Progetto di scudo napoleonico poi non eseguito (Archivio di Stato, Milano, Regno d'Italia, Archivio del Ministero degli Esteri, detto Archivio Marescalchi, c. 60). 770 Docu MENTI IL SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE 1808, Settembre 4 NAPOLEONE, per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore dei Francesi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno, ... A tutti quelli che vedranno le presenti, salute: Volendo Noi dare compimento alle istituzioni preordinate al Titolo II del sesto Statuto Costituzionale, Abbiamo ordinato e decretato, ordiniamo e decretiamo quanto segue: SETTIMO STATUTO COSTITUZIONALE Titolo I DEr TIToLI Art. l. Quegli Elettori che per tre volte saranno stati Presidenti de' Collegi elettorali generali porteranno il titolo di Duca, e potranno trasmetterlo a quello de' loro figli, in favore del quale abbiano istituito un Maggiorasco di un annuo reddito di lir. 200,000, o in fondi stabili o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili. 2. I Grandi Ufficiali della Corona porteranno il titolo di Conte. 3. I figli primogeniti de' Grandi Ufficiali della Corona avranno il titolo di Conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un Maggiorasco della rendita di lire 30,000. Questo titolo e questo Maggiorasco saranno trasmissibili alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, e per ordine di promogenitura. 4. I Grandi Ufficiali del Regno potranno istituire pel loro figlio primogenito o cadetto dei Maggioraschi ai quali saranno attaccati i titoli di Conte o di Barone, secondo le condizioni determinate qui appresso. 5. I nostri Ministri, i Senatori, i Consiglieri di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione, e gli Arcivescovi porteranno durante la loro vita il titolo di Conte. 6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta, legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, di 771
quello che ne sarà stato rivestito; e per gli Arcivescovi a quello de' loro nipoti, che avranno scelto, presentandosi davanti il Nostro Cancelliere Guardasigilli, a fine di ottenere le Nostre Lettere patenti, e sotto le condizioni infrascritte. 7. Il Titolare giustificherà, nelle forme che Noi Ci riserviamo di determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de' Maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le persone ove questo titolo si fisserà. 8. I Titolari menzionati nell'art. 4 potranno istituire a favore del loro figlio promigenito o cadetto, e quanto agli Arcivescovi, in favore del loro nipote primogenito o cadetto, un Maggiorasco al quale sarà attaccato il titolo di Barone, secondo le condizioni determinate qui sotto. ':· I Pres _ identi de' Nostri Collegi Elettorali del Dipartimento, il primo Presdent e _ il Procuratore generale della nostra Corte di Cassazione, i primi Presrdentl e 1 Procuratori generali delle Nostre Corti di Appello, i Vescovi, i Podestà delle s _ eguenti Città, cioè: Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggro, Mantova, Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata Ravenna, Rimini, Cesena, Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, ' Forlì porteranno, durante la loro vita, il titolo di Barone, cioè: i Presidenti dei Collegi Elettorali, allorché avranno preseduto il Collegio per tre Sessioni· i primi Presidenti, Procuratori generali e Podestà, allorché avranno dieci ani di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute le loro funzioni con Nostra soddisfazione. 10. Potranno pure i Membri de' Collegi Elettorali generali prendere il titolo di Barone, sopra la dimanda che Ci sarà stata fatta, e trasmetterlo a quello de' lro figli in favore del quale avranno istituito un Maggiorasco di hr. 15,000 dr annuo reddito, o in fondi stabili, o in rendite sul Monte Napoleone rese inalienabili. 11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli che porteranno, loro vita durante, il titolo di Barone; nondimeno, non saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il cui terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo di fisserà. 12. I Dignitari, i Commendatori ed i Cavalieri dell'Ordine della Corona di Ferro potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza direta e leittima, naturale o dottiva, di maschio in maschio, per ordine di pnmogemtura, presentandosi davanti al Cancelliere Guardasigilli, a fine d'ottenere le Nostre Lettere-Patenti, e giustificando una rendita netta di tremila lire. 13. Noi Ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti ai Generali, Prefetti, Ufficiali civili e militari, e ad altri de' Nostri Sudditi i ' quali si saranno distinti per servigi resi allo Stato. 14. Quelli fra i Nostri Sudditi, a' quali Noi avremo conferito de' titoli, non potranno portare altri stemmi, né avere altre livree se non quelle che saranno enuncrate nelle Lettere-Patenti d'istituzione. 15 . . Proibiamo . a tutti i Nostri Sudditi d'arrogarsi titoli e qualificazioni che Nm non avessrmo loro conferito, ed agli Ufficiali dello Stato civile Notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in caso di bisogno, contro i cotravventori, le Leggi attualmente in vigore. 772 Titolo II DE' MAGGIORASCHI Capitolo I _ Delle Forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a trasmettere il loro titolo, formando un Maggiorasco Sezione I Formazione de' Maggioraschz· modo ed esame della dimanda per l'istituzione 16. Non potranno entrare nella formazione d'un Maggiorasco che beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del Codice Napoleone. 17. Le rendite sul Monte Napoleone potranno essere ammesse nella formazione d'un Maggiorasco, purché sieno rese inalienabili, nella forma regolata dagli articoli seguenti. 18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le traslazioni delle rendite. 19.Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere inscritte sul Gran Libro del Debito pubblico per memoria, con dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra un libro particolare. 20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un bollo che le annunzierà affette a Maggiorasco. 21. Quella parte di rendita d'un Maggiorasco che sarà in rendite sul Monte Napoleone verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo Stato, a profitto del Titolare del Maggiorasco, e dei chiamati dopo di lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili. Sezione II De' Maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire il loro titolo 22. Que' Nostri Sudditi ai quali il titolo di Duca, di Conte e di Barone sono conferiti a pieno diritto, e che vorranno approfittare della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un Maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al Cancelliere Guardasigilli. 23. La petizione sarà motivata ed annunzierà: I. La natura e la durata delle funzioni che rendono il petente capace d'istituire ùn Maggiorasco; II. La specie di Maggiorasco per il quale la domanda è fatta; III. I beni che il petente intende d'applicare alla dotazione del Maggiorasco; IV. Il prodotto di questi beni; V. Il certificato del Conservatore delle ipoteche che detti beni non sono gravati d'alcuna ipoteca o privilegio; 773
- Page 1 and 2: PARTE TERZA ARALDICA NAPOLEONICA IN
- Page 3 and 4: C. Mistruzzi di Frisinga, Trattato
- Page 5 and 6: Il Maigne, il Gourdon de Genouillac
- Page 7 and 8: 756 Provvidenze generali del Govern
- Page 9 and 10: ono benedetti dal cardinale. Succes
- Page 11 and 12: Qui appare il titolo ducale senza p
- Page 13: troncato d'argento e di rosso alla
- Page 17 and 18: Cancelliere Guardasigilli. Se Noi a
- Page 19 and 20: 68. Proibiamo parimente a tutti gli
- Page 21 and 22: 5. Alla supplica per la concessione
- Page 23 and 24: conferiti alla persona (e solo rara
- Page 25 and 26: J/?.._./fllrr3Z'yo.tonJ;. - d :_2i:
- Page 27 and 28: Insegne del duca del Friuli, del du
- Page 29 and 30: Bandiera del Regno d'Etruria, 1804-
- Page 31 and 32: 804 Stemma di Francesco Melzi d'Eri
- Page 33 and 34: CONTI Di diritto in forza del VII S
- Page 35 and 36: CONTI Di diritto in forza del VII S
- Page 37 and 38: CONTI Di diritto in forza del VII S
- Page 39 and 40: CONTI nominati da S.M.I. e R. con s
- Page 41 and 42: CONTI nominati da S.M.I. e R. con s
- Page 43 and 44: CONTI BARONI ONESTI GAETANO, Eletto
- Page 45 and 46: BARONI AuNA GiovANNI, Giudice di Ca
- Page 47 and 48: BARONI CACCIA, Consigliere di Stato
- Page 49 and 50: BARONI BRESSA GIUSEPPE, Vescovo di
- Page 51 and 52: BARONI RivA CRISTOFORO, Consigliere
- Page 53 and 54: ARBAUO (D')DE JOUCQU ES ARBORIO AR!
- Page 55 and 56: ossi, senza caduceo. Le ghirlande e
- Page 57 and 58: scia in Lombardia di portare il pro
- Page 59 and 60: due zampe d'aquila di nero addossat
- Page 61 and 62: Sottoprefetto d'Asti al tempo franc
- Page 63 and 64: GHILINI. Stemma: d'azzurro, al leon
- Page 65 and 66:
MAZZETTI di MoNTALERO Carlo. Il Ré
- Page 67 and 68:
PoccHEITINI (PocHEITINI, PoccHETTIN
- Page 69 and 70:
al leone d'argento armato di spada;
- Page 71 and 72:
Da principio l'ordine doveva essere
- Page 73 and 74:
ATTI COSTITUTIVI DELL'ORDINE DELLA
- Page 75 and 76:
Elisa Bonaparte, granduchessa di To
- Page 77 and 78:
sola italiana, creare dei titoli e
- Page 79 and 80:
Predicati Persone insignite Sul cog
- Page 81 and 82:
1809. - La esazione delle rendite d
- Page 83 and 84:
CoMMENDATORI Promozione de' 19 di m
- Page 85 and 86:
Sig. Giovanni ToRRE, scudiere. Sig.
- Page 87 and 88:
REGNO D'ITALIA Ordine della Corona
- Page 89 and 90:
Nomina del 16 aprile 1806 CoSTABILI
- Page 91 and 92:
Nomina del dl 10 gennaio 1814 Corne
- Page 93 and 94:
Nomina del 25 giugno 1807 Bruyère,
- Page 95 and 96:
Rapp, Generale di divisione, Conte.
- Page 97 and 98:
Penne, Generale di brigata. Perrin,
- Page 99 and 100:
Nomina del 13 dicembre 1809 Boyer P
- Page 101 and 102:
Ghezzi, Capitano del genio. Bignami
- Page 103 and 104:
Belcredi, Capitano del Genio. Nomin
- Page 105 and 106:
Gariboldi, Capitano, idem. Bareggia
- Page 107 and 108:
Ranchon, Capo Battaglione, idem. Re
- Page 109 and 110:
De Luca, foriere. Pavan, caporale.
- Page 111 and 112:
Per meritare questo favore particol
- Page 113 and 114:
Decorazioni dell'Ordine austriaco d
- Page 115 and 116:
Abito di cavaliere della Corona Fer
- Page 117 and 118:
La decorazione austriaca della Legi
- Page 119 and 120:
ORDINE IMPERIALE DELLA RIUNIONE GRA
- Page 121 and 122:
DÉCRET DU 30 MARS 1806 CRÉANT TRO
- Page 123 and 124:
, A ces causes, vu nos dcrets du 30
- Page 125 and 126:
Titre III EFFETS DE LA CRÉATION DE
- Page 127 and 128:
le, le directeur de la caisse d'amo
- Page 129 and 130:
etraite, les veuves, les officiers
- Page 131 and 132:
DIZIONARIO ARALDICO
- Page 133:
AFFERRANTE: per l'uccello grifagno
- Page 136 and 137:
aquila e coda di rettile e cresta l
- Page 138 and 139:
CAMPAGNA: V. PEZZE ONOREVOLI. CAMPO
- Page 140 and 141:
C oNTROSCAGLIONATO: dello scudo sca
- Page 142 and 143:
1026 FioRDALISATA: sinonimo di gigl
- Page 144 and 145:
1030 A NGIÒ ANTICO o NAPOLI: d'azz
- Page 146 and 147:
ELMI: a seconda della loro pos1z10n
- Page 148 and 149:
GRIFONE: animale chimerico con il c
- Page 150 and 151:
1042 l fj) ® @ ID @ @ ® o) è o
- Page 152 and 153:
N NAPPA: dicesi così dei fiocchi d
- Page 154 and 155:
PELLICCE: v. SMALTI. PENDENTE: di d
- Page 156 and 157:
1054 un terzo della larghezza dello
- Page 158 and 159:
s SAGITTARIO: centauro, armato di a
- Page 160 and 161:
STESSO (DELLO): V. DELLO STESSO. ST