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come cambiano i servizi pubblici Amministrazione

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DIVIETO DI FUMARE<br />

Tra uffici e locali <strong>pubblici</strong>:<br />

<strong>come</strong> cambia la vita e la salute<br />

di Roberto De Felici<br />

Cari colleghi, dal giorno 10 gennaio 2005, è<br />

entrato in vigore l’art. 51 della Legge n. 3<br />

del 16 gennaio 2003, ormai conosciuta<br />

<strong>come</strong> legge Sirchia che persegue il fine di tutelare<br />

la salute dei non fumatori.<br />

Questa legge ad ogni modo era stata preceduta e<br />

poi seguita da altre normative:<br />

- la legge 584 dell’11 novembre 1975;<br />

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri del 14 dicembre 1995;<br />

- l’art. 52 della legge n. 448 del 2001;<br />

- l’accordo Stato Regioni del 24 luglio 2003;<br />

- il decreto del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri -del 23 dicembre 003;<br />

- l’art. 19 del decreto legge n. 266 del 9 novembre<br />

2004.<br />

Dobbiamo inoltre ricordare, nel 1994 era stata emanata<br />

la famosa legge 626 che, tra le sue molteplici<br />

specificità, presentava la stesura del d.v.r. (documento<br />

di valutazione dei rischi), nel quale il datore<br />

di lavoro, in relazione alla natura dell’attività<br />

svolta dall’ azienda valutava tutti i rischi per la<br />

sicurezza e la salute dei lavoratori; tra i rischi era<br />

citato anche quello derivante dall’uso di sostanze<br />

cancerogene ed era ribadito il diritto di respirare<br />

aria salubre nei locali di lavoro.<br />

A seguito della sentenza dell’U.E. del 15 novembre<br />

2001, c’era l’obbligo per il datore di lavoro di valutare<br />

anche il rischio derivato da fumo di tabacco<br />

passivo nei luoghi di lavoro chiusi.<br />

Era naturale ritenere che il datore di lavoro doveva<br />

garantire aria salubre a sufficienza ovunque,<br />

anche ricorrendo ad impianti di ventilazione e di<br />

condizionamento.<br />

Da tutta la normativa citata, poiché non erano<br />

riportati in essa né valori soglia per le sostanze<br />

considerate cancerogene, né era chiarito alcun tipo<br />

d’intervento in materia di divieto nei locali della<br />

P.A. aperti o non al pubblico, era possibile evincere<br />

una sola cosa: che l’aria doveva essere “ respira-<br />

bile e pulita “, il più possibile “ salubre “.<br />

L’art. 51 della legge Sirchia, scusatemi se ormai la<br />

definisco così, è venuto proprio a definire e chiarire<br />

eventuali incertezze; esso recita così:<br />

1. è’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:<br />

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;<br />

b) quelli riservati ai fumatori e <strong>come</strong> tali contrassegnati.<br />

2. I luoghi di cui al comma 1, lettera b, devono<br />

essere dotati d’impianti per la ventilazione ed il<br />

ricambio d’aria regolarmente funzionanti. Al<br />

fine di garantire i livelli essenziali del diritto<br />

alla salute, le caratteristiche tecniche degli<br />

impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria<br />

sono definite, entro centoottanta giorni dalla<br />

data di pubblicazione della presente legge nella<br />

Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri di ricevimento di un<br />

accordo tra Stato e le Regioni e le Province autonome,<br />

su proposta del Ministro della salute.<br />

Con lo stesso provvedimento sono definiti i<br />

locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei<br />

cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni<br />

di cui al presente articolo. Da qui si evince<br />

che il divieto di fumo si deve intendere esteso a<br />

tutti i luoghi chiusi e, non essendo i normali<br />

sistemi di ventilazione o di condizionamento<br />

sufficienti ad un ricambio d’aria adeguato,<br />

appare chiaro che i locali per fumatori devono<br />

essere separati dagli altri rispettando nuovi<br />

requisiti tecnico progettuali .<br />

Molto chiaro é l’articolo 2 della delibera del<br />

Consiglio Comunale di Torino del 20/12/2004, che<br />

facilita alla comprensione del testo di legge.<br />

Tale articolo così stabilisce:<br />

Articolo 2 – definizione del divieto<br />

1. Il divieto di fumare trova applicazione in tutti i<br />

locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali,<br />

compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati,<br />

ascensori e <strong>servizi</strong> igienici, indipendentemente<br />

dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla<br />

attività lavorativa espletata.<br />

in<br />

8 comune omune<br />

mensile dei dipendenti del Comune di Roma<br />

febbraio-marzo 2005

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