29.06.2013 Views

INSEGNE E SIMBOLI. ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA ...

INSEGNE E SIMBOLI. ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA ...

INSEGNE E SIMBOLI. ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Udito il nostro Consiglio di Stato;<br />

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:<br />

Art. l. Noi creiamo, ed instituiamo l'Ordine Reale delle due Sicilie.<br />

2. L'ordine sarà composto di seicento cinquanta Cavalieri: cento de'<br />

quali saranno Commendatori, e cinquanta Dignitari.<br />

.<br />

.<br />

Il giuramento de' Cavalieri dell'Ordine sarà concepito ne' seguenti<br />

termmr - Io gzuro dz consecrar la mia vita alla dzfesa, ed alla gloria della corona,<br />

e dello stato.<br />

- La decorazione dell'Ordine consisterà in una stella d'oro a cinque<br />

punti, smaltata color rubino, sormontata da un'Aquila d'oro pendente da un<br />

nastro color azzurro-chiaro.<br />

La stella avrà in una delle facce l'arme di Napoli con questa inscrizione:<br />

Renovata Patria.<br />

Sull'altra faccia le armi di Sicilia coll'inscrizione - Joseph Napoleo Siciliarum<br />

Rex instituit.<br />

Il nastro de' Cavalieri Commendatori lo porteranno pendente al collo ed<br />

i Cavalieri Dignitari in forma di fascia pendente dalla diritta alla manc . I<br />

Dignitari porteranno inoltre la gran stella sull'abito al lato sinistro.<br />

5. Le decorazioni date ai Principi delle case sovrane non saranno comprese<br />

fra quelle che saran distribuite in virtù dell'art. 2.<br />

6. La dignità di Gran maestro dell'Ordine è inerente alla nostra corona.<br />

7. L'ordine avrà un gran Cancelliere, e un gran Tesoriere.<br />

8. Il gran Cancelliere, e il gran Tesoriere saranno scelti fra i Dignitari.<br />

9. L'Ordine sarà dotato di centomila ducati di rendita in beni fondi.<br />

1?. Cias<br />

_<br />

cun Cavaliere riceverà sul tal rendita una pensione di cinquanta<br />

ducati annui.<br />

11. Una parte de' beni fondi che comporranno la dotazione dell'Ordine<br />

consisterà in otto corpi di proprietà producenti ciascuno tremila ducati annui<br />

e situati in oto rpartimenti, il capo-luogo, e la circonscrizione de' quali sa :<br />

ranno determinati con un decreto posteriore.<br />

12. I beni di cui si è fatto menzione nell'art. precedente saranno assegnati<br />

ad otto Dignitari, che risiederanno nel capo-luogo del ripartimento loro<br />

assg : ato almeno due mesi dell'anno. Durante il tempo della loro residenza,<br />

essi sr faranno render conto del modo con cui i beni dell'Ordine sono amministrati,<br />

e faran co ? oscre al gran Consiglio per mezzo del gran Cancelliere le<br />

persone del<br />

_<br />

loro<br />

.<br />

npartrmento, che crederanno degne per le loro azioni, o per<br />

il loro merito dr essere ammesse nell'Ordine.<br />

Avranno il diritto di censurare privatamente i Cavalieri residenti nel loro<br />

r<br />

_<br />

ipartimento, e di farne rapporto al gran maestro per mezzo del gran Cancelliere.<br />

1?. Il gran Cancelliere dell'Ordine conserverà gli statuti ed i suggelli dell'Ordme,<br />

contrassegnerà, e spedirà i brevetti di nomina: riceverà le domande·<br />

spe dirà<br />

,<br />

$ li avvisi ai Cavalieri per la convocazione de' capitoli generali eh sara ordmata dal gran-maestro nel gran Consiglio.<br />

14. Il gran Tesoriere sarà l'amministrator generale de' beni dell'Ordine.<br />

Egli farà pagare le pensioni, notificherà, e farà eseguire i decreti del gran<br />

maestro concernenti l'economia dell'Ordine.<br />

15. Il trattamento del gran Cancelliere, e del gran Tesoriere sarà per ciascuno<br />

di quattro mila ducati annui.<br />

. 16. L'Ordine avrà un gran Consiglio, che sarà composto del gran-Cancelliere,<br />

del gran Tesoriere, e di due Dignitari. Il gran Consiglio sarà presieduto<br />

dal gran-maestro.<br />

902<br />

17. I Dignitari che saran membri del gran Consiglio avranno un trattamento<br />

di tremila ducati annui.<br />

18. Tutte le nomine, e promozioni saran fatte dal gran-maestro nel gran<br />

Consiglio.<br />

19. Il gran Consiglio darà il suo avviso sulle nomine, e promozioni da<br />

farsi dal gran-maestro, e su tutti gli oggetti concernenti l'economia dell'Ordine.<br />

Approverà i conti del gran-Tesoriere, udirà il rapporto delle azioni ge­<br />

nerose che gli sarà sottomesso ogni anno dal gran Cancelliere, dopo che que­<br />

sti ne avrà avuto conoscenza per mezzo de' Dignitari dell'Ordine delegati negli<br />

otto ripartimenti: determinerà le ricompense da darsi, e le somme che<br />

potranno essere impiegate in atti di beneficenza pubblica, e particolare.<br />

20. Il gran Cancelliere terrà registro, e spedirà le determinazioni del gran<br />

Consiglio.<br />

21. Vi sarà un Cancelliere, ed un Tesoriere per ogni ripartimento i quali<br />

dovranno essere membri dell'Ordine. Essi godranno di un trattamento annuo<br />

di trecento ducati.<br />

Saranno nominati dal gran-maestro sulla proposta rispettiva del gran-<br />

Cancelliere, e del gran-Tesoriere.<br />

Vogliamo, e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e<br />

munita del nostro suggello si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il<br />

regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla,<br />

ed assicurarne l'adempimento.<br />

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua<br />

pubblicazione.<br />

Napoli, li 24 Febbraio 1808.<br />

Da parte del Re<br />

Il Ministro di Giustizia: M. A. CrANCIULLI<br />

Il Segretario di Stato: F. RrcciARDI<br />

Pubblicata, il dì 9 Marzo 1808<br />

Firmato: GIUSEPPE<br />

(Almanacco reale, 1808)<br />

1808. - Istruzioni regolamentari dell'ordine delle due Sicilie. Conferimento<br />

delle diverse decorazioni. Sospensione de' cavalieri. Loro degradazione<br />

in caso di condanna a pene afflittive. Autorizzazione per l'uso delle decorazioni<br />

estere. Composizione e funzioni del consiglio di amministrazione dell'ordine<br />

medesimo. 5 nov. 1808.<br />

1808. - Dai beni degli ordini di Malta e Costantiniano si preleva la dotazione<br />

dell'ordine delle due Sicilie; il dippiù passa al demanio per impiegarsi<br />

in pensioni a favore de' meritevoli cavalieri di Malta. 5 nov. 1808.<br />

REGNO DI GIOACCHINO MuRAT<br />

1809. - Disposizioni per la istallazione di cinque ripartimenti nel regno,<br />

secondo la legge de' 24 feb. 1808 sull'ordine delle due Sicilie. 6 mar. 1809.<br />

A ciascuna legione provinciale si concedono due decorazioni dell'ordine<br />

delle due Sicilie. 25 mar. 1809.<br />

903

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!