come cambiano i servizi pubblici Amministrazione
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DIVIETO DI FUMARE<br />
Tra uffici e locali <strong>pubblici</strong>:<br />
<strong>come</strong> cambia la vita e la salute<br />
di Roberto De Felici<br />
Cari colleghi, dal giorno 10 gennaio 2005, è<br />
entrato in vigore l’art. 51 della Legge n. 3<br />
del 16 gennaio 2003, ormai conosciuta<br />
<strong>come</strong> legge Sirchia che persegue il fine di tutelare<br />
la salute dei non fumatori.<br />
Questa legge ad ogni modo era stata preceduta e<br />
poi seguita da altre normative:<br />
- la legge 584 dell’11 novembre 1975;<br />
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri del 14 dicembre 1995;<br />
- l’art. 52 della legge n. 448 del 2001;<br />
- l’accordo Stato Regioni del 24 luglio 2003;<br />
- il decreto del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri -del 23 dicembre 003;<br />
- l’art. 19 del decreto legge n. 266 del 9 novembre<br />
2004.<br />
Dobbiamo inoltre ricordare, nel 1994 era stata emanata<br />
la famosa legge 626 che, tra le sue molteplici<br />
specificità, presentava la stesura del d.v.r. (documento<br />
di valutazione dei rischi), nel quale il datore<br />
di lavoro, in relazione alla natura dell’attività<br />
svolta dall’ azienda valutava tutti i rischi per la<br />
sicurezza e la salute dei lavoratori; tra i rischi era<br />
citato anche quello derivante dall’uso di sostanze<br />
cancerogene ed era ribadito il diritto di respirare<br />
aria salubre nei locali di lavoro.<br />
A seguito della sentenza dell’U.E. del 15 novembre<br />
2001, c’era l’obbligo per il datore di lavoro di valutare<br />
anche il rischio derivato da fumo di tabacco<br />
passivo nei luoghi di lavoro chiusi.<br />
Era naturale ritenere che il datore di lavoro doveva<br />
garantire aria salubre a sufficienza ovunque,<br />
anche ricorrendo ad impianti di ventilazione e di<br />
condizionamento.<br />
Da tutta la normativa citata, poiché non erano<br />
riportati in essa né valori soglia per le sostanze<br />
considerate cancerogene, né era chiarito alcun tipo<br />
d’intervento in materia di divieto nei locali della<br />
P.A. aperti o non al pubblico, era possibile evincere<br />
una sola cosa: che l’aria doveva essere “ respira-<br />
bile e pulita “, il più possibile “ salubre “.<br />
L’art. 51 della legge Sirchia, scusatemi se ormai la<br />
definisco così, è venuto proprio a definire e chiarire<br />
eventuali incertezze; esso recita così:<br />
1. è’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:<br />
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;<br />
b) quelli riservati ai fumatori e <strong>come</strong> tali contrassegnati.<br />
2. I luoghi di cui al comma 1, lettera b, devono<br />
essere dotati d’impianti per la ventilazione ed il<br />
ricambio d’aria regolarmente funzionanti. Al<br />
fine di garantire i livelli essenziali del diritto<br />
alla salute, le caratteristiche tecniche degli<br />
impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria<br />
sono definite, entro centoottanta giorni dalla<br />
data di pubblicazione della presente legge nella<br />
Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri di ricevimento di un<br />
accordo tra Stato e le Regioni e le Province autonome,<br />
su proposta del Ministro della salute.<br />
Con lo stesso provvedimento sono definiti i<br />
locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei<br />
cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni<br />
di cui al presente articolo. Da qui si evince<br />
che il divieto di fumo si deve intendere esteso a<br />
tutti i luoghi chiusi e, non essendo i normali<br />
sistemi di ventilazione o di condizionamento<br />
sufficienti ad un ricambio d’aria adeguato,<br />
appare chiaro che i locali per fumatori devono<br />
essere separati dagli altri rispettando nuovi<br />
requisiti tecnico progettuali .<br />
Molto chiaro é l’articolo 2 della delibera del<br />
Consiglio Comunale di Torino del 20/12/2004, che<br />
facilita alla comprensione del testo di legge.<br />
Tale articolo così stabilisce:<br />
Articolo 2 – definizione del divieto<br />
1. Il divieto di fumare trova applicazione in tutti i<br />
locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali,<br />
compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati,<br />
ascensori e <strong>servizi</strong> igienici, indipendentemente<br />
dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla<br />
attività lavorativa espletata.<br />
in<br />
8 comune omune<br />
mensile dei dipendenti del Comune di Roma<br />
febbraio-marzo 2005