br />
Parlamento, quali il Patto di Stabilità, il<br />
Federalismo fiscale, lo Sportello Unico, il Contratto<br />
d'Area, i Patti Territoriali, che hanno creato, di<br />
fatto, un nuovo compito per gli Enti Locali, quello<br />
di formulare una politica economica locale o<br />
meglio territoriale. Gli enti locali devono oggi<br />
sapersi misurare con gli obiettivi di crescita economica<br />
e sviluppo sociale, con combinazioni di leve<br />
fiscali, tariffarie, collocamento di azioni, obbligazioni,<br />
finanziamenti su mercati interni ed internazionali.<br />
Pertanto, i <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> rappresentano<br />
oggi uno strumento decisivo della politica economica<br />
territoriale.<br />
La prima regolamentazione della materia dei <strong>servizi</strong><br />
<strong>pubblici</strong> si è avuta con l’approvazione della<br />
legge n. 103 del 29 marzo 1903 (c.d. “Legge<br />
Giolitti”), modificata dal R.D. 30 marzo 1923, n.<br />
3047, che ha stabilito le regole per l’assunzione<br />
diretta dei <strong>servizi</strong> da parte degli enti locali e la<br />
costituzione delle aziende municipalizzate, quale<br />
più importante forma di gestione. La materia dei<br />
<strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> locali ha poi trovato più dettagliata<br />
disciplina proprio con il R.D. 15 ottobre 1925, n.<br />
2578 (Testo Unico comunale e provinciale), considerato<br />
la prima disciplina completa della materia,<br />
poiché, oltre a contenere un’elencazione dei <strong>servizi</strong><br />
<strong>pubblici</strong> rientranti nelle competenze del<br />
Comune ha fissato, per la prima volta, diverse<br />
forme di gestione: a mezzo di azienda speciale; in<br />
economia; in concessione a imprese private. A tali<br />
forme di gestione se ne sono aggiunte altre nella<br />
prassi, quali il consorzio e l'azionariato pubblico. A<br />
distanza di circa sessanta anni, con il D.P.R. del 4<br />
ottobre 1986, n. 902 è stato poi approvato un<br />
Regolamento che ha previsto la disciplina attuativa<br />
della nuova legge sui <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong>. A tale<br />
materia è stato successivamente dedicato il Capo<br />
VII (artt. 22 e 23 della legge 142/90 di riforma delle<br />
autonomie locali), nel quale sono state individuate<br />
principalmente finalità e forme di gestione, nonché<br />
dettate regole circa le Aziende Speciali e le<br />
Istituzioni. Ampia discrezionalità è stata riconosciuta<br />
invece a ciascun ente locale nel disciplinare<br />
l'assetto organizzativo dei <strong>servizi</strong>. Pertanto, con la<br />
legge 142/1990 l'impostazione dei <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong><br />
ha subito la prima vera rivoluzione. L'articolo 22<br />
della L. 142/1990 ha previsto, infatti, le seguenti<br />
forme di gestione: in economia; in concessione a<br />
terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione;<br />
a mezzo di società per azioni o a responsabilità<br />
limitata, a prevalente capitale pubblico,<br />
quando ritenuta opportuna, in relazione alla natura<br />
o all'ambito territoriale del <strong>servizi</strong>o pubblico<br />
locale, la partecipazione di più soggetti <strong>pubblici</strong> o<br />
privati. La tipologia delle società miste a mezzo<br />
delle quali gli enti locali potevano gestire <strong>servizi</strong><br />
<strong>pubblici</strong> locali si è poi arricchita ad opera della<br />
legge n. 498/1992, che ha ammesso la costituzione<br />
di SPA a maggioranza privata, e della legge<br />
127/1997, che ha introdotto nel nostro ordinamento<br />
le Società di Trasformazione Urbana (STU) e<br />
procedure semplificate per la trasformazione delle<br />
aziende speciali in società per azioni, in grado di<br />
consentire all’Ente locale di rimanere azionista<br />
unico per un periodo massimo di due anni. Circa il<br />
modulo societario, invece, si evidenzia che il regime<br />
introdotto dalla legge 142/1990 è stato notevolmente<br />
modificato dalla citata legge n. 498/1992<br />
e dal D.P.R. n. 553/1996. Con quest'ultimo regolamento<br />
553/1996 si è stabilito che possono esser<br />
soci, oltre all’ente locale promotore, anche le<br />
Regioni, le Amministrazioni pubbliche statali e le<br />
società a partecipazione pubblica. Inoltre, la legge<br />
n. 498/1992, nell’eliminare il vincolo della proprietà<br />
maggioritaria per l’ente locale ha imposto l'adozione<br />
di procedure concorsuali ad evidenza pubblica<br />
per la scelta del socio privato. Recentemente,<br />
la gestione dei <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> locali ha registrato<br />
una profonda trasformazione ad opera dell’art. 35<br />
della L. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) la<br />
quale, venendo incontro alle esigenze manifestate<br />
dalla Commissione europea, ha profondamente<br />
riformato l’assetto consolidatosi prima nell’art. 22<br />
L. 142/1990, poi negli artt. 112 e segg. del D.lg.<br />
267/2000. Il primo elemento significativo della<br />
riforma è stato l’introduzione della distinzione fra<br />
<strong>servizi</strong> a rilevanza industriale (nuovo art. 113<br />
D.lgs. 267/2000) e <strong>servizi</strong> privi di rilevanza indu-<br />
in<br />
4 comune omune<br />
mensile dei dipendenti del Comune di Roma<br />
febbraio-marzo 2005